Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15013 del 26/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15013 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SAVONA
nei confronti di:
PARADISO LEONARDO N. IL 11/12/1956
avverso l’ordinanza n. 18/2013 TRIB. LIBERTA’ di SAVONA, del
17/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. N/t l a- c3A-Ji
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of1/4)

Uditi difensor Avv.;

-7

Data Udienza: 26/03/2014

1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona propone ricorso per
Cassazione avverso la ordinanza con la quale il Tribunale di Savona, in sede di riesame
del decreto di sequestro preventivo – disposto dal Gip ai danni di Paradiso Leonardo ,
indagato del reato di cui all’art 12 quinquies legge 356/92 con due diverse imputazioni
provvisorie , caduto su un immobile ( oggetto della intestazione fittizia alla moglie
dell’indagato di cui al capo A) e sulle somme di denaro corrispondenti al ricavato dalla
vendita del bene di cui alla intestazione fittizia legata al capo B, ha confermato il decreto
limitatamente a queste ultime somme ma non in punto all’immobile sul presupposto
della intervenuta estinzione del reato di riferimento per intervenuta prescrizione.
2. Evidenzia l’Ufficio ricorrente l’avvenuta contestazione della recidiva reiterata ,
specifica, infraquinquennale , confortata nei suoi presupposti dalla stessa motivazione
della decisione adottata , sicchè il termine di prescrizione andava computato in nove
anni dal fatto ( 10 luglio 2005 , data della fittizia cessione ) sicchè , anche a non
considerare le interruzioni, non poteva ritenersi prescritto.
3. Il ricorso è fondato.
4. Dalla documentazione in atti ( la richiesta di rinvio giudizio ) e dal tenore dello stesso
provvedimento impugnato ( nel quale si da conto dei precedenti segnalati in ricorso )
emerge la contestazione della recidiva ai sensi del IV comma dell’art 99 cp .
Di tale dato il Tribunale non ha tenuto conto quando per contro è di tutta evidenza che,
in caso di accertata sussistenza della recidiva, il termine di prescrizione del reato – nella
stessa prospettazione accusatoria , la più favorevole al ricorrente in ragione della
affermata applicazione della disciplina transitoria legata alla novella dell’art. 157 cpp e
in ragione del disposto di cui all’art 161 cp – non potrebbe ritenersi già definitivamente
maturato.
5. Da qui la fondatezza del gravame sul piano della compiutezza della motivazione ;
fondatezza vieppiù corroborata dall’ulteriore considerazione in forza alla quale, di per
sé, l’estinzione del reato di cui al capo A non era ragione di per sé radicalmente ostativa
al sequestro del bene ex art 12 sexies legge 356/92 giacchè – certa la tempestività
dell’azione penale legata all’ altra imputazione non ritenuta prescritta ed incontroversa
la natura fittizia della intestazione legata al cespite oggetto di ablazione – la misura
adottata non presuppone al fine una relazione di correlazione e strumentalità tra reato
riscontrato ed il bene oggetto del sequestro anticipatorio della confisca.
Va dunque disposto l’annullamento con rinvio perché considerato quanto sopra si
proceda ad una nuova valutazione.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata nella parte relativa al sequestro dell’i mobile e rinvia
per nuovo esame al Tribunale di Savona
Così deciso il 26 Marzo 2014
Il Consigliere estensore
I Presi – nte

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