Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15010 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15010 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORSO VINCENZO N. IL 31/07/1953
avverso l’ordinanza n. 915/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
fette/sentite le conclusioni del PG Dott. cra o‘,3 t,eA ( ( (ixtAiummeu k

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Data Udienza: 25/03/2014

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1. Corso Vincenzo propone ricorso in Cassazione avverso la ordinanza del Tribunale
del riesame di Lecce con la quale è stata data conferma alla ordinanza di custodia
cautelare emessa ai suoi danni dal Gip presso il Tribunale di Brindisi in ragione della
gravità indiziaria riscontrata con riferimento alla contestazione associativa di cui al
capo 1 della rubrica del PM nonché ai diversi reati fine , tutti riconducibili in larga
parte alla egida di cui all’art 353 cp, nonché ad alcuni falsi ex art 479 cp e ancora ad una
ipotesi di corruzione ex artt 319, 319 bis, 321 cp .

attualità delle emergenze cautelari riscontrate nel ritenere il rischio di recidivanza
sotteso al provvedimento cautelare adottato in ragione del tempo trascorso dalla data
dei fatti e della sospensione del Corso dal servizio in esito alla misura adottata ,
elementi il primo assolutamente pretermesso malgrado l’apposito rilievo formulato in
tale senso con il riesame e il secondo illogicamente risolto facendo riferimento ad un
precedente di questa Corte nel quale la rescissione funzionale tra l’attività
dell’indagato commessa all’epoca dei fatti e il rischio di reiterazione di condotte
analoghe non era cosi determinante come nella specie alla luce della detta sospensione.
Profili questi peraltro certamente influenti anche guardando ai temi della adeguatezza
e della proporzionalità della misura , anch’essi pretermessi nella valutazione del
Tribunale che , a fronte dei motivi specifici sollevati con il riesame, si è per contro
rifugiato dietro formule di stile segno di una mera apparenza del motivare.
Con ulteriore memoria la difesa del ricorrente ha ribadito i temi del ricorso segnalando
al contempo il differente trattamento all’uopo riconosciuto dal medesimo Tribunale
della libertà ad altro coindagato avente una posizione processuale sostanzialmente
analoga.
3. Il ricorso è fondato e impone l’annullamento con rinvio del provvedimento
impugnato.
4. La decisione assunta dal Tribunale del riesame contiene una elaborata esposizione
degli elementi in fatto e diritto volti a sostenere la gravità indiziaria inerente i diversi
fatti di reato oggetto della imputazione provvisoria mossa ai danni del ricorrente. Al
contempo il provvedimento, malgrado le osservazioni sul tema rese in sede di riesame,
non pare supportato da una altrettanto puntuale motivazione avuto riguardo al tema
della sussistenza e della attualità delle emergenza cautelari connotanti il ritenuto
rischio di recidiva.

2. Si lamenta con il ricorso vizio di motivazione avuto riguardo alla concretezza ed alla

5. Giova premettere in fatto come l’intera ipotesi accusatoria ruota intorno alla
costituzione di una associazione finalizzata al compimento di diversi reati contro la
pubblica amministrazione, primariamente finalizzati a turbare l’andamento di diverse
gare involgenti servizi della ASL presso la quale, in qualità di dirigente, presta servizio
il Corso . Il Corso , più precisamente , costituisce snodo soggettivo di assoluto rilievo
dell’intera vicenda in processo tant’è che la sistematica attività di turbativa delle gare
riscontrata attraverso la manipolazione delle offerte ed il preventivo illegittimo

investigativa , la denominazione di” sistema Corso “.
6. Tanto premesso, in linea di principio va poi ribadito, guardando alla motivazione
resa in punto alle esigenze cautelari , che il parametro della concretezza del pericolo di
reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato ad elementi meramente
congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni
comportamentali e della personalità dell’indagato , tali da consentire di affermare che
quest’ultimo possa facilmente, verificandosene l’occasione, commettere detti reati.
Sempre in punto di diritto deve altresì convenirsi con l’affermazione costantemente
resa da questa Corte ( si cfr la sentenza della sezione II nr 18851/12; quella della
sezione VI, nr 6566/11)

in forza alla quale la prognosi sfavorevole circa la

commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita
dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la funzione, nell’esercizio dei
quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente
determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa; occorre tuttavia che a supporto
del ritenuto pericolo di recidiva vengano evidenziati in modo puntuale e logico
circostanze di fatto che rendono probabile che l’agente, pur in una diversa posizione
soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso
rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato
commesso. In siffatti casi, dunque, occorre confrontarsi con il relativo dato fattuale
per segnalarne la sostanziale , eventuale , insensibilità rispetto al pericolo di
reiterazione comunque riscontrato.
7. Ciò precisato in linea di principio, va segnalato, in linea con quanto osservato già in
sede di riesame dalla difesa, che le contestazioni mosse al ricorrente si distanziano di
quasi tre anni, nella loro definizione temporale , rispetto alla data di emissione del
provvedimento cautelare; ancora che in esito al provvedimento cautelare, il ricorrente
è stato sospeso in via amministrativa dal servizio.

disvelamento del contenuto delle stesse nel tempo ha assunto , nella indicazione

A fronte di tali elementi , il Tribunale si è limitato , con una formula peraltro
indistantemente ascrivibile a tutti gli indagati coinvolti nel procedimento che occupa, a
fare un generico riferimento alle connotazioni del fatto e della condotta siccome tali da
ricostruire la personalità del ricorrente in termini da rendere concreto il rischio di
recidiva.
8. Siffatta valutazione si connota con evidenza per la sua genericità giacchè appare
scevra da puntuali riferimenti in ordine ai tratti dell’agire illecito riscontrato in via

motivare sul punto poi si rivela ancora più marcata laddove si consideri in primo luogo
l’assoluta pretermissione del dato relativo alla sospensione disciplinare , quale filtro
imprescindibile di valutazione per quanto sopra , per affermare la attualità delle
esigenze nonchè la adeguatezza e la proporzionalità della misura adottata.
Sempre sul piano della attualità delle esigenze, manca , poi, integralmente , il dovuto
approfondimento del dato afferente il consistente periodo temporale successivo ai fatti
accertati lungo il quale il ricorrente , per quanto emerge allo stato , non risulta abbia
svolto funzioni pubbliche diverse da quelle che hanno favorito le condotte in
contestazione.
Se il tempo trascorso dalla commissione del reato non esclude infatti automaticamente
attualità e concretezza delle condizioni di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c),
tuttavia è indubbio che in presenza di una distanza temporale dai fatti oggettivamente
apprezzabile l’obbligo di motivazione debba essere adempiuto in termini
particolarmente rigorosi nell’indicare le ragioni sia dell’attualità del tipo di esigenza
cautelare ritenuta sussistente che della scelta della misura cautelare, perché tale
distanza temporale per sè costituisce un elemento di fatto tendenzialmente dissonante
con l’attualità e l’intensità dell’esigenza cautelare, ancorché non per sè incompatibile.
9. Le carenze motivazionali riscontrate , destinate ad influire non solo sulla stessa
effettiva esistenza dell’emergenza cautelare posta a fondamento della decisione
impugnata ma anche sulla intensità della stessa nella diversa ottica finalizzata alla
individuazione della misura che meglio si attagli alla specie , impongono
l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Lecce per
nuovo giudizio sul punto, destinato a colmare i vuoti argomentativi sopra riferiti.
Occorrerà alfine:

cautelare funzionali alla valutazione del rischio di recidiva. Ma l’inadeguatezza del

- dettagliare i tratti della condotta ascritta al ricorrente per ricavare dalla stessa il
giudizio sulla personalità dell’interessato da strumentalizzare in funzione della
valutazione legata alla concretezza del rischio di reiterazione ;

valutare siffatta concretezza alla luce del dato correlato alla sospensione dal
servizio disposta in via amministrativa ;

considerare il tempo trascorso dai fatti ancira una volta in funzione della

del rischio di recidivanza
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Lecce. Manda
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art 94 comma iter D. ATT. cpp.
Così deciso il 25 marzo 2014
IL Consigliere relatore

IL Presidente

effettiva attuale persistenza e consistenza delle emergenze cautelari sub specie

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