Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15009 del 25/03/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15009 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ROSSETTI GIUSEPPE N. IL 19/12/1963
avverso l’ordinanza n. 903/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
)■,9-
CLtA–K
/t rA..<-4-4D-CA-4-A--./ ( t Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 25/03/2014 2. 3. 4. 5. Il Tribunale della Libertà di Lecce, con ordinanza del 26 novembre 2013 respingeva la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Rossetti Giuseppe, indagato per i delitti di cui agli artt 416 cp , 353 e 326 cp, 479 cp. Ricorre per Cassazione l'indagato denunciando mancanza o illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria. Successivamente lo stesso ricorrente, con dichiarazione sottoscritta anche dal difensore , ha rinunciato al ricorso essendo stata integralmente revocata ex art 299 cpp la misura coercitiva allo stesso comminata. A seguito della revoca del provvedimento cautelare, così come confermato anche nella rinunzia al ricorso , il ricorrente si trova oggi in stato di libertà. E venuto dunque meno l'interesse al ricorso, avendo la parte già conseguito il risultato che sperava di ottenere da questa Corte. Trattandosi di carenza d'interesse sopravvenuta per causa non imputabile al ricorrente,non deve essere pronunciata condanna la pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria. PQM Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 25 marzo 2014 IL Pre idente IL Consigliere relatore 1.