Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15008 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15008 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIZZO ADOLFO N. IL 09/05/1970
avverso l’ordinanza n. 919/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. –trozo~i er
rI32- atti

Udit i difensor Avv.;

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C.01^

Data Udienza: 25/03/2014

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso il 25 marzo 2014
IL P esidente
IL Consigliere relatore

1. Rizzo Adolfo impugna per Cassazione l’ordinanza del Tribunale di Lecce , quale
giudice del riesame ex art 309 cp , con la quale, fermo il giudizio sulla gravità indiziaria,
è stata modificata l’ordinanza di custodia cautelare resa dal Gip presso il Tribunale di
Brindisi ai danni del ricorrente, gravemente indiziato dei reati di cui agli artt 416 cp (
capo 1 della imputazione provvisoria ) e 319 , 319 bis e 321 cp ( capo 39 ), con
sostituzione degli arresti domiciliari alla misura originariamente applicata.
2. Si lamenta con il ricorso vizio di motivazione avuto riguardo alla concretezza ed alla
attualità delle emergenze cautelari riscontrate.
3. Osserva la Corte come nelle more tra il deposito del ricorso e la trattazione in sede di
legittimità la misura applicata al ricorrente è stata integralmente revocata ( con
ordinanza del 29/1/2014 resa dal GIP ex art 299 cpp ).
4. Ne viene la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Alfine, infatti, deve ritenersi tale il ricorso proposto avverso l’ordinanza del tribunale
del riesame confermativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, fondato
esclusivamente sul punto delle esigenze cautelari quando, nelle more del procedimento,
come nella specie , la misura sia stata revocata e l’imputato sia stato rimesso in libertà,
posto che l’interesse alla pronuncia è ravvisabile, anche nel caso di liberazione, ed ai
limitati fini della equa riparazione per l’ingiusta detenzione, soltanto in relazione
all’accertamento della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura previste
dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Il motivo della inammissibilità sopravvenuta , non imputabile al ricorrente , esonera
quest’ultimo dalle spese processuali.
PQM

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