Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15007 del 25/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 15007 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
BELOTTI LUIGI N. IL 14/06/1925
avverso la sentenza n. 2397/2013 TRIBUNALE di BRESCIA, del
05/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
Con.Awe
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

61:

(94.i

Li- vt

Data Udienza: 25/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ai sensi degli articoli 444 e seguenti cod. proc. pen. del 5
luglio 2013, il giudice unico presso il Tribunale di Brescia ha applicato, nei
confronti di Belotti Luigi, la pena di mesi quattro di reclusione con sospensione
condizionale della pena, in relazione al reato di cui all’articolo 385 comma 3 cod.
pen., fatto commesso in data 27 maggio 2013.

della Repubblica di Brescia chiedendone l’annullamento limitatamente all’aspetto
del trattamento sanzionatorio per il seguente motivo:
2.1. Inosservanza della legge penale, in particolare dell’articolo 385 cod.
pen., avendo il giudice applicato una pena non conforme alla legge per difetto,
laddove la pena base veniva commisurata nella misura di mesi nove di
reclusione, mentre per il reato, a seguito della modifica apportata con legge n.
199 del 2010, è comminata la pena minima di un anno di reclusione, pena
applicabile anche nella specie, essendosi verificato il fatto reato in data 27
maggio 2013.

3.

Il Procuratore Generale ha chiesto che la sentenza impugnata sia

annullata senza rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
In via del tutto preliminare deve essere rimarcato che – secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte -, una volta che l’accordo tra le parti sia stato

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il procuratore generale

ratificato dal giudice, l’impugnazione della sentenza di applicazione della pena è
consentita solo qualora la pena concordata si configuri come illegale (Cass. Sez.
6, n. 44909 del 30/10/2013, P.G. in proc. Elmezleni, Rv. 257152). In particolare,
la pena deve ritenersi determinata

contra legem, qualora le parti abbiano

indicato come pena base una pena inferiore a quella prevista come minimo
edittale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1411 del 22/09/2006, P.G. in proc. Braidich,
Rv. 236033).

2. Nel caso di specie, il giudice unico presso il Tribunale di Brescia ha
ratificato l’accordo intervenuto fra le parti che fissava la pena base per il reato di

2

(775k-rV

cui all’articolo 385 cod. pen. nella misura di mesi nove di reclusione, mentre per
detto reato, a seguito della modifica apportata con legge n. 199 del 2010, è
comminata la pena minima di un anno di reclusione.
Ora, non è revocabile in dubbio che il trattamento sanzionatorio attualmente
vigente dovesse trovare applicazione anche nella specie, collocandosi il tempus
commissi delicti al 27 maggio 2013, quindi ad una data certamente posteriore
alla novella del 2010.
L’illegalità della pena applicata all’esito del patteggiamento rende invalido

pertanto l’annullamento senza rinvio della sentenza che l’abbia recepito (Cass.
Sez. 3, n. 1883 del 22/09/2011, Pg in proc. La Sala, Rv. 251796).
Ne discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con
rimessione delle parti dinanzi al giudice nelle medesime condizioni in cui si
trovavano prima dell’accordo annullato, non essendo loro preclusa la possibilità
di riproporlo, sia pure in termini diversi (Cass. Sez. U, Sentenza n. 35738 del
27/05/2010, Calibe, Rv. 247841).

P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione atti al
Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma il 25 marzo 2014

Il consigliere estensore

Il Presidente

l’accordo su di essa concluso tra le parti e ratificato dal giudice e comporta

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA