Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15006 del 15/03/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15006 Anno 2016
Presidente: DE CRESCIENZO UGO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRUZZESE MARIO N. IL 02/02/1985

avverso la sentenza n. 3331/2014 CORTE APPELLO di GENOVA del 18/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA;

Data Udienza: 15/03/2016

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio
di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Con memoria depositata in cancelleria
si limitava a reiterare le doglianze proposte con il ricorso principale.
Il ricorso è inammissibile. Difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena determinata dal
giudice di primo grado considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore del fatto, rilevando
di non potere concedere le attenuanti generiche alla luce delkassenza di elementi di segno positivo
valutabili in tal senso nonché alla luce della pericolosità sociale delkimputato valutata sulla base
delle modalità della condotta reiterata due volte. E sul punto, conformemente alkorientannento
espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal
giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la
stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione
neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti
indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. VI n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. H n.
3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia
riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli
altri da tale valutazione (Sez.VI n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro mille a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro mille alla cassa delle ammende.

15/03/2016

Il/La CORTE APPELLO di GENOVA, con sentenza in data 18/02/2015, confermava la condanna alla
pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di LA SPEZIA, in data 28/05/2014, nei
confronti di BRUZZESE MARIO in relazione al reato di cui all’ art. 629 CP

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