Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15004 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15004 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Todico Giuseppe nato il giorno 6 agosto
1965, avverso l’ordinanza 25 novembre 2013 del Tribunale del riesame di
L’Aquila.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Vito D’Ambrosio che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Todico Giuseppe ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso
l’ordinanza 25 novembre 2013 del Tribunale del riesame di L’Aquila che ha
confermato l’ordinanza 28 ottobre 2013 del Tribunale di Lanciano che gli

Data Udienza: 05/03/2014

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aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di
resistenza a pubblico ufficiale ( art.337).
1. Il ricorso,pC=1=11:=1:1==~ è preceduto dalla integrale
doglianza della mancata risposta alle critiche dell’impugnazione.
2. In particolare: a) al primo motivo si lamenta la carenza assoluta di
motivazione nell’esposizione dei fatti, della sussistenza e rilevanza degli
indizi e della soggettività della condotta; b) con il secondo motivo si
evidenzia ancora assenza di motivazione sul pericolo di reiterazione del
reato e sull’adeguatezza della misura cautelare massima, non potendo a ciò
bastare la mera considerazione dei precedenti penali dell’indagato; c) con il
terzo motivo si prospetta vizio di motivazione sulla materialità e la
soggettività della condotta, inidonee ad integrare il delitto ex art. 337 cod.
pen. potendosi al massimo ritenere nella specie la sussistenza di «incredibili
vaneggiamenti», «frasi ingiuriose, sgradevoli., ma inidonee a costituire
minaccia»; in ogni caso non finalizzate ad opporsi alla identificazione; con il
quarto ed ultimo motivo si sostiene che nella specie i soli reati di oltraggio e
minaccia sarebbero inidonei a fondare l’assunta misura cautelare.
3. Ritiene la Corte che nessuna delle prospettate doglianze superi la
soglia dell’ammissibilità, tenuto conto:
a) che le doglianze per vizio della motivazione e della correlata
violazione di legge, per come formulate nei motivi, sono infondate in modo
palese, in quanto prospettano una più favorevole valutazione delle
emergenze processuali e considerato altresì che il controllo di legittimità,
sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali relativi
alla libertà personale, non può riguardare la verifica della rispondenza delle
argomentazioni, sulle quali si basa la decisione impugnata, alle acquisizioni
processuali, perché in tale modo si determinerebbe una rilettura degli
elementi di fatto, la cui relativa e naturale valutazione é riservata in via
esclusiva al giudice del merito;

trascrizione dell’atto di riesame e si risolve nella corrispondente unica

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b)

che, nella specie, l’obbligo motivazionale della decisione del

tribunale del riesame è stato in concreto soddisfatto da modalità redazionali,
idonee a giustificare in modo logico la decisione di conferma della misura

c) che, in ogni caso, in tema di difetto di motivazione, il giudice di
merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento
indiziario o probatorio acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in
luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali
ai fini del decidere, purché tale valutazione, come avvenuto nella specie,
risulti logicamente coerente.
4. Quanto poi alle lamentele circa la pericolosità e la concreta scelta
della misura cautelare in atto, va ribadito:
a) che il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza,
opera come parametro di confronto delle misure stesse alle specifiche
esigenze ravvisabili nel caso concreto, sia nel momento della scelta che in
quello della assunzione del provvedimento coercitivo (Sez. Un., 31.3.2011, n.
16085, Khalil, rv. 249324);
b) che i giudici di merito, nella fattispecie, hanno dato ampia ed
esaustiva giusitificazione, non solo della pericolosità in atto ma anche
dell’inadeguatezza di misure più blande, avuto riguardo alla personalità del
ricorrente, persona plurirecidiva per fatti di resistenza, violenza e minaccia
contro pubblico ufficiale nonché per delitti di rapina e lesioni.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 C.P.P., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in
favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in C.
1000,00 (mille).

cautelare per l’odierno ricorrente.

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P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C. 1.000,00 in favore della Cassa delle

ì deciso in Roma il giorno 5 marzo 2014
onsigliere estensore

,Ct.th
Il Presidente
D Virginio
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ammende.

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