Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15003 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15003 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di
Marsala avverso l’ordinanza 25 ottobre 2013 del G.I.P. presso il Tribunale
di Marsala che ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio di
CATANIA Giuseppe, nato il giorno il 13 marzo 1930.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Elisabetta Cesqui, che ha concluso per la declaratoria
di inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 05/03/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. CATANIA Giuseppe, nato il giorno il 13 marzo 1930 è accusato ai
capi:

nell’ambito del proc. pen. 65/2010 all’udienza deI 28.6.2012 innanzi al
Giudice di Pace di Partanna incolpava SEGAL Wanda Lucia e CIOLINO
Gaspare, sapendoli innocenti, del reato di maltrattamenti riferendo che gli
stessi tenevano SPARACIA Giovanni, dì cui la SEGAL è protutrice, “in una
stanzetta all’interno di un fabbricato isolato ed i due coniugi gli portano da
mangiare e lo trattano come un cane’ In Partanna, il 28 giugno 2012;
B) del reato p. e p. dall’art. 372 c.p. perché, deponendo come teste
innanzi al Giudice di Pace di Partanna, all’udienza del 28 giugno 2012 in seno
ai proc. pen. 65/2010 affermava il falso riferendo che i coniugi SEGAL Wanda
Lucia e CIOLINO Gaspare facevano vivere il sig SPARACIA Giovanni. di cui la
SEGAL è protutrice, “in una stanzetta all’interno dì un fabbricato isolato ed i
due coniugi gli portano da mangiare e lo trattano come un cane’ Circostanze
non corrispondenti al vero. In Partanna. il 28 giugno 2012.
2. Il G.I.P. del Tribunale di Marsala, vista la richiesta di rinvio a
giudizio depositata dal PM in data 24.10.2013, ritenuto che l’avviso ex art.
415 bis c.p.p. non risultava essere stato correttamente notificato a difensore
di fiducia dell’imputato, con provvedimento 25 ottobre 2013 ha dichiarato la
nullità della richiesta di rinvio a giudizio e disponendo trasmettersi gli atti al
P.M.: nella specie trattavasi di richiesta di rinvio a giudizio di Giuseppe
CATANIA, al cui difensore l’avviso ex art. 415 bis era stato notificato a mezzo
posta elettronica certificata.
3. Il P.M. ha proposto ricorso per cassazione rilevando:
a)

in primo luogo: l’illegittimità dell’adozione de plano del

provvedimento, da parte del Giudice delle indagini preliminari, costituendo,
eventualmente, quello della notifica dell’avviso ex 415 bis cod. proc. pen. , unii,
nullità relativa ex art. 181 cpp, sanabile ed eccepibile solo dalla parte; il

A) del reato p. e p. dall’art. 368 c.p. perché, chiamato a deporre

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giudice quindi secondo il ricorrente avrebbe dovuto instaurare quantomeno
il contraddittorio in udienza preliminare ed in quella sede valutare l’effettività
e l’interesse delle parti a sollevare l’eccezione;

difensore tramite posta certificata, costituendo questa “mezzo idoneo tecnico”
rientrante tra quelli previsti dall’art. 148 c.2 bis cpp., del tutto equiparabile al
fax, il ricorso al quale è stato ritenuto legittimo per la trasmissione degli
avvisi ai difensori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Tanto premesso ritiene la Corte che il ricorso del P.M. debba essere
dichiarato inammissibile, seguendo in proposito l’ordine delle questioni come
prospettato nella sua requisitoria dal Procuratore presso questa Corte.
2. Il P.G., nelle sue motivate conclusioni in atti, ha esaminato le
obiezioni sollevate dal P.M. in ordine inverso rispetto alla loro formulazione
nel ricorso, evidenziando, quanto al secondo punto (sub 2.b), e per quanto
attiene alla utilizzazione della posta certificata quale mezzo idoneo” ai sensi
dell’art. 148 c. 2 bis cod. proc. pen.:
a) l’insussistenza di obiezioni dirimenti dopo l’entrata in vigore della
legge 22/2/10 n. 24 ( di conversione con modifiche del di. 29/12/09 n. 93)
ed il decreto 21/2/11 n. 44: le osservazioni delle SS UU riferite
all’utilizzazione del fax per le comunicazioni dirette ai difensori, sembrano
calzare anche a questo più avanzato sistema tecnico: “Si può, quindi, inferire
da tale rilievo di natura sistematica e dal dato letterale che il legislatore ha
previsto l’uso di mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori
quale sistema ordinario, generalizzato, alternativo all’impiego dell’ufficiale
giudiziario o di chi ne esercita le funzioni (comma 1), purché sia assicurata
l’idoneità del mezzo tecnico. (Sez. 2, n. 8031 del 09/02/2010, dep.
01/03/2010, Russo).
b) l’irrilevanza della mancata individuazione, in sede normativa, dei
mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell’atto (cosiddetta

b) in secondo luogo: la regolarità della comunicazione fatta al

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norma aperta), in quanto trattasi di circostanza legata all’esigenza di non
rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti
utilizzabili, né in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della

di trasmissione.
3. In particolare il Procuratore generale presso questa Corte:
a)

ha spiegato nella sua requisitoria che l’individuazione della

categoria dei difensori, quali “naturali” possibili destinatari o consegnatari
delle notificazioni o avvisi con l’uso di mezzi tecnici idonei, è evidentemente
legata all’esigenza di tale categoria professionale di farne uso, come avviene
generalmente con il telefax, per lo svolgimento della propria attività;
b) ha ribadito che nessun obbligo è imposto dalla legge circa la
utilizzazione di particolari mezzi tecnici, quali il telefax, essendone possibile
l’impiego solo allorché il destinatario della notificazione ai sensi dell’art. 148,
comma 2-bis, cod. proc. pen. abbia comunicato all’autorità giudiziaria il
proprio numero di telefax o lo abbia comunque reso di pubblico dominio;
c) ha chiarito, quanto al telefax, che si tratta di uno strumento tecnico
che dà assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario,
attestata dallo stesso apparecchio di trasmissione mediante il cosiddetto “OK”
o altro simbolo equivalente (vds. in termini:

Sez. 2, n. 24798 del

03/06/2010, dep. 01/07/2010, Stankovic, Rv 247727, secondo la quale per il
perfezionamento della notificazione non è richiesta la conferma da parte del
destinatario dell’avvenuta ricezione, essendo all’uopo sufficiente il rapporto di
positiva trasmissione). (SS.UU. n. 28451 del 28/4/11 Pedicone).
5. Su tali premesse, che il Collegio ritiene dì condividere
integralmente, attesa la loro incontestabile correttezza, va osservato come il
P.G. si sia posto il problema se il provvedimento del G.I.P., definito
«liquidatorio», oltre che esseress illegittimcr, sia anche iiabnormet, e perciò, solo
in quanto tale, impugnabile, conclusione questa che implica una risposta alla
prima delle obiezioni poste dal ricorrente e cioè quella della rilevabilità

evoluzione scientifica e dell’effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici

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d’ufficio e de plano(‘ della assenta nullità: se infatti il giudice, in presenza di
una nullità relativa, ha esercitato un potere che l’ordinamento non gli
riconosce, nessun dubbio potrebbe sussistere sull’abnormità dell’atto.
E’ convincimento della Corte, aderendo all’interpretazione del

Procuratore generale, che l’atto in questione sia stato correttamente
notificato e che la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, decisa dal G.I.P.,
pur illegittima, non possa integrare l’abnormità dell’ordinanza deliberata.
7. In proposito va premesso che, come evidenziato dalla requisitoria,
va seguito il prevalente orientamento di giurisprudenza che vuole l’omessa
notifica dell’avviso ex 415 bis cod. proc. pen. al difensore o all’indagato,
come integrante una nullità a carattere generale di tipo intermedio,
disciplinata dall’art. 180 cpp e, come tale, eccepibile o rilevabile d’ufficio, se
verificatasi prima del giudizio, fino alla deliberazione della sentenza di primo
grado (vds ex plurimis: Cass. sez. V, n. 29931/2006 Giugliano; sez. V, n.
43763/08, Tarallo e sez. VI, n. 1043/13, r.v. 253843Cimmino).
8. Si può quindi concludere nel senso che il G.I.P. di Marsala ha
esercitato un potere astrattamente riconosciuto dall’ordinamento, il quale ha
tuttavia determinato una indebita regressione del procedimento, peraltro
inidonea a sostanziare il vizio dell’abnormità.
8.1. Le SS.UU

(sentenza n. 25957/2009, Toni) hanno infatti

testualmente chiarito che rabnormità funzionale, riscontrabile nel caso di
stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all’ipotesi in cui
il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che si
concretizzi in un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del
processo: solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per
cassazione, lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario
minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi, egli è invece tenuto ad
osservare i provvedimenti emessi dal giudice”.
8.2. A questo punto, sempre aderendo allo schema di giustificazione
proposto dal P.G., va valutato il restante profilo concernente l’adozione del

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provvedimento “de plano”, per rilevare una (insussistente)) nullità a carattere
generale di tipo intermedio, e la risposta la si rinviene nella decisione (Cass,
sez. IV n. 22859/2004 Boukessra e, più di recente, per un’ipotesi analoga:

collegio intende uniformarsi, secondo cui va escluso che la violazione del
contraddittorio sul punto determini l’abnormità dell’atto: da ciò,
l’affermazione di non impugnabilità del provvedimento 25 ottobre 2013 del
G.I.P. presso il Tribunale di Marsala.
P.Q.M.
hiara l’inammissibilità del ricorso.
sì deciso in Roma il giorno5 marzo 2014
onsiglièe stensore

Sez. 4, 10664/2013 Rv. 255286) della IV sezione di questa Corte, cui il

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