Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15002 del 05/03/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15002 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: LANZA LUIGI
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto avverso il decreto 23 marzo 2011 del
G.I.P. presso il Tribunale di Taranto che aveva condannato
LATEFtZA
Loredana Maria, nata il 24 luglio 1971, alla multa di €. 100, per la
violazione dell’art. 388 cod. pen., perché, quale custode dei beni pignorati
(I’ll febbraio 2010) li aveva sottratti al fine di favorirne il proprietario.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Mario Fraticelli che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio del decreto impugnato, sul presupposto di un intervento
Data Udienza: 05/03/2014
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abnorme del G.I.P., il quale si sarebbe attribuito il potere di scelta sull’entità
della pena, sostituendosi alla determinazione operata dalla parte pubblica .
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Taranto ha
formulato richiesta di emissione di decreto penale di condanna, ex artt. 459
e segg. c.p.p., al G.I.P. presso il Tribunale di Taranto, nei confronti LATERZA
Loredana Maria, accusata della violazione ex art. 388 cod. pen., perché,
quale custode dei beni pignorati (1’11 febbraio 2010), li aveva sottratti al
fine di favorirne.
2.
Il P.M., ravvisata la necessità di richiedere l’applicazione della
sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 459 C.P.P. così come modificato
dall’art. 37 della L. 16.12.99 n. 479, aveva indicato la pena in mesi 4 di
reclusione ed euro 100 di multa, rilevando che la detta sanzione, ridotta
della metà ai sensi dell’art. 459 c.p.p. sino a mesi 2 di reclusione ed euro 50
di multa, poteva essere sostituita con euro 15.000 (60×250=euro 15.000),
in totale C. 15.050.
3. il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto, con decreto 23 marzo 2011,
disattendendo le richieste del P.M., ha condannato l’imputata alla pena di C.
100 di multa.
4. Tale provvedimento è stato ritualmente impugnato dal Procuratore
della Repubblica il quale, nel suo ricorso, premessa l’ammissibilità
dell’impugnazione (Sez. 4, 11358/2008 P.M. in proc. Tsokov, Rv 238939),
lamenta violazione dell’art. 460 comma 2 c.p.p., richiamando la conforme
decisione della V sezione di questa Corte 1187/1999 r.v. 213198)
5. Il ricorso, ammissibile, è fondato ed il suo accoglimento comporta
l’annullamento senza rinvio del decreto penale di condanna impugnato, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto, nei termini e per le ragioni
diffusamente e correttamente argomentate dal Procuratore generale.
6.
Invero, quanto all’esperibilità e fondatezza del ricorso per
cassazione da parte del P.M. , va ribadito:
1.
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a)
che il il decreto penale di condanna è assimilato alla sentenza di
condanna ed è pertanto ammissibile avverso lo stesso il ricorso per
cassazione del pubblico ministero (cfr. cass. Pen. sezione 4, 11358/2008
b) che l’inammissibilità del ricorso avverso il detto decreto consegue
soltanto all’esito dell’avvenuta sua definitività, oppure in presenza di
impugnazione
dell’imputato
(cfr.Sez. 4, 5087/2011
Rv. 249573),
circostanze nella specie non verificatesi;
c) che, in tema di procedimenti speciali, l’art. 460 comma secondo
cod. proc. pen. stabilisce, per quanto riguarda il procedimento per decreto,
che il giudice applica la pena nella misura richiesta dal P.M., in tal modo
vincolando il giudicante, in caso di condivisione della richiesta avanzata
dall’organo dell’accusa, a determinare nel “quantum” la sanzione così come
indicata da quest’ultimo, non potendo egli “ritoccarla” in alcun modo;
d) che, pertanto, nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il giudice
ritenga, come avvenuto nella specie, di non poter accogliere la richiesta di
emissione del decreto penale con riferimento alla pena indicata, egli ha solo
il potere di trasmettere gli atti al giudice per l’ulteriore corso (cass. pen. sez.
5, 1187/1999 Rv. 213198; precedenti conformi: N. 4336 del 1990 Rv.
185787).
7. L’ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con
trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di Taranto.
Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2014
Il consigl re estensore
Rv. 238939);