Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15000 del 04/02/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15000 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ROMA
nei confronti di:
DI LAURO FEDERICO N. IL 27/10/1963
avverso l’ordinanza n. 178/2013 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
20/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
-lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 1,— t 0-62—`
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UditeiedifensorAvv.; A L E 55 ;
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Data Udienza: 04/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 marzo 2013 il Tribunale del riesame di Roma, pronunziando sulle
richieste presentate nell’interesse di Di Lauro Federico e di Ly Yu Ling, Xiao Gang, Xiao Dong
Mei e Yang Qui Jun, ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di
Roma il 25 febbraio 2013 nei confronti di Di Lauro Federico, imputato, fra l’altro, del delitto di
peculato commesso in veste di curatore del fallimento della IN.COM.AR.T. s.r.l. .

aveva posto sotto sequestro beni immobili, un’imbarcazione e rapporti bancari intestati ai
predetti ricorrenti di nazionalità cinese – la compagna del Di Lauro, ossia Xiao Dong Mei,
nonché la madre, il fratello e la cognata di costei, separatamente giudicati all’esito di un rito
abbreviato conclusosi con la condanna della prima e l’assoluzione degli altri imputati ex art.
530, comma 2, c.p.p. – ritenendo quei beni nella effettiva disponibilità dell’imputato e
sottoponibili a confisca obbligatoria, all’esito del giudizio, a norma degli art. 321, comma 2,
c.p.p. e 12-sexies della I. n. 356/1992.

2. Avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame ha proposto ricorso per
cassazione il P.M. presso il Tribunale di Roma, deducendo l’inosservanza di norme giuridiche ex
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., poiché nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto
dal Tribunale, non sussiste alcuna preclusione processuale, per essere stato, il primo
sequestro, disposto nei confronti di Ly Yu Ling, Xiao Gang, Xiao Dong Mei e Yang Qui Jun, per il
delitto di riciclaggio loro contestato, ed il secondo sequestro, invece, disposto nei confronti del
Di Lauro per il delitto di peculato, ai sensi del su citato art.

12-sexies, ritenendolo proprietario

sostanziale dei beni formalmente intestati ai predetti titolari. L’azione cautelare esercitata,
dunque, ha ad oggetto fatti diversi e persone diverse, con l’unico punto in comune
rappresentato dall’identità dei beni.

3.

Con memoria difensiva nell’interesse di Federico Di Lauro, depositata nella Cancelleria

di questa Suprema Corte in data 17 gennaio 2014, si espongono talune argomentazioni a
sostegno della inammissibilità, ovvero del rigetto del ricorso del P.M., per la violazione del
principio del ne bis in idem cautelare, anche in ragione del fatto che, in altro giudizio cautelare
personale, concernente i medesimi fatti contestati al Di Lauro, è stata definitivamente
accertata l’insussistenza del fumus rispetto al delitto di peculato di cui al capo sub O).

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per gli effetti di seguito precisati.

1

1.1. Il Tribunale, investito del giudizio dibattimentale nei confronti del predetto imputato,

5. Il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 16668 del 11/03/2009, dep.
17/04/2009, Rv. 243533), secondo cui l’istituto della preclusione procedimentale opera anche
quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla
salvaguardia della medesima esigenza cautelare (probatoria, preventiva, conservativa),
ancorché relative a concorrenti imputazioni di reato, ciascuna delle quali in astratto
legittimante l’adozione della misura, non è stato correttamente applicato nel provvedimento
impugnato, poiché il precedente giurisprudenziale che esso richiama, e sul quale mostra di
voler fondare il correlativo esito decisorio, trae la sua rado dal presupposto dell’interferenza di

medesimo fatto storico.
Nel caso in esame, di contro, pur essendovi identità del petítum, risulta con evidenza dagli
atti che l’azione cautelare è stata esercitata in relazione a fatti storici diversi, poiché la misura
cautelare reale annullata con il provvedimento qui impugnato è stata applicata dal Giudice del
dibattimento in relazione al delitto di peculato di cui al capo sub O) – contestato al Di Lauro mentre il precedente sequestro preventivo è stato disposto in relazione al delitto di cui all’art.
648-bis c.p., contestato ad altre persone (Ly Yu Ling, Xiao Gang, Xiao Dong Mei e Yang Qui
Jun) per l’attività di riciclaggio di una somma di denaro oggetto della diversa, e logicamente
antecedente, condotta appropriativa ascritta al Di Lauro quale peculato, commesso in concorso
con altro indagato, nella veste di curatore del fallimento della IN.COM.AR.T. s.r.l. .

6. Nel riesaminare la vicenda processuale alla luce del su indicato principio di diritto,
peraltro, il Tribunale dovrà verificare la presenza di una possibile preclusione endoprocessuale
derivante dalla formazione di un precedente giudicato cautelare in relazione ad altro profilo di
merito evidenziato dalla difesa nella su citata memoria, le cui allegazioni documentali, non
valutate in sede di riesame, fanno riferimento al fatto che la richiesta di misura cautelare reale
era stata preceduta da una richiesta di applicazione di misura cautelare personale per il
medesimo fatto-reato (peculato di cui al capo

sub O), rigettata, per l’insussistenza del

presupposto del fumus commissi delícti, con ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di
Roma in data 27 luglio 2011. Tale provvedimento è stato in seguito confermato dal Tribunale
del riesame con ordinanza emessa in data 19 ottobre 2011, a sua volta impugnata con ricorso
per cassazione proposto dal P.M. presso il Tribunale di Roma, e dichiarato inammissibile da
questa Suprema Corte con sentenza del 16 maggio 2012.
Al riguardo, il Tribunale dovrà tener conto, in linea generale, del principio secondo cui la
preclusione processuale determinata dal cosiddetto “giudicato cautelare” opera solo nel caso in
cui via sia stato un effettivo apprezzamento, in fatto o in diritto, del materiale probatorio e
dell’imputazione provvisoria, non conseguendo tale effetto, invece, alle decisioni che
definiscano l’incidente cautelare in relazione ad aspetti meramente procedurali (Sez. 6, n.
43213 del 27/10/2010, dep. 06/12/2010, Rv. 248804).

2

una pluralità di misure cautelari reali aventi ad oggetto i medesimi beni, in relazione ad un

Dovrà inoltre valutare, più in particolare, le implicazioni del principio secondo cui le
condizioni generali per l’applicabilità delle misure cautelari personali, previste dall’art. 273 cod.
proc. pen., non sono estensibili, per le loro peculiarità, alle misure cautelari reali, essendo
precluse per queste ultime, in sede di verifica della legittimità del provvedimento di sequestro
preventivo, ogni valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli
indagati e sulla gravità degli stessi. Ne consegue che, in sede di riesame di misure cautelari
reali, pur essendo precluso sia l’accertamento del merito dell’azione penale sia il sindacato
sulla concreta fondatezza dell’accusa, il giudice deve operare un attento controllo sulla base

concrete risultanze processuali e della effettiva situazione emergente dagli elementi forniti
dalle parti (Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, dep. 12/05/2010, Rv. 247134; Sez. 6, n. 35786
del 21/06/2012, dep. 18/09/2012, Rv. 254394).

7. S’impone, conseguentemente, l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza, per
un nuovo esame dei punti critici sopra evidenziati, che dovrà colmare le su indicate lacune
motivazionali, uniformandosi al quadro dei principii di diritto stabiliti in questa Sede.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.

Così deciso in Roma, lì, 4 febbraio 2014

Il Consigliere estensore

fattuale del singolo caso concreto, secondo il parametro del “fumus”, tenendo conto delle

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