Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1500 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1500 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) COLUCCI MICHELE, N. IL 4/8/1955,
avverso la sentenza n. 522/2009 pronunciata dalla Corte di Appello di Lecce,
sezione distaccata di Taranto il 19/11/2012;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per il rigetto
del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la
condanna del ricorrente al rimborso alle parti civili delle spese del procedimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce, sezione
distaccata di Taranto, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di
Colucci Michele dal Gup del Tribunale di Taranto, per il reato di omicidio colposo
in danno di Armando Caramia. Al Colucci è stata così inflitta la pena di mesi
quattro di reclusione, determinata previa concessione delle attenuanti generiche
e computo della diminuzione prevista per la celebrazione del rito abbreviato.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito, mentre il Caramia
transitava a piedi veniva colpito dal banco di vendita di prodotti ortofrutticoli del
Colucci, spostatosi per effetto dell’impatto su di esso dell’ombrellone che ne
costituiva parte, a sua volta staccatosi dall’ancoraggio che lo assicurava al banco
a causa di una raffica di vento particolarmente forte. Nell’urto il Caramia

Data Udienza: 17/10/2013

riportava la frattura del bacino, dalla quale conseguiva come complicanza
un’embolia gassosa, che ne determinava la morte.
Per i giudici di merito, al Colucci va ascritto di non aver debitamente
ancorato al suolo l’ombrellone, nonostante le dimensioni (12 mq. l’area della
copertura) rendessero prevedibile il suo sradicamento in presenza di vento forte.
Si è quindi esclusa la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore, invocati
dall’appellante.

mezzo del difensore, avv. Gaetano Vitale.
Con unitario motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in
relazione alla mancata applicazione dell’art. 45 cod. pen. e alla valutazione della
prova.
Ad avviso dell’esponente, alla stregua delle emergenze processuali, ove
correttamente valutate, risulta che la raffica di vento che determinò lo
sradicamento dell’ombrellone fu imprevista ed imprevedibile, di forza
soverchiante, di talché l’avvenimento va ricondotto al caso fortuito e l’evento
ascritto ad esso.
Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che il giudizio in ordine alla colpa del
Colucci sia stato effettuato dalla Corte distrettuale unicamente sulla base del
raffronto con la condotta tenuta da altro venditore, tale Carrino; pertanto senza
considerare che la raffica di vento ben potè investire con particolare forza solo il
banco del Colucci e che anche gli ombrelloni di altri venditori furono colpiti dal
vento improvviso. Aggiunge l’esponente che, pur accertata la condotta colposa
del Colucci, non è stato dimostrato che un diverso ancoraggio avrebbe impedito
il sollevarsi dell’ombrellone. La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria
dibattimentale avanzata dalla difesa per fare luce sul punto è stata respinta dalla
Corte di Appello con motivazione illogica. Infine, si afferma che non è possibile
ascrivere al Colucci di aver omesso, nonostante le condizioni meteo, di
provvedere all’ancoraggio anche dell’ombrellone perché ciò significherebbe
affermare che l’agente modello di riferimento è tenuto “ad attuare prestabilite e
ben codificate modalità di ancoraggio”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
Alla luce dei rilievi mossi dal ricorrente va rammentato che il caso fortuito
consiste in quell’avvenimento imprevisto e imprevedibile che si inserisce
d’improvviso nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nemmeno a titolo
di colpa, farsi risalire all’attività psichica dell’agente (Sez. 4, Sentenza n. 6982
del 19/12/2012, D’Amico, Rv. 254479). Come è stato precisato in altra

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a

occasione, il caso fortuito si verifica quando sussiste il nesso di causalità
materiale tra la condotta e l’evento, ma fa difetto la colpa, in quanto l’agente
non ha causato l’evento per sua negligenza o imprudenza; questo, quindi, non è,
in alcun modo, riconducibile all’attività psichica del soggetto. Ne consegue che,
qualora una pur minima colpa possa essere attribuita all’agente, in relazione
all’evento dannoso realizzatosi, automaticamente viene meno l’applicabilità della
disposizione di cui all’art. 45 cod. pen. (Sez. 4, Sentenza n. 19373 del
15/03/2007, Mollicone e altro, Rv. 236613).

La Corte di Appello ha giudicato che, sulla scorta degli elementi acquisiti al
processo, dovesse escludersi che il vento avesse raggiunto intensità tale da
risultare integrata la forza maggiore o il caso fortuito.
A

tale conclusione il giudice di secondo grado è pervenuto facendo

riferimento ai dati formati presso la stazione metereologica di Martina Franca,
che non rivelavano l’intensità delle singole raffiche ma indicavano l’intensità del
vento (20km/h alle ore 10 e 33 km/h alle ore 11), motivatamente giudicandoli
preferibili a quelli rilevati dalla stazione di Gioia del Colle (che segnalavano una
velocità sino a 63 km/h), perché questa è distante circa quaranta chilometri. Le
censure che sul punto formula il ricorrente sono inammissibili, perché attinenti al
merito. Né si rinviene illogicità della motivazione laddove si afferma che il vento
era di forte intensità e tuttavia si esclude il caso fortuito; all’inverso, le due
affermazioni sono speculari: la forte intensità del vento, che non raggiunge un
grado tale da rendere l’evento naturale assolutamente imprevedibile, è evento
non definibile come caso fortuito.
Pertanto, posto il caposaldo della fronteggiabilità del vento (cfr. pg . 5 e 6),
la Corte di Appello ha individuato la regola cautelare alla quale doveva fare
ossequio il Colucci per impedire lo sradicamento dell’ombrellone. Evento
prevedibile in ragione della intensità del vento, delle dimensioni e della
collocazione dell’ombrellone in un luogo all’aperto ed in località collinare;
circostanze tutte che rendono palese la possibilità del cd. effetto vela e quindi, in
assenza di adeguato ancoraggio, lo sradicamento dell’ombrellone. Dall’altro si è
affermato chegb~zavorraggio della base dell’ombrellone (tenuto solo da
quattro tiranti collegati ai cavalletti del banco di vendita) era misura idonea ad
impedire lo sradicamento. A conforto di tale affermazione la Corte di Appello ha
citato le dichiarazioni del Carrino, che non ha riferito quanto da lui stesso fatto
bensì l’uso vigente tra i venditori ambulanti con posto fisso: zavorrare la base
degli ombrelloni.

3

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi.

Si tratta di un percorso argomentativo del tutto immune da censure; il
ricorso, nel resto, si appalesa come diretto a veder avallata da questa Corte una
inammissibile ricostruzione alternativa dell’avvenimento.
Esso, pertanto, deve essere rigettato.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Il ricorrente va altresì condannato al rimborso alla parte civile delle spese di

legge.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
oltre alla rifusione delle spese in favore delle parti civili che liquida in eu
3.000,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2013.

questo giudizio, che si liquidano in euro 3.000,00, oltre accessori come per

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