Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 150 del 23/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 150 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: DUBOLINO PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOIODICE GIOVANNI N. IL 20/04/1972
DE CARO NICOLA N. IL 25/09/1972
avverso la sentenza n. 47/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIETRO DUBOLINO;

Data Udienza: 23/09/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO:
– che il icorso proposto nell’interesse di LOIODICE va dichiarato inammissibile, in
quanto:
a) con riguardo al primo motivo, lo stesso, oltre a presentare carattere di novità
rispetto alle richieste formulate nell’atto di appello (quali risultano dalla non
contestata sintesi contenuta nell’impugnata sentenza), appare anche del tutto
destituito di giur dico fondamento, non vedendosi (né spiegandosi), per quale ragione
la intervenuta confessione dovesse o potesse assumere rilievo ai fini dell’eventuale
riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., prevista soltanto per il caso
in cui H (laipevole abbia provveduto alla riparazione del danno ovvero si sia
adoperato efficacemente e spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze
dannose o pericolose del reato;
h) con riguardo al secondo motivo, lo stesso, nel lamentare genericamente la
mancata concessione delle attenuanti generiche, sembra dimenticare che, in realtà tali
attenuanti risultano già cencesse dal giudice di primo grado, sia pure con giudizio di
equivalenza rispetto alle {:ggravanti, ivi compresa la recidiva; giudizio la cui

RILEVATO IN FATTO:
– che con l’impugnata sentenza fu confermata la condanna di LOIODICE Giovanni
e DE CARO Nicola alle pene, quanto al primo, di anni due e mesi sei di reclusione,
più curo 800 di multa e, quanto al secondo, di anni due e mesi quattro di reclusione,
più euro 600 di multa, in quanto ritenuti responsabili, entrambi, di furto in abitazione
aggravato e, il solo Loiodice, anche di inosservanza di prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale di pubblica sicurezza;
– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei
rispettivi difensori, entrambi gl’imputati;
– che la difesa di LOIODICE ha denunciato:
1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione per mancata
valutazione della richiesta difensiva volta ad ottenere il riconoscimento
dell’attenuante di cui all’art.. 62, “comma VI” (Recte: n. 6 — N.d. R.), in presenza
della piena confessione resa dall’imputato fin dall’immediatezza del fatto;
2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale, unitamente ad illogicità
della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche,
avuto riguardo, oltre che alla già ricordata confessione, anche al “non particolare
allarme sociale” prodotto dal fatto addebitato all’imputato ed alla “limitata
offensività” del medesimo;
3) inosservanza o erronea applicazione della legge penale unitamente ad omessa
motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4
c.p., in presenza di un danno quantificato in soli euro 400 che l’imputato si era anche,
peraltro, offerto di risarcire incontrando però il rifiuto da parte della persona offesa;
– che la difesa di DE CARO ha denunciato, a sua volta, carenza di motivazione in
ordine al mancata riconoscimento tanto delle attenuanti generiche, con giudizio di
prevalenza sulle aggravanti, quanto di quella di cui all’art. 62 n. 4 c.p., di cui era
stata fatta espres:a riciiiesta;

P. Q. M.
(, crie cn
L,-12.nm.ssibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
derie SpCie (iCi roced.mento nonché al versamento della somma di euro mille alla
cassa. cle Pin;,
a. i 23 settembre 2013
Così
D E rb CS’

A.TA

IN CANG

– 7 6E1 214
triieiario

conferma, da parte del giudice d’appello, risulta ampiamente motivata nell’impugnata
senterza e non espressamente contestata nel ricorso;
c) con riguardo al terzo motivo, se è vero che la corte di merito non ha fornito
espressa motivalone a sostegno del mancato accoglimento della richiesta
dell’attenuante, di cui all’art. 62 n. 4 c.p., a suo tempo avanzata nei motivi d’appello
(come riconosciuto anche nell’impugnata sentenza), è altrettanto vero che, in
presenza di un danno che nello stesso ricorso viene indicato come ammontante ad
euro 400 (e, quindi, non certo definibile “di speciale tenuità”, secondo il noto e
consolidato orientamento di questa Corte), detta richiesta era da ritenere così
manifestamente infondata che il suo mancato accoglimento non abbisognava di
specifica motivazione::
– che parimenti va diahiarato inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di DE
CARO, in iquante:
a) con riguardo al mancato giudizio di prevalenza, delle attenuanti generiche sulle
aggravanti, la preposta doglianza, basandosi soltanto sull’assunto che l’imputato, a
far tempo dall’anno 1990, non avrebbe violato la legge e si sarebbe inoltre offerto di
risarcire il danno arrecato alla persona offesa, altro non esprime se non un generico e
sogge.,tivo dissenso rispetto alla valutazione motivatamente effettuata dalla corte
territoriale, relativamente alla quale non viene posta in luce alcuna specifica carenza
o discrasia di ori21nia.. kigico-giuridico, dovendosi inoltre al proposito osservare che si
verte in raa:.e,ita nella quaie è massimo il margine di discrezionalità riservato al
di iinerita e, correlativamente, minimo quello entro il quale può esercitarsi in
sindacato n i iegiLimiti;
b) con riguardo ai mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p.,
oltre ‘aiere quanto già osservato a proposito dell’analoga doglianza contenuta nel
ricorso pi- opasito nell’interesse del coimputato, vale anche aggiungere che, a
differenza di quanto sii isacifica relativamente a quest’ultimo, non risulta che nel
l’acp. Ho .C., ?’Op0A O nel ‘interesse del De Caro, sempre alla stregua della non contestata
sintes acini:21- 11.Eu nell” sapugnata sentenza, fosse stata avanzata specifica richiesta di
aripi.caziC.F2U. de a suddena attenuante;
inannmisibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all’art.
– (2’1+2
616 c.p.r.a. vi compre>a, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo
di colim, anche l’ 3ppli za.zione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo
in curo mille per ciascun ricorrente;
stimasi

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