Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 150 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 150 Anno 2016
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: CATENA ROSSELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Piccolo Francesco n. a Galatina (LC), il 5/09/1977,
avverso l’ordinanza emessa in data 12/06-13/07/2015 con cui il Tribunale del Riesame di Lecce ha
rigettato l’appello proposto ex art. 310 c.p.p. avverso l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Lecce
del 14/05/2015 con cui era stata rigettata l’istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
sentito il Sostituto Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Lecce ha rigettato l’appello proposto
ex art. 309 c.p.p. avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce
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Data Udienza: 12/11/2015

del 14/05/2015, con cui era stata rigettata l’istanza di revoca della misura degli arresti domiciliari
avanzata da Piccolo Francesco, rilevando come analoga istanza fosse stata già rigettata il precedente
27 marzo, e che la perizia disposta dal giudice — pur concludendo per la non pericolosità del
ricorrente ai soli fini dell’applicazione di misura di sicurezza — ha ritenuto che comunque l’indagato
dovesse essere adeguatamente curato ed assistito da parte di personale specializzato, o all’interno di
struttura psichiatrica protetta — come si sta verificando nell’attualità — o da parte dei servizi
territoriali, non incidendo in alcun modo sulle esigenze cautelari la chiusura delle indagini

2. Il Piccolo Francesco ricorre personalmente avverso l’ordinanza in premessa indicata, rilevando:
1) la carenza di esigenze cautelari, essendo le indagini preliminari chiuse anche con assunzioni di
s.i.t. a lui favorevoli; 2) l’espletamento, nei suoi confronti, di perizia psichiatrica, che ha escluso la
sua pericolosità; 3) la mancata adozione o comunicazione di qualsivoglia provvedimento da parte
del Tribunale di Lecce a seguito dell’udienza del 12/06/2015.

3. In data 11/11/2015 la difesa del Piccolo, in persona dell’Avv.to Stefania Pettinacci, ha
depositato istanza con cui chiedeva l’ accoglimento del ricorso, sottolineando la cessazione delle
esigenze cautelari per carenza di attualità della pericolosità sociale, e rilevando altresì l’omessa
notifica del provvedimento di rigetto, con conseguente lesione dei diritti della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Premesso che nel caso di specie non risulta in concreto verificatasi alcuna lesione dei diritti della
difesa – avendo il ricorrente impugnato con ricorso per cassazione il provvedimento di rigetto
dell’appello proposto ex art. 310 c.p.p., fondando il ricorso su argomentazioni pertinenti al
contenuto del provvedimento impugnato – il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le doglianze poste a fondamento del ricorso e della memoria difensiva dell’11/11/2015 si risolvono
in una rilettura delle circostanze poste a fondamento delle esigenze cautelari, delle quali si tende a
dare una lettura alternativa rispetto a quella del provvedimento impugnato.

Pacificamente in tema di misure cautelari personali le doglianze attinenti alla sussistenza o meno
dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari possono assumere rilievo in sede ricorso
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preliminari in ordine ad altro processo in cui il Piccolo è persona offesa.

per cassazione solo nell’ottica della previsione di cui all’art. 606, comma primo lett. e), c.p.p.,
concernente mancanza o manifesta illogicità della motivazione, esulando dalle funzioni della
Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari,
essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito ed, in particolare, prima, del
giudice al quale è richiesta l’applicazione della misura e poi, eventualmente, del giudice del
riesame.

dell’11/08/2015, Rv. 261400), il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti né
l’apprezzamento del giudice di merito circa l’ attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza
dei dati probatori, per cui sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già
esaminate dal giudice di merito.

Nel caso di specie con i motivi di ricorso si esamina la valutazione di attualità della pericolosità
sociale, fornendone una lettura alternativa rispetto a quella contenuta nel provvedimento impugnato,
con conseguente inammissibilità del ricorso.

Dalla declaratoria di inammissibilità deriva, ai sensi dell’art. 616 c..p., la condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
alla somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12/11/2015

Il Consigliere estensore

Come più volte affermato da questa Corte (da ultimo Sezione Feriale, sentenza n. 47748

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