Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DEL MONACO ANTONIO N. IL 31/10/1941
avverso l’ordinanza n. 2340/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 21/02/2012
sentita la 4azione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO RQCC9..1
lette/s ite le conclusioni del PG Dott. Qi.teept-(7,0
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Uditi di nsor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2012

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21/2/2012, il Tribunale di Sorveglianza di Bari
rigettava il reclamo proposto da Del Monaco Antonio, detenuto presso la Casa di
Reclusione di Turi, avverso il provvedimento con cui il Magistrato di Sorveglianza
di Bari aveva respinto un’istanza di permesso premio.
Il Tribunale rilevava che l’adozione de plano del provvedimento impugnato
era legittimato dalla norma processuale dell’art. 30 bis legge n. 354 del 1975,

che prevaleva su quella generale dell’art. 678 cod. proc. pen.; nel merito,
rilevava che l’informativa del Commissariato di P.S. di Grottaglie del 21/9/2011,
che paventava il rischio che il detenuto, in caso di permesso premio, potesse
vendicare un nipote ridotto quasi in fin di vita da altro pregiudicato, rendeva del
tutto inopportuno il soggiorno nel Comune di Grottaglie anche per pochi giorni.

2. Ricorre per cassazione Del Monaco Antonio personalmente, rilevando che
quelle contenute nella informativa del Commissariato erano mere supposizioni,
non idonee a fondare alcuna decisione e negando di essere un soggetto
pericoloso, avendo commesso l’ultimo reato nel 2001; il ricorrente sottolinea che
la Direzione del Carcere aveva espresso parere favorevole sulla base
dell’osservazione scientifica della personalità; nega ogni proposito di vendetta;
conclude perché questa Corte, accolto il ricorso, riconosca il permesso premio.

3. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta, chiede dichiararsi
inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

L’art. 30 ter ord. pen. prevede che il magistrato di sorveglianza possa
concedere i permessi premio ai condannati che hanno tenuto regolare condotta e
che non risultano socialmente pericolosi.

I due requisiti sono di natura diversa: il direttore dell’istituto deve essere
sentito quanto alla circostanza che il condannato ha tenuto una regolare
condotta; l’autorità di pubblica sicurezza deve, invece, attestare la mancanza di
pericolosità sociale del soggetto.
Tale secondo requisito può diversamente atteggiarsi in relazione ai motivi

2

fatta salva dall’art. 236 comma 2, disp. att. cod. proc. pen., disposizione speciale

della condanna e alla personalità del detenuto: nel caso di specie, il Tribunale di
Sorveglianza ha ritenuto sussistente una pericolosità sociale “specifica”, riferita
al luogo dove il condannato chiedeva di recarsi (Grottaglie): pericolosità riferita
al rischio di una vendetta nei confronti di una persona autore di un grave
ferimento del nipote del Del Monaco.

La motivazione è del tutto logica e coerente con le informazioni rese dal
locale Commissariato; né le censure del Del Monaco colgono il segno, nella parte

giudizio di “pericolosità sociale” del detenuto è pur sempre fondato su una
prognosi di quanto potrebbe avvenire nel futuro, vale a dire sulla possibilità che
il detenuto possa reiterare condotte illecite; e, in questo caso, la valutazione del
Commissariato di Grottaglie, fatta propria dal Tribunale di Sorveglianza, non
appare astratta e pretestuosa, ma basata su circostanze assai concrete (recente
ferimento del nipote del condannato da parte di un soggetto pregiudicato;
presenza del predetto soggetto nel Comune di Grottaglie dove il Del Monaco
intendeva recarsi).

Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 novembre 2012

Il Consigliere estensore

Il Presidente

in cui contestano la capacità della Polizia di Stato di prevedere il futuro: il

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