Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15 del 26/11/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 15 Anno 2015
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COPPOLECCHIA SERGIO N. IL 14/03/1950
avverso la sentenza n. 1471/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
23/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/11/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI
Udito il Procuratore Geperale in persona del Dott. 9.5c0A, ,
-e~to rac~_ Nevvou;
che ha concluso per 2 f

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 26/11/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del

10.12.2012 il Tribunale di Trani sez.dist. di

Molfetta assolveva Coppolecchia Sergio dai reati previsti dagli artt.594 e
612 cod.pen.; lo dichiarava colpevole del reato previsto dall’art.660
cod.pen. perché, per biasimevole motivo, effettuava numerose
telefonate anonime, senza profferire parola, recando molestia a Campana
Andrea, fatti commessi dal mese di luglio al mese di ottobre del 2005;

Con sentenza del 22.7.2013 la Corte di appello Bari confermava la
decisione del Tribunale appellata dalla parte civile e dal pubblico
ministero .
Avverso la sentenza il difensore dell’imputato Coppolecchia
proponeva ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:1) la Corte
di appello ha omesso di pronunciarsi sull’impugnazione della sentenza di
primo grado proposta dall’imputato a mezzo di ricorso per cassazione,
convertitosi in appello a seguito della impugnazione del pubblico
ministero, con conseguente mancanza totale di motivazione; 2)violazione
degli artt.129 cod.proc.pen. e 157 cod.pen. poiché, anche tenendo conto
dei periodi di sospensione della prescrizione, il reato doveva essere
dichiarato estinto per decorso del termine di prescrizione maturata al
novembre del 2010 o comunque prima della pronuncia della sentenza di
appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso, inerente il decorso del termine di
prescrizione, è fondato ed assorbente del primo motivo.
Trattandosi di reato contravvenzionale commesso sino ad ottobre
2005, il termine complessivo di prescrizione, pari a cinque anni, risulta
ampiamente decorso anche tenendo conto dei periodi di sospensione
evidenziati nello stesso ricorso, e non risultando dai verbali di udienza in
atti ulteriori periodi di sospensione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto
per prescrizione.
Così deciso il 26.11.2014.

per l’effetto lo condannava alla pena di euro 500 di ammenda.

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