Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15 del 18/09/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 15 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DI SALVO EMANUELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CELI ALDO N. IL 04/11/1958
avverso l’ordinanza n. 298/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO ;
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xtékfro 1ette/s4atite le conclusioni del PG Dott. (.(4′

Data Udienza: 18/09/2013

1. Celi Aldo ricorre per cassazione avverso l’ordinanza della Corte d’appello di
Roma , in data 4-4-13, con la quale è stata respinta l’istanza di restituzione in
termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell’Il1-12
2. Il ricorrente deduce, con il primo e il terzo motivo, violazione degli artt 175 co 4
, 666 co 3 e 178 lett c) cpp e vizio di motivazione poiché è stata erroneamente
emessa l’ordinanza con procedura de plano , nonostante il Celi avesse allegato
alla istanza documentazione idonea quantomeno a determinare l’instaurazione
del contraddittorio. E infatti la Corte d’appello ha respinto ma non ha dichiarato
inammissibile la richiesta , con ciò escludendone non solo la manifesta
infondatezza ma anche l’intempestività. E ciò è contraddittorio perché , se
davvero , come ritenuto dalla Corte territoriale , il ricorrente avesse avuto
conoscenza del processo in data anteriore al 23-2-13, data di notifica dell’ordine
di esecuzione , l’istanza di restituzione sarebbe stata tardiva e avrebbe perciò
dovuto essere dichiarata inammissibile.
2.1. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell’art 175 co 2 cpp
poiché al Celi non sono mai stati consegnati atti del procedimento, ad
eccezione del predetto ordine di esecuzione, ed egli non ha ricevuto dalla
madre l’avviso di deposito presso la casa comunale dell’estratto contumaciale
della sentenza di condanna , consegnato alla madre il 20-8-12, nella propria
abitazione . Il Celi ha infatti documentato di essere residente dal 1995 in
luogo diverso dall’abitazione della madre . Né è possibile inferire l’effettiva
conoscenza del processo dall’ avvenuta elezione di domicilio nel luogo di
consegna dell’avviso di deposito dell’estratto contumaciale della sentenza di
condanna e dal rapporto di convivenza , dichiarato dalla madre. Come si
evince infatti dalla sentenza CEDU 1-3-96 , Sejdovic , l’elezione di domicilio
non è sufficiente, ex se, a dimostrare l’effettiva conoscenza del
procedimento in capo all’imputato , tanto più che , nel caso di specie ,
l’elezione di domicilio è stata effettuata lo stesso giorno di commissione del
reato e dunque prima del sorgere del procedimento penale a suo carico.
Neppure il rapporto di convivenza è dirimente a questi fini e, in ogni caso, il
dubbio va valutato in bonam partem .
Si chiede pertanto annullamento dell’ordinanza impugnata.
Con requisitoria scritta depositata il 3-6-13, Il P.G. presso questa Corte ha
chiesto ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. La trattazione prenderà le mosse dal secondo motivo di ricorso, che è fondato.
Occorre infatti osservare ,in tema di restituzione nel termine per impugnare una
sentenza contumaciale , che non sempre l’elezione di domicilio vale ad
assicurare l’effettività della conoscenza , a causa, ad esempio, della negligenza
la cognizione del procedimento o del provvedimento. Al riguardo , va rilevato
che l’art 175 co 2 cpp , come modificato dalla I. n 60 del 2005 , non inficia la
presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell’atto ma si
limita ad escluderne la valenza assoluta , imponendo all’Autorità giudiziaria di
verificare l’effettività della conoscenza dell’atto e la consapevole rinuncia a
partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento , con la conseguenza
che il giudice , fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente
effettuata , deve esplicitare le ragioni per le quali ritiene che una notifica
ritualmente eseguita sia anche dimostrativa di una effettiva conoscenza ( Sez I ,
1° – 3 -2006 n. 14265 , rv n. 233614 ; Sez III n. 48531/09). Incombe dunque
sull’Autorità giudiziaria l’onere della prova sia della conoscenza del
procedimento o del provvedimento da parte dell’interessato sia della sua
rinuncia volontaria a comparire e a impugnare. E , al riguardo , va escluso che
costituisca prova dell’ effettiva conoscenza del procedimento, da parte
dell’imputato, la notifica dell’atto avvenuta a mani di un genitore convivente ,
laddove sussista prova documentale di residenza anagrafica stabilita altrove (
Sez I 17-2-2010 n. 8138, rv. n 246126). E , nel caso in disamina, risulta , per
l’appunto, che l’imputato era residente altrove dal 30-10-1995, anche se si
trattava di un diverso interno di uno stesso stabile. Alla luce di tale dato
documentale, la Corte territoriale avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali
riteneva che l’imputato avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento e
avesse volontariamente rinunciato a comparire , tenendo presente che , come
correttamente rilevato dal P.G. , in caso di incertezza deve presumersi la
mancanza di conoscenza da parte dell’istante (Sez VI 6-10-11 n. 36533).
Viceversa , il giudice a quo si è limitato a rilevare come la fissazione della
residenza risalisse ad epoca pregressa al verbale di elezione di domicilio, senza
2

del destinatario o di altri fattori sopravvenuti che abbiano precluso all’imputato

4

chiarire in nulla come , nella sua ottica , tale dato potesse risultare dirimente ai
fini in disamina. Mentre , in presenza delle risultanze anagrafiche appena
menzionate , la Corte di appello avrebbe dovuto chiarire la rilevanza della
dichiarazione di convivenza da parte della madre.
4.Tali vizi impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio, per
nuovo esame , alla Corte d’appello di Roma .L’effetto rescindente di

PQM
ANNULLA L’ORDINANZA IMPUGNATA E RINVIA PER NUOVO ESAME ALLA CORTE D’APPELLO DI ROMA

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 18-9-13 .

quest’epilogo decisorio rende ultronea la disamina del primo motivo di ricorso.

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