Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14996 del 26/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14996 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO GIUSEPPINA N. IL 14/07/1958
BOVE ROSA N. IL 28/12/1952
CARPENTIERI ASSUNTA N. IL 23/12/1937
avverso la sentenza n. 1211/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
13/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. vi oJche ha concluso per
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Udito, per la
Udit i d nsor Avv.

Data Udienza: 26/03/2014

1.Tratte a Giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata con l’imputazione di cui agli artt
635 ( capo B della rubrica ) e 337 cpp ( capo C) , Bove Rosa, Carpentieri Assunta e Gallo
Giuseppina sono state ritenute responsabili dei reati loro ascritti e condannate alla pena
ritenuta di giustizia , determinata in ragione della ritenuta recidiva , reiterata per la Bove ,
specifica per la Gallo, reiterata, specifica e infraquinquennale per la Carpentieri.

la intervenuta estinzione del reato per prescrizione relativamente alla Gallo ed alla Bove
limitatamente al capo sub B, rideterminandone in coerenza il trattamento sanzionatorio ; ha
confermato nel resto la condanna resa in primo grado.
3. Propongono automi ricorsi in Cassazione le dette tre imputate.
3.1 La Gallo , tramite il fiduciario, ribadisce la nullità della sentenza di primo grado per la
violazione del disposto di cui all’ad 415 bis cpp . Evidenzia al fine che l’assunto della Corte
territoriale in punto alla tardività della relativa contestazione , resa oltre il termine di cui
all’alt 491 cpp non è coerente alla natura della nullità lamentata, da ascrivere a quelle di
ordine generale disciplinate dall’art 178 cpp lettera B.
Segnala poi l’assoluta carenza di motivazione rispetto agli elementi indicati in appello sulle
chiesta e denegata applicazione delle generiche ; ancora l’erroneità del calcolo relativo alla
prescrizione, reso considerando i periodi di sospensione legati a rinvii di udienza chiesti dai
difensori oltre il termine massimo di giorni sessanta anche quando non motivati da un
legittimo impedimento il quale comunque andava riscontrato come tale laddove il rinvio
risultava legato alla adesione all’astensione indetta dalla categoria di riferimento.
3.2 Carpentieri e Bove propongono personali e autonomi ricorso dal tenore assolutamente
identico. Lamentano un difetto di motivazione per non avere la Corte risposto con la dovuta
puntualità alle specifiche ragioni sollevate in appello . Ed evidenziano che le considerazioni
esposte in sentenza sono relative a circostanze in fatto non solo impossibili da verificare ma
contraddette dagli stessi atti.
4. I ricorsi sono tutti inammissibili.
5. Prendendo le mosse da quello della Gallo e dal primo motivo all’uopo addotto, osserva la
Corte la inammissibilità dello stesso per la aspecificità della doglianza. Si adduce la erroneità
in diritto della decisione della Corte territoriale laddove si afferma la tardività della
contestazione mossa con riferimento alla omessa notifica dell’avviso ex art 415 bis cpp. Anche
a ritenere errata la valutazione in diritto resa nella sentenza impugnata in punto alla esatta
configurazione del vizio in esame e a caduta del termine ultimo per rilevarne la sussistenza (

2. Interposto appello, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato il non luogo a provvedere per

nel senso di cui al ricorso la giurisprudenza prevalente di questa Corte, da ultimo cfr Sez. 6,

Sentenza n. 1043 del 20/12/2012 Rv. 253843) , resta da dire che la parte ricorrente non ha
consentito a questa Corte di valutare a monte la fondatezza della eccezione di nullità non
esaminata dal Giudice dell’appello.
L’avviso inficiato dalla affermata nullità non è allegato al ricorso, nè risulta acquisto agli atti
del dibattimento su accordo delle parti ( trovando la sua collocazione naturale, se non allegato
eccezione venne rigettata per la mancata allegazione documentale dei presupposti fondanti la
contestazione in esame. Né la Corte territoriale ha mai avuto a disposizione l’atto in questione
: tanto non emerge dalla verifica degli atti processuali dell’appello né si traggono elementi di
segno contrario dalla decisione impugnata ( ove esclusivamente vengono riportati i profili
della contestazione addotta, non una disamina nel merito degli stessi).
Da qui la mancata specificità del motivo . Fondata la contestazione sulla tardività, la difesa del
ricorrente avrebbe dovuto allegare gli elementi documentali ( non altrimenti ricavabili dagli
atti) utili a consentire al Giudice di legittimità una valutazione a monte della fondatezza della
questione di nullità sottesa alla contestazione nel caso operata.
Siffatta omissione, per quanto sopra, preclude a monte ogni possibile rilievo alla doglianza.
5.1. A conclusioni non diverse si perviene con riferimento alle altre doglianze del ricorso della
Gallo.
5.1.2 La motivazione sottesa alla denegata concessione delle generiche appare puntualmente
corroborata dal riferimento ai precedenti della imputata; per contro , sia l’appello come
anche il ricorso di legittimità difettano di specificità in punto alla precisa indicazione dei
profili positivi cui poter raccordare una conclusione di segno opposto sul punto.
Manifestamente infondato, infine è il tema relativo alla intervenuta prescrizione.
5.1.2 H fatto è del 25 maggio 2001 ; la sentenza di primo grado è del marzo 2006, quella di
secondo grado del gennaio 2013. E’ pacifico , dunque, considerando il limite edittale di pena
per il reato in contestazione, che non si sia verificata nel caso la prescrizione breve, quale che
sia la disciplina di riferimento ( antecedente o successiva alla novella del 2005 in tema di
prescrizione).
La sentenza ( si cfr il fl 13) indica peraltro analiticamente i periodi di sospensione della
decorrenza del termine in primo grado ( in misura di 14 mesi e 29 giorni) ; e sempre la
sentenza , nel rassegnare lo svolgimento del processo di secondo grado , segnala quelli
maturati nel secondo grado (per altri sei mesi e 19 giorni). Tutte le sospensioni operano per
intero giacchè il rinvio chiesto dai difensori è sottratto al termine massino del nr 3 dell’art 159

dalla parte che lo ha ricevuto , nel fascicolo del PM) tant’è che in primo grado la relativa

mentre la adesione alla astensione non è motivo di impedimento ( da ultimo vedi la sentenza
di questa Corte nr 10621/13).
Per la ricorrente , in ragione della contestata recidiva specifica, il termine massimo della
prescrizione giusta il disposto di cui all’art 161 cp va ulteriormente aumentato sino alla metà.
Corretto che sia il calcolo reso dalla Corte quanto al capo B) ( inoppugnabile in assenza di
ricorso della Procura ) , quello reso sul capo C è certamente esente da censure. Esattamente
normativa novellata nel 2005, perché più favorevole, considerando la data della sentenza di
primo grado successiva alla entrata in vigore della novella; ne viene che nel caso, considerata
la recidiva , il periodo massimo di prescrizione è pari ad 11 anni e tre mesi, cui vanno
sommati i periodi di sospensione che portano la decorrenza del relativo termine al giugno del
2014.
6. Quanto infin# ai ricorsi della Bove e della Carpentieri, autonomi ma identici nel tenore, ne
va segnalata l’assoluta genericità ed aspecificità giacchè le relative doglianze, prive totalmente
di concretezza non si confrontano in alcun modo con il puntuale e completo tenore della
motivazione resa, con riferimento alla citate due posizioni processuali, sottesa alla decisione
impugnata.
7. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese
del giudizio e ciascuna di una somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio
e ciascuna di una somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 26 marzo 2014
Il Consigliere relatore

trova applicazione nella specie il disposto di cui all’ 157cp e la conseguente disciplina

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