Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14994 del 26/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14994 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

Data Udienza: 26/03/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DESIDERI MAURIZIO N. IL 29/04/1967
CAMPEGIANI DINO N. IL 31/10/1974
MAZZEI ROBERTO N. IL 22/11/1970
PALERMO GIUSEPPE N. IL 06/03/1975
avverso la sentenza n. 8516/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
16/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V(
che ha concluso per _Q
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Ritenuto in fatto
1.Campegiani Dino , Mazzei Roberto ( tramite il fiduciario avvocato Sodani), Desideri
Maurizio ( tramite l’avvocato Oneto ) e Palermo Giuseppe ( tramite l’avvocato Cardinali)
propongono ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con la quale è
stata data conferma alla sentenza resa in primo grado dal Gup presso il Tribunale di
Velletri in ordine al giudizio di responsabilità ascritto ai detti ricorrenti per diverse
ipotesi di reato tutte sanzionate ex art 73 Dpr 309/90 con parziale riforma relativamente
al solo trattamento sanzionatorio nei confronti di tutti i ricorrenti ad esclusione del
Palermo.
2. Ricorso Campegiani , un unico motivo di ricorso. L’imputazione ( capo E) riguarda
varie e indistinte cessioni di droghe, leggere e pesanti, considerate ai sensi dell’art 81 cp
senza che, all’interno della medesima imputazione , via sia differenza tra i diversi fatti.
Per quanto segnalato dal ricorrente , in secondo grado è stata riconosciuta la
continuazione con i fatti di cui alla sentenza dell’8 luglio 2002 , relativi al medesimo titolo
di reato attenuato ex art 73 V Comma. Tuttavia la Corte di appello nel procedere
all’aumento ex art 81 cp ha individuato il reato più grave nelle violazioni contestate con il
presente processo malgrado l’assenza di un precisa individuazione della quantità minima
ceduta dovesse portare a considerazioni diverse e considerare quale pena base quella già
portata dal giudicato.
3. Ricorso Mazzei. ( Capo di imputazione L1) relativo a due diversi acquisti, avvenuti il 12
e 19 febbraio 2002 , da Campegiani Dino e con l’intermediazione di Esposto Erminia, di
sostanza del tipo cocaina, da veicolare commercialmente in favore di terzi. Per il fatto del
19 febbraio , nel quale la intermediazione della Esposto si limitò alla sola messa in
contatto dei due , per essere stata poi la trattativa direttamente seguita dal ricorrente , il
Campegiani è stato condannato separatamente ( gr 9,5958, per 52 dosi medie di cocaina).
Motivo unico , si lamenta violazione di legge , travisamento probatorio, motivazione
carente, illogica e contraddittoria.
Due i fatti in contestazione . La difesa ha sempre sostenuto che, pacifica la cessione del 19
febbraio, questa era finalizzata all’uso personale del ricorrente . Quanto a quella del 12
non v’era prova adeguata che la stessa fosse diretta al Mazzei giacchè la intermediazione
posta in essere dalla Esposto ben poteva essere ritenuta riferibile ad altro soggetto, anche
questo vicino alla suddetta perché legato alla stessa da analoghi rapporti sentimentali.
Seguendo quest’abbrivio , si deducono diversi profili di contraddittorietà e illogicità del
motivare.
Nella intercettazione relativa al 12 febbraio si evidenzia che il destinatario delle merce
trattata dalla Esposto ” ne consuma trenta a botta tutte le settimane” ; ma nella cessione
operata qualche giorno dopo, il quantitativo consegnato dal Campegiani al ricorrente non
coincide.
Sono poi diversi i soggetti che acquistano dal Campegiani con l’intermediazione della
Esposto e la vicinanza tra le due cessioni contestazione non consente di affermare che la
prima andava attratta nell’orbita della seconda. Si afferma che , nel contatto del 12, la
Esposto descrive il destinatario della sostanza come alla stessa “vicino vicino” e che tale
soggetto doveva piazzare la merce nel mondo dello spettacolo al quale era collegato . Ma è
provato che la Esposto aveva legami sentimentali con altro soggetto nel medesimo
periodo, mentre la vicinanza del ricorrente al mondo dello spettacolo ( per essere autista
di una attrice mogli di un noto imprenditore ) sarebbe una mera illazione laddove non si
affermi il coinvolgimento nel fatto di tali ultimi soggetti . Manca poi la prova della
consegna della merce, non potendosi desumere il dato dalla assenza di elementi di segno
contrario dalle successive telefonate . Campegiani ha affermato che l’unica cessione in

favore del ricorrente era quella del 19 . E la Corte svilisce apoditticamente tale dato, sul
presupposto che il Campegiani ebbe a tutelare il coindagato e se stesso da altri fatti di
responsabilità diversi da quelli immediatamente cristalizzati dalle emergenze istruttorie.
Né al fine può trarsi un elemento positivo dal fatto che la Esposto non ha mai effettuato
distinzioni quanto ai destinatari delle forniture.
La Corte poi esclude l’uso personale sul presupposto che non risultava una conclamata
dipendenza in tal senso da parte del ricorrente , in contradizione con le allegazioni
probatorie ( era allegato agli atti l’esito degli esami di laboratorio svolti dopo l’arresto ) ,
operando una indebita valutazione nell’incerto rapporto sussistente tra quantitativo
sequestrato e dipendenza del ricorrente .
La Corte ha poi apoditticamente ritenuto irrilevanti le telefonate indicate con l’appello
volte a dimostrare la presenza di un terzo soggetto legato alla Esposto cui poteva riferirsi
la cessione del 12 febbraio. In particolare richiama il tenore della conversazione del 4
dicembre tra Campegiani e Esposto nella quale il primo sollecita la seconda a farsi
accompagnare dal ragazzo e questa escludeva siffatta possibilità perché il suddetto era in
compagnia di persone che non possono vedere determinate cose : se questi ultimi erano
gli ordinari clienti del ricorrente , per quale ragione la Esposto si sarebbe riferita così, a
meno di non voler ritenere che questo soggetto era diverso dal Mazzei e che dunque il
soggetto vicino vicino cui si fa riferimento per la telefonata del 12 febbraio era diverso dal
ricorrente.
4. Desideri Maurizio. Capo R, più ipotesi di detenzione, resa a anche a mezzo di alcuni
intermediari di sostanza stupefacenti di vario tipo ( cocaina eroina, exstasi, hashish) che
cedeva in varie occasioni a terzi identificati ( dal novembre 2001 al 10 marzo 2002 )
.Quatto i motivi di doglianza
4.1. Violazione di legge avuto riguardo agli artt 597 cpp e 81 cp e motivazione
manifestamente illogica e contraddittoria. IL ricorrente è stato condannato con sentenza
passata in giudicato dal Tribunale di Velletri avuto riguardo all’ultimo degli episodi
caratterizzati dall’indagini per cui è processo . Nell’occasione al ricorrente venne concessa
l’aggravante del comma V mentre nel presente processo il GUP non ha applicato la
continuazione ed ha ritenuto le generiche equivalenti alla recidiva , applicando al
ricorrente, prima di operare la riduzione per il rito, la pena di anni sei di reclusone e
60.000 di Multa. La Corte ha parzialmente accolto il gravame interposto dal Desideri, sia
con riferimento alla recidiva reiterata che alla continuazione ; sul primo versante ha poi
affermato che nei fatti del profilo legato alla reiterazione il GUp non aveva fatto
applicazione sì che nell’individuare la pena base di riferimento ha fatto riferimento alla
medesima sanzione comminata in primo grado, ciò sempre prima di operare la riduzione
per il rito così dando corso ad una violazione dell’art 597 cpp con evidente reformatio in
peius ed a motivazione contraddittoria , laddove , se effettivamente il GUP non aveva
tenuto conto della connotazione legata alla reiterazione, invece di accogliere l’appello la
Corte avrebbe dovuto ritenere inammissibile sul punto il gravame.
4. 2.Violazione dell’ad 73 comma V e difetto di motivazione.
Secondo la difesa sono irrilevanti tutti gli elementi in forza ai quali la sentenza impugnata
ha ritenuto di escludere il V comma dell’art 73 Dpr 309/90 considerato che la mera
reiterazione delle condotte non è incompatibile con l’ipotesi dello spaccio di lieve entità.
Piuttosto la Corte ha escluso ogni motivazione in punto al rilievo formulato in appello in
ordine alla modesta entità ponderale della sostanza via via ceduta , in ragione della
assenza di elementi circostanziati utili ad individuare effettiva quantità e qualità delle
sostanze cedute .
4.3 e 4. Con il terzo motivo si evidenzia violazione di legge in ordine al disposto di cui
all’ad 81 CP. Proprio l’assoluta modestia delle condotte contestate avrebbe dovuto

portare a ritenere più gravi i fatti già giudicati con la sentenza del Tribunale di Velletri del
18 /12/02 , coperti dal giudicato. Fatti i quali comunque dovevano ritenersi assorbiti
nella condanna odierna pena il ne bis in idem.
5. Ricorso Palermo Giuseppe. Si contesta l’assenza di motivazione in punto alla
inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche per la nullità dei decreti autorizzativi di
riferimento in ragione della carenza di motivazione legata alla sussistenza dei presupposti
ex art 266 cpp.
Si lamenta ancora l’assenza degli elementi di prova logica utili a giustificare il giudizio di
responsabilità , non essendo stato il prevenuto colto in flagranza né mai rinvenuto in
possesso di sostanza stupefacente . Si adduce ancora motivazione illogica e
contraddittoria nel ritenere per un verso che il ricorrente ebbe ad effettuare la cessione
all’Arnoldo come da contestazione e poi nell’affermare che la droga a quest’ultimo
sequestrata in occasione del relativo arresto non poteva coincidere con quella ceduta dal
Palermo.
Infine , una volta riconosciuta la attenuante del V comma , la Corte avrebbe dovuto
dichiarare prescritto il reato.
Considerato in diritto.
6.La sentenza impugnata va annullata relativamente alle posizioni di Mazzei e Palermo in
ragione della intervenuta estinzione dei reati loro ascritti per prescrizione. Il ricorso del
Campegiani , in ragione della manifesta infondatezza del motivo , va dichiarato
inammssibile ; quello del Desideri, per la infondatezza dei rilievi , va rigettato.
7. Guardando al motivo di ricorso del Campegiani, va evidenziato come, nell’individuare
il reato più grave al fine di procedere alla determinazione della pena base sulla quale poi
apportare l’aumento in ragione della ritenuta continuazione con il fatto separatamente
giudicato e coperto dal giudicato, la Corte territoriale ha puntualmente evidenziato come
, a differenza di quanto sancito in tale ultima situazione processuale , non trovando
applicazione, per le ipotesi di responsabilità riscontrate , tutte indistantamente valutate
all’interno del medesimo capo di imputazione, l’attenuante ex comma V dell’art 73 Dpr
309/90, il reato più grave andava rintracciato in quello legato al giudizio che occupa.
La decisione , dunque si sottrae decisamente alle censure sollevate in ricorso con
conseguente inammissibilità del gravame cui seguono le condanne alle spese ed al
pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende , determinata come da
dispositivo.
8. Ricorso Desideri.
8.1 E’ infondato il primo motivo. Per quanto non felicemente espressa la decisione
assunta dalla Corte nel rideterminare la pena in esito all’accoglimento dei motivi di
appello su recidiva ( limitatamente alla forma reietrata , ferme restando le altre
contestate e ritenute) e continuazione dà adeguato conto del peso ascritto al venir meno
della recidiva reietarat4 nell’operare la comparazione con le generiche e nel definire il
trattamento sanzionatorio. Peso ascritto a siffatta modifica evidentemente tale da non
aver mutato il ruolo comunque da ascrivere alla recidiva, rimasta ferma nelle altre
componenti della infraquinquennalità e della specificità nella valutazione comparativa
fatta con le generiche , ribadendo , sul punto , la conclusione già raggiunta dal primo
giudice nei termini della ritenuta equivalenza.
Da qui l’insussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente emergendo dalla motivazione un
adeguato riferimento , considerato il tema , alle ragioni della decisione assunta e senza
che la persistenza del medesimo trattamento disposto in primo grado possa dar corpo
alla lamentata violazione dell’art 597 cpp giacché l’accoglimento in parte qua dell’appello
non ha dato luogo al radicale venir meno della aggravante ma solo di una componente

della stessa , sì da lasciare il giudice libero di valutare nuovamente il rapporto
comparativo rispetto al peso ponderale da ascrivere alle circostanze in gioco.
8.2 Sono manifestamente infondate le ulteriori doglianze .
8.2.1 Quella inerente la denegata applicazione del comma V dell’art 73 Dpr 309/90 trova
un argine non superabile nel tenore della motivazione sul punto adottata dalla Corte la
quale ( si vedano i fl 3 e 4) àncora la decisione sul punto a più estremi utili a giustificare il
diniego della invocata circostanza attenuante . Si fa cenno non solo alla frequenza
reiterata delle condotte , definita frenetica , ma agli spostamenti fuori sede per
l’approvvigionamento e soprattutto all’utilizzazione di terze persone nella detenzione ,
nella cessione • e nella escussione dei crediti legati alle cessioni ( la convivente Fondi, il
Cetroni che viene utilizzato quel emissario per le consegne e per gli incassi con frequenza
) , sintomi di una rete organizzativa che per quanto strutturalmente modesta , ha
connotazione tali da colorare i mezzi dell’azione in aperto contrasto con l’ipotesi del
piccolo spaccio. Del resto, la Corte territoriale fa cenno in motivazione ad una
intercettazione nel corso della quale è lo stesso ricorrente a dare conferma di avere a
disposizione soggetti che lavorano per suo conto nonché dell’intensità del relativo giro di
affari ( spacciare un paio di kg di stupefacente in una settimana) , così da rendere
evanescente ogni rilievo critico sul tema sollevato dalla difesa da parte della difesa sul
punto.
8.3 Quanto alla valutazione resa nell’individuare il reato più grave una volta riconosciuta
la continuazione con il fatto, separatamente giudicato e coperto da definitività, di cui alla
sentenza riportata in ricorso, non può che ribadirsi il considerare esposto nel trattare la
posizione del Campigiani in ragione della assoluta identità delle questione : anche in tal
caso infatti, per il reato separatamente giudicato , venne riconosciuta l’attenuante di cui
al V comma , sì che , del tutto correttamente , l’ipotesi di reato che occupa è stata
considerata più grave nelle individuazione della pena base.
Palesemente inconducente, infine, è il lamentato ne bis in idem giacchè la odiernagnuove
proprio dalla considerazione e dalla esclusione , tra i fatti oggetto del giudizio, di quello
separatamente giudicato, considerato ex post ai fini della continuazione.
Al rigetto segue la condanna alle spese.
9. Sorte analoga tocca ai ricorsi di Mazzei e Palermo.
I due ricorsi non si rivelano affetti da inammissibilità radicale né da manifesta
infondatezza dei relativi motivi. Diviene dunque attuale il tema della prescrizione dei
relativi reati.
I fatti ascritti al Mazzei risalgono al febbraio 2002 ; quelli mossi al Palermo al mese di
giugno dello stesso anno.
Giova subito rimarcare come fat entrambe i ricorrenti , per mero errore, la Corte di
Appello ha ritenuto sussistente la recidiva ( nei fatti assorbita da un affermato giudizio di
prevalenza delle attenuanti riconosciute ) quando per contro , seppure contestata , la
stessa non venne considerata dal primo giudice nel determinare la pena ( si veda fl 53
ultimo capoverso della sentenza di primo grado) senza che sul punto sia stato formulato
appello con conseguente definitività in parte qua della decisione assunta dal GUP . La
recidiva dunque non entra, nel caso in esame , nel computo dei termini utili alla
prescrizione.
La Corte territoriale non avrebbe potuto dichiarare la prescrizione perché all’epoca del
giudizio pacificamente l’art 73 comma V dava luogo ad una circostanza attenuante . Vero è
che la sentenza è successiva alla entrata in vigore della novella del 2005 sul 157cp, ma a
ben vedere la fattispecie più favorevole era data, all’epoca , dalla disciplina previgente
delle, prescrizione : il nuovo art 157 cp non prende infatti in considerazione le attenuanti
( sicchè avuto riguardo alla prescrizione , il limite edittale era dato comunque dal I

comma dell’art 73 Dpr 309/90 all’epoca vigente, che porta a venti anni di reclusione il
riferimento edittale utile alla prescrizione ) ; per contro la disposizione dell’art. 157 c.p.,
comma 2, nel testo abrogato, teneva in considerazione le circostanze. Ora, in tali ipotesi
occorreva guardare alla diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti (in
coerenza al principio generale offerto da Cass., Sez. U, 29 maggio 1992 n. 7090, ric. P.M. in
proc. Barozzi); regola che, riferita alle attenuanti speciali, dev’essere intesa considerando
che, nel meccanismo di calcolo adottato, alla diminuzione minima corrisponde il massimo
della pena edittale, autonomamente stabilita per questo tipo di attenuante rispetto alla
pena ordinaria del reato. Nel caso dell’attenuante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
comma 5 , il massimo della pena detentiva, limitatamente alle droghe pesanti , anche
prima della modifica apportata con il D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, comma 1,
lett. f) conv. in L. 21 febbraio 2006, n. 49, era di sei anni di reclusione , e pertanto il
termine prescrittivo, secondo la disposizione dell’art. 157 c.p., comma 1, lett. c) abrogato,
corrispondeva ad anni dieci di reclusione , aumentato fino al massimo della metà per le
interruzioni ai sensi dell’art. 160 c.p., u.c..
I reati ascritti ai ricorrenti non erano dunque prescritti all’epoca della sentenza di
secondo grado in ragione del dato normativo all’epoca vigente.
Ad una conclusione diversa si perviene oggi grazie alla novella apportata sul comma V
dell’art 73 Dpr 309/90 dal DL 146/13 e sempre guardando alla data di decisione assunta
in primo secondo grado.
Grazie alla citata novella il V comma dà corpo non più ad una attenuante bensì ad un reato
autonomo ( vedi le sentenze di questa sezione dell’ 8/1/14, Cassanelli; ancora la sentenza
nr 2295/14), oggi peraltro punito con pena edittale inferiore ( cinque anni).
Torna nuovamente in gioco,dunque,i1 nuovo tenore dell’ad 157 cpreo- nsentito in ragione
della data di decisione di primo grado ( 2007) stavolta più favorevole rispetto al
pregresso ( 6 anni invece di 10, con conseguente individuazione del termine lungo in anni
sette e mesi sei ex art 161 cpp attualmente vigente );ed anche considerando le
sospensioni maturate nel processo e le interruzioni previste ex lege,’ reato erarbrescritto
anche prima della sentenza di secondo grado, caduta nell’ottobre 2012.
Da qui l’annullamento in parte qua della sentenza impugnata per interétiuta estinzione
dei reati ascritti ai detti ricorrenti per prescrizione jnon individuandosi dagli elementi in
atti e considerando il tenore argomentativo delle decisioni di merito nel fondare il
relativo giudizio di responsabilità profili di evidenza tale da giustificare una diversa
decisione ai sensi dell’art 129 comma II cpp.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Mazzei Roberto e Palermo
Giuseppe in relazione al reato loro rispettivamente addebitato perché estinto per
prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di Campegiani Dino che condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di Desideri Maurizio che condanna al pagamento • elle spese processuali.
Così deciso il 26 marzo 2014
I Presid nte
IL Consigliere relatore

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