Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14993 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14993 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LALA GEZIM N. IL 23/04/1971
avverso la sentenza n. 2764/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNO’ RADDUSA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per _Q,

Data Udienza: 25/03/2014

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1. Lala Gezim , tramite il fiduciario, propone ricorso per Cassazione avverso la
sentenza della Corte di appello di Milano con la quale è stata data integrale conferma
alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano in danno dell’odierno
ricorrente , ritenuto responsabile del reato di cui all’art 73 Dpr 309/90 ; ciò
segnatamente perché in concorso con Lleshli Simon e Mejdani Sokol , il ricorrente
avrebbe inviato dall’Olanda un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente del
tipo cocaina , a Zogu Fredi per la consegna , tramite un corriere , a Bologna (a Leggieri
Cosimo e Domenico), a Rimini ( a Sufja Luan ) ed a Firenze (a Surfja Artan).
2. Lamenta violazione di legge processuale e difetto di motivazione.
Le telefonate intercettate richiamate a supporto della decisione, ritualmente acquiste
in processo e fatte oggetto di trascrizione peritale , richiamate nella motivazione
adottata dalla Corte di appello non contengono alcun cenno di coinvolgimento del
ricorrente nella importazione contestata . Nella motivazione si fa cenno ad altre
telefonate , inerenti un contatto tra Leggieri Cosimo e il Lala e partite da una cabina
telefonica soggetta ad intercettazioni , utilizzata dal Leggeri , con il Lala che si trovava
in Olanda. Ma tali telefonate non trovano riscontro alcuno in quelle acquisite e fatte
oggetto di trascrizione peritale . Verosimilmente sono state tratte, secondo la difesa ,
dalla CNR acquista agli atti del dibattimento con ordinanza del 4 aprile 2007
sull’accordo delle parti ex art 493 comma IV , con esclusione tuttavia nelle
intercettazioni ivi riportate , dovendo essere utilizzate solo quelle oggetto di
trascrizione . La decisione dunque appare resa in violazione del disposto di cui all’ad
526 cpp e senza che peraltro la Corte si sia curata di accertare e indicare attraverso
quali elementi si sia pervenuti alla identificazione nel Lala del soggetto interlocutore né
il collegamento di siffatti colloqui con la importazione di cui ai colloqui intercettati
sulla utenza del Zogu Fredi .
3.11 ricorso è inammissibile.
4. L’intero gravame infatti riposa su contestazioni , legate alla inutilizzabilità ed al
portato probatorio dei colloqui oggetto delle intercettazioni telefoniche richiamate
nella sentenza impugnata (da pagina 10 a pagina 11 primo capovers ; dati probatori,
questi , che , posti ‘a fondamento della decisione di primo grado , non furono oggetto di
contestazione alcuna in sede di appello.
5. Con l’appello , infatti , quanto alla posizione dell’odierno ricorente ( vedi da pagina 5
in poi del relativo gravame ) il rilievo sollevato ebbe a concentrarsi esclusivamente
sulla assenza di adeguati elementi probatori ricavabili dalle captazioni , limitate, nella
relativa contestazione , tuttavia al solo dato portato dalla telefonata nr 744 del 30
/7/2002 . Ciò quando , per contro , la sentenza di primo grado , nel valutare la
responsabilità del ricorrente esaminando complessivamente tutte le posizioni
correlate al primo capo di imputazione della rubrica, faceva puntuale riferimento ( si
veda da fl 13 a fl 16 della sentenza di primo grado) primariamente ad altri elementi
segnatamente si
probatori a sostegno del reso giudizio di responsabilità :
richiamavano le conversazioni intercettate nei giorni 29 e 30 luglio 2002 distinte dai
nn 567, 584, 121 e 122( queste ultime del 30 luglio , immediatamente coinvolgenti il
ricorrente), intercettazioni tutte puntualmente ribadite dalla Corte territoriale nel
confermare il giudizio di responsabilità reso ai danni del Lala , evidenziando
l’inconducenza dell’appello , assolutamente parziale nella contestazione del materiale
probatorio.
6. Siffatto limite finisce per assumere rilievo decisivo anche nella presente fase
processuale.

Fondata che sia , la contestata inutilizzabilità delle intercettazioni richiamate prima dal
giudice di primo grado e poi dalla Corte territoriale, è oggi coperta dal giudicato non
essendo stato sollevato rilievo alcuno in tal senso in appello . Del pari , non possono di
certo introdursi esclusivamente in sede di legittimità contestazioni in fatto legate alla
riferibilità dei colloqui captati al ricorrente laddove in appello siffatto rilievo non sia
stato sollevato. Infine , le contestazioni legate alla forza del materiale probatorio legato
ai dati presi in considerazione nel valutare e ritenere la responsabilità del ricorrente,
risultando sganciate dal portato effettivo e specifico delle stesse, si rivelano in tutta la
loro genericità cosi da confermare il giudizio di inammissibilità del gravame.
Da qui l’inammissibilità del gravame
7. Ne viene la inammissibilità del gravame con condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
Ammende
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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 25 marzo 2014
Il Consigliere relatore
IL presidente

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