Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14991 del 25/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14991 Anno 2014
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MESSINA GERLANDO N. IL 16/10/1963
avverso la sentenza n. 83/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
09/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/03/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Cerv< Data Udienza: 25/03/2014 RITENUTO IN FATTO 1. All'esito del giudizio di rinvio (celebrato a seguito di annullamento della sentenza dell'8 novembre 2011 della Corte d'appello di Genova da parte di questa Corte di cassazione, sezione seconda penale), la Corte d'Appello di Genova ha confermato la sentenza del 18 novembre 2010, con la quale il Tribunale di Massa aveva condannato Messina Gerlando in relazione ai reati di cui agli artt. 110 e 628 comma 3 n. 1 c.p. e di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 624 e Dopo avere dato atto della natura interamente devolutiva del giudizio di rinvio - essendo fondato l'annullamento sull'inosservanza delle norme processuali relative all'omesso riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato ex art. 420 ter cod. proc. pen. -, la Corte d'appello ha rimarcato come, nel merito, i fatti oggetto del processo siano pacifici e non controversi. Con riguardo all'eccepita incompetenza territoriale del giudice di primo grado, la Corte ha evidenziato come, secondo la costante giurisprudenza, la connessione per continuazione rilevi processualmente solo se sia riferibile ad una fattispecie monosoggettiva o ad una fattispecie concorsuale in cui l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti compartecipi, ipotesi che non ha ritenuto ravvisabile nella specie, atteso che nelle due rapine i concorrenti erano parzialmente diversi, mentre la distanza cronologica tra i reati - pari a circa sei mesi - non poteva di sé offrire conferma alla tesi dell'appellante, atteso che l'insieme dei fatti certi faceva pensare all'occasionale arruolamento del Messina in bande diverse per la consumazione di rapine. Avendo riguardo ai criteri ordinari di determinazione della competenza ed al luogo del commesso reato, cioè Carrara, il processo di primo grado risultava pertanto essere stato correttamente radicato innanzi al Tribunale di Massa. La Corte d'Appello di Genova ha infine rigettato le censure relative al trattamento sanzionatorio inflitto. 2. Avverso il provvedimento ha presentato personalmente ricorso Messina Gerlando, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo: 2.1. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con specifico riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 16 comma 1 e 12 lett. b) cod. proc. pen., dal momento che la Corte d'Appello di Genova ha ritenuto correttamente radicato il processo di primo grado innanzi al Tribunale di Massa anziché innanzi al Tribunale di Genova -, senza motivare la ragione per la quale ha ritenuto preferibile la tesi giurisprudenziale secondo cui la connessione per continuazione è ravvisabile soltanto nel caso in cui si tratti di fattispecie 2 625 nn. 2 e 5 c.p., commessi in Carrara il 31 marzo 2010. concorsuale e l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, piuttosto che la tesi opposta, peraltro prevalente in giurisprudenza, secondo cui proprio perché va accertata la responsabilità del singolo individuo - l'indagine in ordine alla sussistenza del medesimo disegno criminoso va svolta facendo riferimento alla persona singolarmente considerata. 3. In udienza, il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nell'unico motivo dedotto, il ricorrente si duole del fatto che la Corte d'Appello abbia ritenuto correttamente radicato il processo di primo grado innanzi al Tribunale di Massa, anziché innanzi al Tribunale di Genova, sposando una tesi giurisprudenziale minoritaria quanto alla determinazione della competenza territoriale in caso di connessione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 12 cod. proc. pen. La doglianza si appalesa manifestamente inammissibile. Non può invero sottacersi come la Corte territoriale - a prescindere dalla condivisibilità o meno dell'orientamento giurisprudenziale da essa richiamato abbia argomentato, con una motivazione immune da censure, in ordine alla insussistenza, nel caso concreto sottoposto a suo vaglio, dei presupposti della continuazione. Il giudice di seconde cure ha infatti rilevato come nei due delitti commessi da Messina in Genova e Carrara i concorrenti fossero parzialmente diversi, come la non rilevante distanza temporale fra i due fatti non potesse essere indicativa dell'identità del disegno criminoso e come le modalità complessive dei fatti facessero pensare all'occasionale arruolamento di Messina in bande diverse per la commissione di rapine. Argomenti che non sono stati in alcun modo censurati dal ricorrente. Ne discende che, esclusa la sussistenza dei presupposti del vincolo della continuazione, con argomentazioni convincenti non censurate dal ricorrente, non ricorrono le condizioni per l'applicare, nella specie, la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 12 e 16 cod. proc. pen. e, di conseguenza, non v'è materia per rivedere la scelta ermeneutica operata sul punto dalla Corte d'Appello. 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma a 3 inammissibile. favore della Cassa della Ammende, che si ritiene congruo fissare nella misura di 1000 euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore delle Cassa delle Così deciso in Roma il 25 marzo 2014 Il consigliere estensore Il Presidente Ammende.

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