Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1499 del 17/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 1499 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAIELLO GIUSEPPE N. IL 11/04/1964
avverso la sentenza n. 1983/2012 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 20/02/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. V
C
che ha concluso per
Getk v c.s›,”=. •
>

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Faiello Giuseppe veniva giudicato dal Tribunale di Catanzaro concorrente
con Matarese Vincenzo e Reale Domenica nell’illecita detenzione di 25,3247
chilogrammi di hashish e condannato alla pena di anni otto di reclusione ed euro
50.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche,

giudicate

equivalenti alla contestata recidiva e all’aggravante dell’ingente quantità, nonché
alle relative pene accessorie.
All’imputato veniva ascritto di aver partecipato consapevolmente al

facendo da staffetta alla guida di una seconda autovettura lungo l’autostrada
Salerno-Reggio Calabria.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha
riformato unicamente il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice,
diminuendo la pena ad anni sette di reclusione ed euro 40.000 di multa,
confermando ogni altra statuizione.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Faiello a mezzo del
difensore di fiducia, avv. Arturo Bova.
2.1. Con un primo motivo deduce “la violazione dell’art. 606, comma 1 lett.
b) d) ed e)” cod. proc. pen.
Assume l’esponente che la prova della colpevolezza del Faiello è stata tratta
da quattro labili indizi: la condotta di guida dei coindagati; il comportamento
tenuto da questi al momento del fermo; i contatti telefonici intercorsi tra gli
stessi; l’inverosimiglianza delle spiegazioni fornite dal Faiello e dal Matarrese in
ordine alla causale del viaggio del primo verso Catanzaro.
Orbene, rileva il ricorrente, la condotta di guida è stata ritenuta sospetta
sulla base delle sole impressioni del teste Ragosta; non è possibile che vi fosse
stata una staffetta a folle velocità perché il tratto stradale percorso dai veicoli era
interessato da numerose interruzioni; anche sul comportamento tenuto all’atto
del fermo la Corte di Appello avrebbe fatto riferimento alle impressioni degli
operanti, che come tali non sono utilizzabili; a sconfessare le stesse viene anche
la mancanza dai tabulati telefonici della telefonata che a dire degli operanti era
intercorsa tra i due alle ore 6,55 del giorno del fermo. Mentre il Faiello ha dato
convincente spiegazione delle restanti telefonate.
Quanto alla causale del viaggio del Faiello, la Corte di Appello ha
erroneamente dichiarato l’inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite da Faiello
Giovanni in sede di indagini difensive, per essere stato omesso l’avviso di cui
all’art. 199 cod. proc. pen.; infatti tale omissione dà luogo a nullità intermedia e
non essendo stata eccepita dal p.m. era da reputarsi sanata. Inoltre

2

trasporto della droga posta nell’autovettura sulla quale viaggiavano i correi

l’acquisizione di tale testimonianza doveva essere disposta ai sensi dell’art. 512
cod. proc. pen. per l’impossibilità di ripetizione dell’atto.
Infine, il Collegio distrettuale non ha motivato in ordine alle ragioni per le
quali ha ritenuto di non esaminare e non valorizzare l’assunzione di
responsabilità in via esclusiva operata dal Matarrese.
2.2. Con un secondo motivo il ricorrente si duole che, alla luce del minimo
contributo causale dato dal Faiello non si sia operato un giudizio di prevalenza
delle attenuanti sulle contestate aggravrenti.

motivazionale in relazione alla ritenuta aggravante dell’ingente quantità. Rileva
l’esponente che se il dato ponderale è di poco superiore alla soglia minima
definita dalle SS.UU. per l’applicazione dell’aggravante in parola, sulla scorta del
principio posto dal S.C. il giudice è comunque chiamato ad operare una
valutazione discrezionale, della quale non vi è traccia nella sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. A fronte delle censure mosse con il primo motivo, mette conto
rammentare che compito di questa Corte non è quello di ripetere l’esperienza
conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia
riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l’incompiutezza strutturale
della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza
di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o
fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla
collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero
dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente
dell’equilibrio della decisione impugnata, oppure dall’aver assunto dati
inconciliabili con “atti del processo”, specificamente indicati dal ricorrente e che
siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro
rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo
interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.
Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri,
Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775;
Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989).
Non è quindi possibile assecondare l’assunto difensivo secondo il quale,
poiché dal bollettino sulla transitabilità rilasciato dall’Anas risultavano numerose
interruzioni nel tratto autostradale percorso dai veicoli degli imputati, non
potrebbe essere ritenuta attendibile la testimonianza del Ragona, militare che

3

2.3. Con un terzo motivo egli lamenta violazione di legge e vizio

partecipò al fermo dei corrieri. Peraltro, quello avanzato dal ricorrente è rilievo
già portato con l’atto di appello; ed al quale la Corte territoriale ha dato
adeguata risposta rimarcando come il fatto che le due vetture viaggiassero
unitamente per il previo accordo dei conducenti è risultato ammesso tanto dal
Matarese che dal Faiello; sicchè quanto detto dal Ragona al riguardo risultava
confermato. Né coglie il segno il tentativo di svilire la testimonianza degli
operanti in merito al contegno serbato dai tre fermati, e tra essi del Faiello,
parlando al riguardo di ‘impressioni’, quasi si trattasse di informazione viziata da

finsero di non conoscersi; quindi un preciso comportamento, non negato neppure
dal ricorrente, che piuttosto vorrebbe vederlo diversamente interpretato, ancora
una volta chiedendo al giudice di legittimità quanto è nell’esclusiva competenza
del giudice del merito.
Il rilievo concernente la mancanza nei tabulati telefonici acquisiti della
telefonata che sarebbe intervenuta nella mattinata del fermo è privo di pregio:
da un canto, ancora una volta è formulata un’affermazione che tende a veder
avallata una ricostruzione dei fatti alternativa a quella fatta propria dai giudici
territoriali (invero, la Corte di Appello ha fatto menzione di una telefonata
rilevata dai Carabinieri dal display di uno dei quattro telefoni del Faiello, partita
alle ore 6,55 dell’11.12.2010); dall’altro, esso risulta privo di decisività, perché
già i contatti telefonici dei giorni precedenti, non contestati da alcuno, mettono in
evidenza il rapporto di conoscenza tra il Faiello ed il Matarese, rapporto che al
momento del controllo degli investigatori venne negato dai fermati.
La censura che si indirizza verso il giudizio di inutilizzabilità delle
dichiarazioni di Faiello Giovanni è invero contraddetta in fatto: la Corte di Appello
ha tenuto conto di tali dichiarazioni (che confermavano che la ragione del viaggio
dell’odierno imputato a Catanzaro era la prospettiva di aprire un’attività
commerciale in Calabria), valutando tale causale – che quindi non è stata esclusa
– non incompatibile con il fatto che nell’occasione specifica il Faiello avesse
anche agevolato il trasporto della droga da Napoli a Catanzaro.
Neppure risponde al vero che la Corte di Appello non si sia fatta carico delle
dichiarazioni del Matarese, per le quali il Faiello non era a conoscenza della
presenza dello stupefacente: con motivazione immune da vizi logici o giuridici, il
Collegio distrettuale ha spiegato perché, alla luce di un insieme di elementi (tra i
quali la pregressa conoscenza tra i due e la necessità di programmazione di un
trasporto di ben venticinque chili di stupefacente), le affermazioni del Matarese
al riguardo non fossero veritiere (cfr. pg . 4 e 5).
3.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le statuizioni
relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una

4

irrisolvibile soggettività. Il dato rilevante è che i testi hanno riferito che i tre

valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di
legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per
giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a
realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez. U, n. 10713 del
25/02/2010 – dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha esplicitato che la personalità del
Faiello, gravato da numerosi e ‘pesanti’ precedenti penali, rende corretto il

3.3. Com’è noto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno espresso il principio
di diritto per il quale in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di
sostanze stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità, di cui all’art. 80,
comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la
quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile
2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando
tale quantità sia superata (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012 – dep. 20/09/2012,
P.G. e Biondi, Rv. 253150).
Nel caso di specie la motivazione resa dalla Corte di Appello è del tutto in
linea con il ricordato arresto: si è infatti preso avvio dalla quantità complessiva
del principio attivo (superiore di circa il 10% al valore limite sotto il quale non è
ipotizzabile l’aggravante in parola), per giungere ad affermare che dal dato
ponderale è desumibile l’idoneità della sostanza a soddisfare un gran numero di
assuntori e di piccoli e/o medi spacciatori.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

4. Segue al rigetto, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2013.

giudizio di equivalenza tra le ritenute circostanze.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA