Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14984 del 05/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 14984 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: LANZA LUIGI

SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto da Costanzo Roberto, nato il giorno 20
aprile 1983, avverso la sentenza 12 febbraio 2013 della Corte di appello di
Catania.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso per annullamento con rinvio
sulla pena e rigetta nel resto del ricorso.

Data Udienza: 05/03/2014

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RITENUTO IN FATTO
1. Costanzo Roberto, accusato in concorso con altri, dei reati ex artt.
73 d.p.r. 309/90 (marijuana) e 9 legge 1423/56, ricorre, a mezzo del suo

Catania che ha confermato la sentenza 9 luglio 2012 del G.U.P. presso il
Tribunale di Catania.
2. Trattasi di fatti commessi il 17 novembre 2011 e concernenti
stupefacente del tipo marijuana.
3. I giudici di merito hanno inflitto al Costanzo la pena definitiva di
anni sette, mesi due e venti giorni di reclusione ed € 30 000,00 di multa cosi
determinata: pena base, per il delitto di cui all’art. 73 commi 1 e 1 bis d.p.r.
309/90, anni 6 di reclusione ed € 30 0000 di multa, da aumentarsi per
l’aggravante di cui al comma 6 dello stesso articolo, ad anni 6 e mesi 2, ed
ancora per la continuazione dei diversi fatti ascritti al capo A della rubrica e
per la continuazione con il reato di cui al capo B della rubrica ad anni 6 e
mesi 6 di reclusione ed infine per la recidiva ex art.99 c.2° e 3 0 c.p.
(l’aumento è stato nel caso di specie di due terzi trattandosi di recidiva
specifica) alla pena di dieci anni e dieci mesi di reclusione ed € 45.000,00 di
multa, diminuita del terzo per la scelta del rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è composto di tre motivi.
1.1. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta
inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di
motivazione sotto il profilo della decisione di responsabilità senza il rispetto
del canone dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di
comune esperienza.
1.2. Il motivo, al limite dell’ammissibilità, va rigettato, in quanto non
si confronta con l’ampia doppia e conforme giustificazione di colpevolezza,
espressa nella motivazione dei giudici di merito, i quali hanno dato coerente
e ragionevole conto della condotta illecita, accertata a carico del ricorrente,

difensore, avverso la sentenza 12 febbraio 2013 della Corte di appello di

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ed a fronte della quale l’impugnazione propone soltanto una diversa ed
inammissibile lettura delle emergenze processuali
2. Con il secondo motivo ed il terzo motivo si lamenta nell’ordine il

violazione di legge in ordine alla valutazione della recidiva, trattandosi di
condotte risalenti nel tempo, prive di connotazioni di apprezzabile
pericolosità.
2.1. Dette censure non hanno fondamento e vanno rigettate.
2.2. I giudici di merito hanno infatti diffusamente spiegato, senza
incorrere in alcuna delle invalidità, apprezzabili in questa sede ex art. 606
cod. proc. pen.: sia l’inapplicabilità, nella vicenda, dell’allora vigente
attenuante del V comma dell’art. 73 d.p.r. 309/90; sia le ragioni della
valorizzazione della recidiva, nella specie “reiterata e specifica”, avuto
riguardo alla personalità del ricorrente ed alla circostanza di essere stato
l’illecito realizzato dal Costanzo nel tempo corrispondente alla sottoposizione
della misura della sorveglianza speciale di P.S..
3. Tanto premesso, a fronte di un ricorso ammissibile, vanno
esaminati i profili di novità, rilevanti per la presente vicenda (che attiene a
droghe c.d. “leggere”), collegati alla decisione n.32 del 12 febbraio 2014
della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio
2006, n. 49, avuto riguardo al particolare vizio procedurale accertato e
dovuto alla carenza dei presupposti ex art. 77, secondo comma, Cost..
3.1. Da ciò la conseguenza che, a seguito della caducazione delle
disposizioni impugnate, sono tornate a ricevere applicazione l’art. 73 del
d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente
abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le
disposizioni impugnate.

mancato riconoscimento del comma V dell’art. 73 d.p.r. 309/90, nonchè

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3.2. La Corte delle leggi, infatti, una volta stabilito che, dichiarata
l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, riprende
applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo anteriore alle

un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quello caducato, per gli
illeciti concernenti le cosiddette “droghe leggere” (puniti con la pena della
reclusione da due a sei anni e della multa, anziché con la pena della
reclusione da sei a venti anni e della multa), viceversa stabiliva sanzioni più
severe per i reati concernenti le cosiddette “droghe pesanti” (puniti con la
pena della reclusione da otto a venti anni, anziché con quella da sei a venti
anni) » .
3.3. La stessa Corte inoltre ha ritenuto opportuno chiarire, quanto
agli effetti sui singoli imputati, che è compito del giudice comune, quale
interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità
costituzionale vada a detrimento della loro posizione giuridica, tenendo
conto dei principi in materia di successione di leggi penali nel tempo ex art.
2 cod. pen., che implica l’applicazione della norma penale più favorevole al
reo.
3.4. Rispettati tali principi nella presente fattispecie, e tenuto conto
del disposto dell’art. 2 comma 4 cod. pen. sulla successione delle leggi
penali nel tempo, deve dunque ritenersi che la disciplina dei reati sugli
stupefacenti, contenuta nel d.P.R. n. 309 del 1990, nella versione
precedente alla novella del 2006, e nella specie “più favorevole al reo”
(trattandosi di droghe leggere), debba essergli applicata, dal giudice di
merito in sede di giudizio rinvio, in punto di determinazione della sanzione.
3.5. La gravata sentenza va quindi annullata limitatamente alla pena,
con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di
appello di Catania che, nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva
competenza, provvederà alla irrogazione della relativa sanzione.

modifiche con queste apportate, ha osservato che, mentre esso prevedeva

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P.Q.M.

Annulla limitatamente alla pena la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta

Così deciso in Roma il giorno 5 marzo 2014
onsigliere estensore

il ricorso nel resto.

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