Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14982 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14982 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dai difensori di:
Ferrelli Luigi, nato a Napoli, il 3/6/1978;

avverso l’ordinanza del 15/10/2013 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’indagato l’avv. Fulvio Spena, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 15 ottobre 2013 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice
dell’appello cautelare, confermava l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di

Data Udienza: 27/02/2014

Civitavecchia aveva applicato a Ferrelli Luigi la misura interdittiva della sospensione
dall’esercizio del pubblico ufficio presso la Guardia di Finanza cui era addetto in
relazione al reato di lesioni volontarie commesso in concorso con Colasanti Giorgio ai
danni di Abdelhak Halilat.
2. Avverso l’ordinanza ricorre l’indagato a mezzo dei propri difensori articolando due
motivi di ricorso.

indizi del concorso del Ferrelli nella violenta aggressione materialmente perpetrata dal
Colasanti ai danni della persona offesa. Rileva in proposito il ricorrente che il Tribunale
avrebbe in maniera apodittica affermato il concorso morale nel reato dell’indagato pur
in presenza di un compendio probatorio di riferimento che evidenzierebbe invece come
l’indagato non avrebbe posto in essere alcun comportamento causalmente efficiente
nella commissione del reato apprezzabile nell’ottica concorsuale, stante il carattere
repentino e imprevisto dell’azione violenta consumata in pochi secondi dal Colasanti,
come peraltro dimostrato dal documento filmato della stessa da cui si evince che egli
rimase immobile durante il pestaggio dell’Hailat. Non di meno i giudici dell’appello
cautelare avrebbero trascurato il fatto che il Ferrelli, una volta ripresosi dalla sorpresa,
intervenne verbalmente nei confronti del collega per riportarlo all’ordine, ed avrebbero
per converso enfatizzato senza ragione il comportamento

post delictum tenuto

dall’indagato.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’errata applicazione della legge
processuale e correlati vizi motivazionali dell’ordinanza impugnata con riguardo alla
ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Sul punto viene evidenziato
come il Tribunale non abbia sanato la lacuna motivazionale denunciata con il gravame
di merito circa la configurabilità della ridetta esigenza cautelare, non solo sotto il
profilo della sua attualità, come avvenuto nel provvedimento genetico della misura,
ma altresì in riferimento a quello della concretezza degli elementi da cui la stessa
poteva essere desunta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
In tal senso deve osservarsi, infatti, che il provvedimento applicativo della misura
interdittiva per la durata di mesi due è stato notificato al Ferrelli il 2 settembre 2013 e
che pertanto la stessa si è estinta nelle more della proposizione del ricorso.
Va quindi ribadito che la sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva nel corso
del procedimento di impugnazione comporta il venir meno dell’interesse alla decisione
sul gravame proposto, in quanto tale interesse, da qualificare ai sensi dell’art. 568,
comma 4, c.p.p. solo come collegato agli effetti primari e diretti del provvedimento,

2.1 Con il primo deduce il difetto di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi

una volta venuta meno la misura, può derivare solo dalla perdurante lesione di un
diritto soggettivo, quale quello al conseguimento alla riparazione per l’ingiusta
detenzione conseguita all’applicazione di una misura detentiva, ma non dalla incidenza
su eventuali situazioni di mero interesse, tutelabili nella sede propria (ex multis Sez.
6, n. 9479/10 del 10 novembre 2009, Barnabà, Rv. 246523; Sez. 6, n. 233 del 25
gennaio 1999, Carelli, Rv. 212707).
Non di meno deve evidenziarsi come l’interesse dell’indagato ad ottenere una

mantenuto una misura cautelare o interdittiva, nel caso in cui quest’ultima sia stata
revocata nelle more del procedimento, non può presumersi ma deve essere dedotto
dal ricorrente perchè il giudice ne possa valutare la concretezza ed attualità (Sez. 6, n.
2210/08 del 6 dicembre 2007, Magazzù, Rv. 238632). Interesse che il ricorso in alcun
modo esplicita, rivelando in ogni caso il difetto del requisito posto dall’art. 568 comma
4 c.p.p. per l’ammissibilità dell’impugnazione proposta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/2/2014

pronunzia, in sede di impugnazione, sulla legittimità dell’ordinanza che ha applicato o

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