Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14981 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14981 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Sottil Pier Claudio, nato a Torino, il 20/7/1974;

avverso la sentenza del 24/5/2013 del G.u.p. del Tribunale di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 24 maggio 2013 il G.u.p. del Tribunale di Torino, su conforme
richiesta delle parti, applicava ex art. 444 c.p.p. a Sottil Pier Claudio la pena ritenuta
di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale,

Data Udienza: 27/02/2014

bancarotta impropria e truffa commessi nell’ambito della gestione della Master Sistemi
s.r.l. dichiarata fallita il 18 settembre 2007.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due
motivi. Con il primo deduce la violazione dell’art. 129 c.p.p. per la mancata
valutazione del’impossibilità di conseguire la prova della colpevolezza del Sottil,
mentre con il secondo, l’omessa rilevazione dell’estinzione del reato di truffa per

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Per il consolidato insegnamento di questa Corte nella sentenza di patteggiamento il
giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle cause di non punibilità previste
dall’art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione solo nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione delle stesse (ex multis e da ultima Sez. 4, n. 33214 del 2 luglio
2013, Oshodin Osi, Rv. 256071). Non di meno la medesima sentenza può essere
oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal
testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non
punibilità di cui all’art. 129 c.p.p. (ex multis e da ultima Sez. 5, n. 31250 del 25
giugno 2013, Fede, Rv. 256359).
Nel caso di specie non solo risulta che il giudice abbia fornito adeguata ed esauriente
motivazione circa la sussistenza di elementi idonei a comprovare la responsabilità
dell’imputato, ma il ricorrente non ha saputo indicare quelli asseritamente trascurati in
senso contrario, risultando dunque la sua doglianza del tutto generica.
Quanto poi alla lamentata estinzione del reato di truffa, nella sentenza si dà
specificamente atto che la remissione della querela non è stata accettata dal
ricorrente, circostanza che ha impedito il perfezionamento della causa estintiva e
dunque correttamente il giudice non ha tenuto conto della suddetta remissione.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro 1.500 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

l’intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27/2/2014

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