Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14980 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14980 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FAVATA FLAVIA N. IL 08/10/1966 parte offesa nel procedimento

A
mr
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o/i

FAVATA EMILIA N. IL 05/03/1960
FAVATA PAOLA N. IL 21/05/1961
avverso il decreto n. 1196/2013 GIP TRIBUNALE di COSENZA, del
22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
2.-e-cc,..C.1
O 1..02—

Uditi difensor Avv.;

0—

Data Udienza: 27/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Favata Flavia propone ricorso per cassazione contro il decreto di

archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale
di Cosenza nel procedimento a carico di Favata Emilia e Favata Paola.
2.

Il Gip ha ritenuto che l’opposizione fosse inammissibile sotto il

profilo della superfluità delle acquisizioni richieste.
Secondo il ricorrente il decreto deve essere annullato per

inosservanza degli articoli 127, 409 e 410 del codice di procedura
penale, avendo il Gip sindacato la rilevanza delle prove richieste, invece
di limitarsi a valutarne la pertinenza e specificità. 4.

Il procuratore generale della Repubblica presso questa suprema

corte ritiene che il ricorso sia fondato: osserva che l’archiviazione può
essere disposta a seguito di dichiarazione di inammissibilità
dell’opposizione solo quando il tema di prova sia estraneo rispetto
all’ipotesi di reato formulata, mentre è esclusa ogni valutazione
prognostica sul possibile esito dell’accertamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Questa Corte (si vedano tra le altre sez. U. n.
2 del 15 marzo 1996, Testa; Sez. 2, n. 38534/2008 Rv. 241467; Sez. 2
10504/2006 Rv. 233811; Sez. 6, Ordinanza n. 40593/2008, Rv. 241360)
ha enunciato, in ordine al decreto di archiviazione, i seguenti principi:
2. – sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata del
comb. disp. degli articoli 409 c.p.p., commi 1, 2, 6, e 410 c.p.p.,
l’esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all’accesso della
parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria
di inammissibilità dell’opposizione, ove avvenga in violazione delle
condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di
archiviazione, in quanto l’arbitraria ovvero l’illegittima declaratoria di
inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in
termini equivalenti, se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di
mancato avviso per l’udienza camerale;
3. – il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola
fondamentale del procedimento di archiviazione, sicché, a fronte
dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il
1

3.

G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare l’udienza camerale per la
decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta
del P.M.;
4. – il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta,
peraltro, inoperante in due soli casi e cioè: a) quando non sia stata
presentata tempestiva opposizione (art. 409 c.p.p., comma 1); b)
quando la parte offesa non abbia ottemperato l’onere, imposto a pena
d’inammissibilità (art. 410 c.p.p., comma 1), di indicare i temi

5. Da ciò consegue che il giudice deve limitare il giudizio di
ammissibilità sull’opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità
degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria,
non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in
ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini suppletive indicate, dai
momento che l’opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il
provvedimento “de plano” con il rito camerale (cfr. Sez. 6, n. 35787 del
10/07/2012, Settembre, Rv. 253349; conf. Sez. 2, n. 43113 del
19/09/2013, Iacovone, Rv. 257236).
6. Mentre, dunque, deve ritenersi preclusa una valutazione
prognostica sulla rilevanza delle ulteriori indagini ai fini della fondatezza
della “notitia criminis”, la quale va effettuata nel corso dell’espletamento
.1.■■
del rito camerale, non è invece precluso al giudice sindacare la
superfluità della prova; nel caso in esame il Gip ha motivato
l’inammissibilità dell’opposizione proprio in relazione alla superfluità delle
prove proposte dall’opponente, ma di ciò non ha fornito alcuna
argomentazione, incorrendo pertanto in un vizio evidente di motivazione.
7. Per i motivi esposti, il provvedimento impugnato deve essere
annullato, con rinvio al tribunale di Ancona per nuovo esame.

p.q.nn.

Annulla il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Cosenza per
nuovo esame.
Così deciso il 27/02/2014

dell'”investigazione suppletiva” e “i relativi elementi di prova”.

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