Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1498 del 17/12/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1498 Anno 2013
Presidente: CHIEFFI SEVERO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) VISCONTI CIRO N. IL 12/07/1957
2) MACOLINO GIUSEPPE N. IL 27/01/1968
avverso la sentenza n. 1183/2004 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/04/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2012 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RAFFAELE CA POZZI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per ,C:,01_
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Data Udienza: 17/12/2012

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N.29809/12-RUOLO N.19 P.U. (2025)
RITENUTO IN F1170

1.Con sentenza del 30 aprile 2010 la Corte d’appello di Napoli ha confermato la
pena inflitta dal Tribunale di Benevento con sentenza del 21 marzo 2002 a
MACOLINO Giuseppe (anni 7 di reclusione con attenuanti generiche prevalenti
sulle contestate aggravanti) ed a VISCONTI Ciro (anni 1 e mesi 2 di reclusione,
in continuazione con la pena inflittagli dal G.I.P. del Tribunale di Aosta con
(aver fatto entrambi parte di un’associazione criminosa intesa al traffico di
stupefacenti tipo hashish attiva in Solopaca (BN) ed altri luoghi nel 1998 ed in
data anteriore e prossima: art. 74 commi 1, 2 e 3 del d.P.R. n. 309 del 1990).
2.1 giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza a carico di entrambi gli
imputati di gravi ed univoci elementi di colpevolezza in ordine al reato ad essi
ascritto, avendo ritenuto che essi fossero partecipi, assieme ad altri, di una
stabile organizzazione criminosa, finalizzata alla commissione di più delitti di
detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente tipo hashish, da essi
sistematicamente introdotta in Italia dalla Spagna e dalla Francia, approfittando
dell’attività di autotrasporto da essi svolta e provenendo essi tutte da Solopaca in
provincia di Benevento o da zone contigue.
Gli elementi a loro carico sono consistiti nelle numerose intercettazioni
telefoniche disposte; nelle risultanze degli accertamenti e delle attività di
osservazione svolte dalla p.g., culminate nell’arresto del MACOLINO, avvenuta in
territorio spagnolo il 18 dicembre 1998 con il sequestro di kg. 800,00 di hashish
e nell’arresto del VISCONTI, avvenuto il 22 novembre 1997 in Courmayeur, con il
sequestro di kg. 346 di hashish, nascosta nel doppio fondo dell’autotreno su cui
viaggiava assieme al coimputato CENICCOLA Fiorenzo.
3.Avverso detta sentenza della Corte d’appello di Napoli propongono ricorso per
cassazione VISCONTI Ciro e MACOLINO Giuseppe, il primo personalmente, il
secondo per il tramite del suo difensore.
4.VISCONTI Ciro lamenta:
I)-insussistenza di elementi di colpevolezza a suo carico, tenuto conto
dell’estrema marginalità del ruolo da lui svolto;
II)-pena eccessiva, non essendogli state riconosciute le attenuanti generiche
nella loro massima estensione.
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sentenza definitiva del 27 aprile 1998) per il reato di cui al capo A) della rubrica

5.MACOLINO Giuseppe lamenta:
I)-violazione art. 125 cod. proc. pen., per essere la motivazione della sentenza
scarna, incongrua e viziata sul piano logico e giuridico;
II)-violazione di legge e motivazione carente, non essendo stati valutati gli
elementi di prova da lui dedotti in appello in sua difesa.
Era insufficiente la motivazione addotta per respingere il motivo d’impugnazione
concernente l’illegittimità delle intercettazioni telefoniche svolte, siccome
avvenute in violazione art. 268 comma 3 cod. pen., in quanto eseguite con
state indicate in modo dettagliato le eccezionali ragioni d’urgenza e non essendo
stata allegata l’insufficienza e l’inidoneità degli impianti della Procura, con
particolare riferimento al decreto d’intercettazione n. 75/98 del 26 gennaio 1998,
relativo all’utenza telefonica intestata ad IORILLO Rosa ed al decreto n. 435/98
del 29 aprile 1998, relativo all’utenza cellulare in suo uso, non potendo ritenersi
esaustivo il riferimento alla richiesta del P.M., ovvero al rapporto della p.g.,
trattandosi di atti di parte.
La sentenza impugnata era poi nulla per avere essa riprodotto alla lettera la
motivazione della sentenza di primo grado, senza aver dato risposta alle
specifiche sue doglianze difensive, con le quali aveva fatto presente che, dalle
conversazioni telefoniche richiamate, era emerso un mero rapporto di amicizia
fra esso ricorrente e gli altri imputati; così nella telefonata n. 47 del 1 maggio
1998 CENICCOLA Fiorenza aveva chiamato col cellulare in suo uso il coimputato
VISCONTI Ciro solo per discutere del pagamento all’avvocato, senza alcun
riferimento ad elementi idonei a provare la sussistenza del sodalizio criminoso
ipotizzato.
Era poi normale che fra persone arrestate avvenissero contatti telefonici, essendo
essi tutti autotrasportatori provenienti dallo stesso paese; i mezzi di trasporto
non avevano poi una comune matrice, essendo essi di proprietà delle singole
persone, rinvenute in possesso di hashish.
Non era stato convincente il riconoscimento fatto dalla D’ARIENZO di esso
ricorrente, quale frequentatore del FERRONE e del MINAURO; d’altra parte non
bastava la frequentazione o la conoscenza ad integrare la prova della
partecipazione ad un’associazione a delinquere; era stata pertanto violato il
principio della certezza della prova, non avendo fornito la sentenza impugnata
alcuna valutazione degli argomenti difensivi da lui proposti in appello, si che gli
indizi posti a suo carico non erano né gravi, né precisi, né concordanti;
III)-erronea applicazione della legge penale circa la determinazione della pena
inflittagli, non essendo stati valutati i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. ed
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impianti di ascolto ubicati presso la P.G. e non presso la Procura, non essendo

essendogli stata comminata una pena eccessiva, da ricondurre invece ai minimi
edittali.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Sono inammissibili per assoluta genericità e comunque manifestamente
infondati i due motivi di ricorso proposti personalmente da VISCONTI Ciro.
2.Contrariamente a quanto da lui sostenuto, la sentenza impugnata ha invero
dell’associazione intesa al traffico di stupefacenti, di cui al capo A) della rubrica.
3.L’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminoso richiede, oltre
all’accertamento dell’esistenza in sé dell’associazione malavitosa, la verifica del
ruolo in essa svolto dal soggetto e delle modalità delle azioni ascrittegli, tali da
evidenziare la sussistenza di un vincolo stabile tra il soggetto e l’associazione,
nonché l’accertamento che il ruolo a lui affidato nell’ambito della compagine
criminosa non sia occasionale, ma abbia i caratteri della stabilità e si sia
protratto per un significativo spazio temporale (cfr., in termini, Cass. 9.12.02 n.
2838; Cass. 3^ 16.10.08 n. 43822).
L’associazione a delinquere, prevista dall’art. 74 del d.P.R. n.309 del 1990 è una
derivazione dell’associazione criminosa, quale delineata dall’art. 416 cod. pen.,
distinguendosene per un elemento specializzante, costituito dall’essere essa
finalizzata alla commissione di più delitti fra quelli previsti dall’art. 73 del citato
d.p.r. n. 309 del 1990.
Pertanto anch’essa richiede la presenza di almeno tre persone e la sussistenza di
un vincolo continuativo, scaturente dalla consapevolezza che ha ciascun
associato di far parte di un sodalizio criminoso e di fornire, con il proprio
contributo causale, un valido apporto al perseguimento del programma criminoso
anzidetto, per realizzare il quale è richiesta la predisposizione di una struttura,
che può anche essere rudimentale, purché risulti fornita dei mezzi finanziari
necessari al perseguimento delle illecite finalità e risulti destinata ad operare per
un apprezzabile arco temporale (cfr. Cass. 1^, 22.9.06 n. 34043, rv. 234800).
4.Conforme ai principi giurisprudenziali sopra riferiti appare la motivazione con la
quale i giudici di merito han ritenuto la sussistenza a carico del ricorrente di
gravi indizi di colpevolezza circa la sua partecipazione ad un’associazione a
delinquere finalizzata allo spaccio di hashish.
Tali elementi sono consistiti:
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indicato i validi elementi di prova emersi a suo carico, tali da ritenerlo partecipe

-nella vecchia amicizia che lo legava al coimputato MINAURO Antonio, esponente
di spicco dell’associazione criminosa in esame;
-nel fatto che egli era stato tratto in arresto al confine italo francese in data 22
novembre 1997 in flagrante possesso di kg. 346 di hashish;
-nelle numerose intercettazioni telefoniche disposte, dettagliatamente descritte a
pag. 21 della sentenza impugnata, dalle quali era emerso come egli avesse
mantenuto costanti rapporti con altri soggetti coinvolti in analoghi fatti illeciti
commessi con le medesime modalità (la droga veniva celata negli autocarri con i
contatti con MINAURO Antonio, GISONDI Francesco ed IANNELLA Libero ed
essendosi egli interessato in particolare alle vicende conseguenti agli arresti di
altri due sodali (FERRONE Michele e CIAMPI Luigi).
5.Adeguata è poi la motivazione addotta dalla sentenza impugnata per
quantificare la pena inflittagli, avendogli ì giudici di merito riconosciuto le
attenuanti generiche prevalenti rispetto alle contestate aggravanti, in
considerazione del modesto apporto da lui fornito al perseguimento dei fini
dell’associazione; va inoltre rilevato che la pena inflittagli per il reato in esame è
stata aggiunta, nella misura di anni 1 e mesi 2 di reclusione, a titolo di
continuazione con quella a lui inflitta dal G.I.P. di Aosta con sentenza definitiva
del 27 aprile 1998; il che costituisce ulteriore indice dell’attenta valutazione che i
giudici di merito hanno fatto della sua posizione processuale.
6.Sono infondati i primi due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente
siccome strettamente correlati fra di loro, con i quali MACOLINO Giuseppe
lamenta carenza assoluta di motivazione della sentenza impugnata.
7.E’ in particolare infondata la doglianza, con la quale lamenta una pretesa
violazione dell’art. 268 cod. pen., per essere state le intercettazioni telefoniche
disposte a suo carico illegittimamente effettuate per il tramite di apparecchiature
esistenti presso la p.g. e non tramite impianti in uso alla Procura, non avendo il
P.M. adeguatamente motivato l’autorizzazione concessa in tal senso.
8.Come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, il P.M. ha viceversa
adeguatamente motivato l’autorizzazione da lui rilasciata a che le intercettazione
avvenissero per il tramite di impianti esterni alla Procura, avendo fatto
riferimento alla sussistenza di esigenze di eccezionale urgenza, tali da rendere
necessario che le attività intercettative venissero coordinate nell’ambito di un
unico contesto investigativo, si che era opportuno che le operazioni si
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quali i sodali svolgevano l’attività di autotrasportatori), essendo emersi suoi

svolgessero nei locali in uso alla p.g., onde consentire la tempestiva e rapida
integrazione dell’attività captativa con servizi di osservazione, controllo e
pedinamento sul territorio, quali in concreto effettivamente svolti dalla p.g. nel
caso in esame, al fine di contrastare e disarticolare l’attività criminosa svolta
(cfr., in termini, Cass. Sez. 6, n. 47335 del 24/11/2009, Bianco, Rv. 245489).
9.E’ altresì manifestamente infondata la doglianza con la quale il ricorrente
lamenta che la motivazione della sentenza impugnata sia avvenuta “per
elaborazione, quella fornita dalla sentenza di primo grado.
10.La giurisprudenza di questa Corte non esclude invero la legittimità dell’uso
della motivazione per relationem quando le censure formulate in sede di appello
non contengano elementi diversi rispetto a quelli già esaminati e disattesi dal
primo giudice; pertanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, il mero rinvio
alla sentenza di primo grado costituisce violazione dell’obbligo della motivazione
solo se, con l’appello, sia stata sollecitata una valutazione critica della decisione
di primo grado con specifiche e mirate censure, in ordine alle quali le risposte
fornite dal giudice di secondo grado si siano rivelate palesemente incomplete ed
insufficienti (cfr. Cass. SS.UU. 4.2.1992, in Cass. Penale, 1992, 2663; Cass. 4^,
22.12.1995, n.4314, rv. 204175; Cass. 4^ 25.2.1999, ZODI, rv. 213135; Cass.
6^, 12.2.2009, GIUSTINO, rv. 242811; Cass. 6^, 12.6.08, BONARRIGO,
rv.241188; Cass. 4^,17.9.08 n. 38824, rv.241062).
Nella specie il ricorrente non ha indicato in concreto quali siano state le concrete
e specifiche censure da lui mosse alla sentenza di primo grado in tema di sua
penale responsabilità per il delitto ascrittogli, delle quali la Corte territoriale non
avrebbe dato conto, non essendo sufficiente la denuncia del mero appiattimento
della sentenza di appello su quella del primo giudice, in quanto, come sopra
rilevato, l’essersi il giudice di appello conformato a quanto disposto dal primo
giudice non è un fatto di per sé solo censurabile.
D’altra parte va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale, lungi
dall’avere fatto un mero rinvio alla sentenza di primo grado, ha, al contrario,
criticamente passato in rassegna tutto il materiale probatorio raccolto a carico
del ricorrente, riferito al reato ascrittogli e ritenuto adeguato a supportare la
condanna inflittagli; e le censure svolte dal ricorrente consistono in diverse
letture alternative delle conversazioni intercettate, non proponibili nella presente
sede di legittimità, con particolare riferimento alla conversazione telefonica
intercettata n. 47 del 1 maggio 1998, avente ad oggetto la telefonata fatta da
CENICCOLA Fiorenza col cellulare in suo uso al coimputato VISCONTI Ciro;
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relationem” e cioè limitandosi a far propria, senza alcuna autonoma

invero, il fatto che in detta conversazione si fosse discusso del pagamento di un
avvocato, costituisce indizio a favore dell’ipotesi accusatoria, idoneo a far
ritenere la sussistenza dell’ipotizzata associazione criminosa, essendo indice del
collegamento esistente fra i sodali e di come essi cercassero di contrastare in
modo unitario le iniziative degli organi inquirenti.
Il fatto poi che fra i sodali avvenissero contatti telefonici tanto frequenti e
continui non può ritenersi unicamente collegabile, come sostenuto dal ricorrente,
alla circostanza che si trattasse di autotrasportatori tutti provenienti dal
che erano stati ben sette i rilevanti sequestri di hashish operati in Italia ed
all’estero dalle forze dell’ordine presso i camion in possesso dei sodali, si da far
fondatamente ritenere la sussistenza fra di essi di collegamenti che andavano
ben al di là della comune attività di autotrasporto da essi svolta.
11.E’ poi infondato il terzo motivo di ricorso, con il quale il MACOLINO lamenta
carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflittogli.
12.Va al contrario rilevato che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato
in ordine alla quantificazione della pena inflittagli, avendo fatto riferimento ai
suoi precedenti penali ed alla effettiva consistenza criminosa dell’associazione
ipotizzata, avendo inoltre dato atto che quest’ultima non avesse connotati
particolarmente allarmanti, in considerazione della qualità della sostanza
stupefacente trattata e delle non rilevanti risorse materiali e finanziarie
impiegate; va altresì tenuto presente che al ricorrente sono state concesse le
attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, il che costituisce
ulteriore argomento per ritenere che, nella specie, i giudici di merito hanno
correttamente applicato i criteri di cui all’art. 133 cod. pen., avendo indicato, fra
detti criteri, quali siano stati quelli valorizzati per quantificare la pena da
infliggere al ricorrente.
13.Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso proposto da MACOLINO
Giuseppe e la declaratoria d’inammissibilità di quello proposto da VISCONTI Ciro,
con condanna di entrambi al pagamento delle spese processuali e del secondo
anche al pagamento dell’ulteriore somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

EARL

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medesimo Comune, potendosi obiettare, come fatto dalla sentenza impugnata,

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente VISCONTI Ciro al
pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Rigetta il ricorso di MACOLINO Giuseppe e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

Così deciso il 17 dicembre 2012.

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