Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1498 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1498 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SARDIELLO COSIMO N. IL 27/07/1971
avverso la sentenza n. 361/2011 CORTE APPELLO di LECCE, del
14/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.WIA
che ha concluso per
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Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Sardiello Cosimo veniva giudicato dal Tribunale di Brindisi, sezione
distaccata di Francavilla Fontana, responsabile di guida in stato di ebbrezza
alcolica (art. 186, co. 2 lett. c) C.d.S.) e condannato alla pena ritenuta equa.
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce ha
confermato la descritta sentenza.
Secondo l’accertamento condotto dai giudici di merito, il Sardiello venne
controllato mentre era alla guida della propria autovettura e, sottoposto ad

e 1,77 O.
In risposta alle doglianze dell’appellante – per il quale l’etilometro non dava
risultati univoci, essendo necessari al riguardo un prelievo ematico o altro
materiale biologico; erano inverosimili le dichiarazione rese dal maresciallo
Muzzonigro che aveva indicato l’andatura del Sardiello come barcollante, l’alito
come vinoso e l’eloquio come difficoltoso; sussisteva contrasto tra i menzionati
elementi e la circostanza obiettiva dell’andamento rettilineo della marcia del
veicolo alla cui guida era il Sardiello – la Corte di Appello ha affermato che
costituisce principio di diritto quello secondo il quale la prova dello stato di
ebbrezza può essere data dall’esito positivo dell’alcoltest e che nell’occasione si
erano dati anche i sintomi osservati dal Muzzonigo.

2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Sardiello con atto
sottoscritto personalmente.
2.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge per essere stato
celebrato il giudizio di appello nonostante egli, non avendo ricevuto l’avviso per
l’udienza del 14.12.2012 (alla quale la trattazione del procedimento era stata
rinviata per il legittimo impedimento a comparire all’udienza del 7.11.2012), non
fosse comparso.
2.2. Con un secondo motivo deduce omessa motivazione, non essendo stata
data risposta alle doglianze avanzate con l’atto di appello in punto di
responsabilità e qualificazione della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato da un canto e aspecifico dall’altro,
per i motivi di seguito precisati.

4. Quanto al primo motivo, appare opportuno chiarire la situazione venutasi
a determinare, per come deducibile dai verbali delle udienze celebrate dinanzi
alla Corte di Appello di Lecce, ai quali questa Corte è legittimata ad accedere

accertamento mediante etilometro, risultò avere un tasso alcolemico di 1,72 g/I

stante la natura del motivo di ricorso, che investe un vizio del procedimento: il
che impone al giudice di legittimità un accertamento di ilhurittil

(AD

In data 13.6.2012 l’imputato venne dichiarato contumace e su richiesta del
difensore, che l’aveva giustificata con la necessità di predisporre la difesa della
quale era stato investito nella medesima giornata, l’udienza venne rinviata al
7.11.2012. In tale data il giudice ritenne sussistente il legittimo impedimento a
partecipare dell’imputato e dispose darsi avviso al medesimo per l’udienza del
14.12.2012; in occasione di questa il giudice diede atto che l’avviso all’imputato

la contumacia dell’imputato, disponeva procedersi oltre.

5. Orbene, il principio di diritto che questa Corte ritiene di dover condividere
impone che l’imputato contumace il quale, legittimamente impedito, si avvalga
del difensore per manifestare la volontà di comparire, ha diritto al rinvio
dell’udienza, ma in tal caso la lettura alla presenza del difensore della relativa
ordinanza sostituisce la notificazione allo stesso imputato del verbale contenente
l’indicazione della data dell’udienza di rinvio, prevista esclusivamente per
l’imputato non contumace (Sez. 6, n. 33500 del 18/06/2009 – dep. 27/08/2009,
Campanile, Rv. 244696).
La revoca dell’ordinanza con la quale si disponeva la notifica al Sardiello
dell’avviso dell’udienza del 14.12.2012 – chè in ciò si concreta il provvedimento
assunto in tale data – risulta quindi corretta; e insussistente la nullità lamentata
dal ricorrente.

6. Quanto al secondo motivo di ricorso, come reso manifesto da quanto
riportato in parte narrativa, la Corte di Appello ha reso una sintetica ma
compiuta motivazione in ordine ai rilievi dell’appellante che investivano
l’affermazione di responsabilità dell’imputato. Né il ricorrente ha allegato le
ragioni per le quali l’adesione al principio di diritto per il quale “in tema di guida
in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova della
sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell’imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori
di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione, non essendo
sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata
omologazione dell’apparecchio” (Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011 – dep.
05/05/2011, Neri, Rv. 250324) e la disamina della valenza delle dichiarazioni del
Muzzonigro non rappresenterebbero integrale replica alle doglianze mosse con
l’appello; di talchè il motivo si appalesa aspecifico e come tale inammissibile.

non era stato perfezionato ma, affermando che questo non era richiesto, stante

7. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore
della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di
euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17.10.2013.

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