Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14978 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14978 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Ianniello Maria, nata a Curti, il 25/12/1970;
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:
De Renzi Concetta, nata a Santa Maria Capua Vetere, il 9/4/1979;

avverso il decreto del 17/11/2012 del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale
Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 27/02/2014

1.Con decreto del 17 novembre 2013 il Giudice di Pace di Santa Maria eipua Vetere
disponeva, su conforme richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione del
procedimento nei confronti di De Renzi Concetta per il reato di cui all’art. 594 c.p.
2. Avverso il decreto ricorre la persona offesa a mezzo del proprio difensore,
deducendo l’omessa notifica dell’avviso ex art. 408 comma 2 c.p.p., pure richiesta
all’atto della presentazione della querela.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti dagli atti – cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale
dell’eccezione sollevata – che l’odierno ricorrente formulò effettivamente richiesta ex
art. 408 comma 2 c.p.p. con la querela proposta il 18 novembre 2008 e che,
ignorando tale richiesta, il pubblico ministero richiese l’archiviazione senza provvedere
alla dovuta informazione dell’interessato.
E’ dunque evidente la violazione del contraddittorio che si è consumata a seguito
dell’omesso avviso alla persona offesa dell’intervenuta presentazione della richiesta di
archiviazione, violazione da cui, per consolidata giurisprudenza, deriva la nullità del
decreto di archiviazione successivamente emesso senza aver consentito alla stessa
persona offesa di esercitare la propria facoltà di interporre opposizione (ex multis Sez.
5, n. 1508/11 del 13 dicembre 2010, P.O. in proc. Giammona e altri, Rv. 249085).
Il decreto impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al
Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per la notifica alla persona
offesa dell’avviso di presentazione della richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’ulteriore corso.

Così deciso il 27/2/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

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