Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14977 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14977 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Noccioli Claudio, nato a Pisa, il 4/2/1952;
quale persona offesa nel procedimento nei confronti di:
ignoti

avverso il decreto del 26/6/2012 del G.i.p. del Tribunale di Pisa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le richieste Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 27/02/2014

1.Con decreto del 26 giugno 2012 il G.i.p. del Tribunale di Pisa disponeva, su
conforme richiesta del pubblico ministero, l’archiviazione del procedimento nei
confronti di ignoti per il reato di ingiuria commesso ai danni di Noccioli Claudio.
2. Avverso il decreto ricorre a mezzo del difensore procuratore speciale il Noccioli
deducendo l’omessa notifica in suo favore dell’avviso previsto dal secondo commek,
dell’art. 408 c.p.p.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Risulta infatti dagli atti – cui la Corte ha accesso attesa la natura processuale
dell’eccezione sollevata – che l’odierno ricorrente formulò effettivamente richiesta ex
art. 408 comma 2 c.p.p. con la querela proposta il 30 maggio 2012 e che, ignorando
tale richiesta, il pubblico ministero trasmise al G.i.p. richiesta di archiviazione senza
notificare il dovuto avviso all’interessato.
E’ dunque evidente la violazione del contraddittorio che si è consumata a seguito
dell’omesso avviso alla persona offesa dell’intervenuta presentazione della richiesta di
archiviazione, violazione da cui, per consolidata giurisprudenza, deriva la nullità del
decreto di archiviazione successivamente emesso senza aver consentito alla stessa
persona offesa di esercitare la propria facoltà di interporre opposizione (ex multis Sez.
5, n. 1508/11 del 13 dicembre 2010, P.O. in proc. Giammona e altri, Rv. 249085).
Il decreto impugnato deve dunque essere annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al
Procuratore della Repubblica di Pisa per la notifica alla persona offesa dell’avviso di
presentazione della richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27/2/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

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