Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14976 del 27/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 14976 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AGOSTINO VINCENZO N. IL 14/08/1950
avverso l’ordinanza n. 131/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 28/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
\Th

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

D’Agostino Vincenzo ha formulato istanza di revisione contro la

sentenza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Reggio Calabria il 19 febbraio 2010, confermata dalla corte d’assise di
appello il 21 ottobre 2010, divenuta irrevocabile il 4 novembre 2011, con
la quale egli è stato ritenuto responsabile dell’omicidio volontario ai
danni di Zappalà Giovanni Antonio ed esclusa la circostanza aggravante

riduzione per la scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni 12 di
reclusione.
2.

La corte d’appello di Catanzaro ha ritenuto l’istanza inammissibile

in quanto basata sostanzialmente su argomentazioni di critica valutativa
rispetto alle prove già acquisite e valutate nei precedenti gradi di
giudizio, essendo altresì priva di qualsiasi indicazione circa l’esistenza di
nuove prove.
3.

D’Agostino Vincenzo propone ricorso per cassazione contro

l’ordinanza della corte d’appello per i seguenti motivi:
a. inosservanza della legge penale e difetto di motivazione per
omissione, illogicità e contraddittorietà rispetto agli atti
processuali; sostiene il ricorrente che il giudizio
sull’ammissibilità deve attenere alla capacità dimostrativa
delle nuove prove e non già ad altri aspetti e che per prove
nuove debbano intendersi non solo le prove sopravvenute e
quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non
acquisite o acquisite ma non valutate (nel caso di specie era
stata richiesta una perizia tecnica giurata sullo stato dei luoghi
e si era evidenziato che la vittima era soggetto ad alcol e
tossicodipendente; si era altresì evidenziata l’esistenza di un
parallelo processo penale a carico dei medici che prestarono le
cure alla vittima, non impedendone il decesso).
4. Il sostituto Procuratore generale presso questa suprema corte,
dott.ssa Fodaroni Giuseppina, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso.
5. Il D’agostino ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del
P.G. in data 12.02.2014, insistendo nei motivi di ricorso.

1

della premeditazione e concesse le attenuanti generiche, operata la

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in parte per la sua genericità ed in parte
per le considerazioni che seguono; come ha correttamente evidenziato il
P.G., la richiesta consulenza tecnica, oltre che non essere di alcun rilievo
decisivo rispetto al costrutto accusatorio ed alle dichiarazioni
testimoniali, finisce per sostanziarsi in un mero tentativo di confutare
prove motivatamente valutate attendibili nel giudizio di cognizione.

confronti dei sanitari, invece, si sostanzia in una mera critica valutativa
del percorso motivazionale dei giudici di cognizione e non tiene conto del
fatto che la questione del nesso causale tra la condotta dell’imputato e
l’evento di morte è stata abbondantemente sviscerata e positivamente
risolta nel giudizio di cognizione, con valutazione non più suscettibile di
nuovo esame in sede di revisione. Del tutto insufficiente, a tal fine, si
palesa la relazione medica disposta dal consulente della difesa, non
assumendo la stessa efficacia decisiva, quale atto di parte, ad inficiare il
giudizio espresso dai giudici di appello.
3. Infine, palesemente irrilevante si manifesta la richiesta di
acquisizione, a supporto dell’introduzione del giudizio di revisione, della
documentazione inerente i procedimenti già pendenti a carico della
vittima per estorsione o per la sottoposizione a misura di prevenzione,
nonché la sollecitazione ad approfondimenti in proposito. Ciò sia per la
evidente impossibilità di ricondurre simili estranee acquisizioni al
concetto di prova nuova incidente sul giudizio di responsabilità, sia
perché non è demandabile al giudice della revisione alcuna attività di
indagine esplorativa.
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

2

2. La deduzione della esistenza di un procedimento penale nei

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27/02/2014

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA