Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14975 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14975 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALTABIANO CARMELA N. IL 31/10/1950 parte offesa nel
procedimento
c/
CUBEDA ROSARIO N. IL 19/02/1939
CALABRETTA VENERA
avverso l’ordinanza n. 404/2013 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
05/03/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
rbctrzit,D14.,
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
01( 1,Ú, WOLLILLA. DD \-)‘ L9’1-207..

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/02/2014

RITENUTO IN FATTO

Caltabiano Carmela propone ricorso per cassazione contro

1.

l’ordinanza di archiviazione del procedimento a carico di Cubeda Rosario
e Calabretta Venera resa dal Gip di Catania il 5 marzo 2013, di cui
deduce la nullità per violazione del contraddittorio, stante la negata
audizione della persona offesa che, presente all’udienza camerale, ne
aveva fatto esplicita richiesta.

dott.ssa Fodaroni Giuseppina, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso.
3.

La ricorrente ha depositato memoria in data 30.01.2014, con la

quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato; come ha correttamente evidenziato il
richiamando la giurisprudenza di questa Corte, nell’udienza camerale
celebrata a seguito dell’opposizione proposta dalla persona offesa
avverso la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., il giudice deve
provvedere all’audizione dell’opponente, qualora questi ne abbia fatto
domanda, ma l’eventuale omissione di tale adempimento produce – per il
combinato disposto degli art. 127 commi terzo e quinto, 409 comma
secondo e 410 comma terzo del codice di rito – una nullità a regime
cosiddetto intermedio, la quale, data la presenza dell’interessato, deve
essere eccepita immediatamente dopo il mancato compimento dell’atto
(Sez. 5, n. 9566 del 25/01/2008, Molinari, Rv. 239039; Sez. 4, n. 20391
del 16/04/2008, Mercuri, Rv. 240227. Massime precedenti Conformi: N.
3501 del 1999 Rv. 212702, N. 45688 del 2003 Rv. 227636, N. 899 del
2005 Rv. 230761, N. 9566 del 2008 Rv. 239039).
2. Nel caso in esame, come risulta dalla copia del verbale allegata
dalla ricorrente, dopo il rigetto della richiesta di audizione, ritenuta dal
Gip non necessaria, la parte ed il suo difensore non hanno eccepito
alcunché, di modo che la nullità non può più essere oggetto di esame in
sede di legittimità.
3. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; ai sensi dell’art. 616
c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che
1

Il sostituto Procuratore generale presso questa suprema corte,

2.

4.

lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento.

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 27/02/2014

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