Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14971 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14971 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:
Russo Vincenzo, nato a Cava dei Tirreni, il 15/2/1934;

avverso la sentenza del 10/12/2012 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 10 dicembre 2012 la Corte d’appello di Salerno confermava la
condanna di Russo Vincenzo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale commessi nelle sue qualità di amministratore e liquidatore della
Innovazione & Progetti s.r.l. dichiarata fallita il 7 febbraio 2008.

Data Udienza: 27/02/2014

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando
quattro motivi.
2.1 Con i primi due deduce la violazione della legge penale e correlati vizi motivazionali
della sentenza impugnata in merito alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato
di bancarotta distrattiva. In proposito il ricorrente lamenta la mancata risposta da parte
della Corte distrettuale in ordine al rilievo proposto con i motivi d’appello circa il fatto
che la BMW oggetto della presunta distrazione era stata acquisita dalla società in

grado di pagare regolarmente i canoni di locazione, esattamente come il giudice di
primo grado aveva ritenuto in ordine all’altra vettura la cui distrazione era stata
originariamente contestata. Con riguardo invece alla presunta distrazione del materiale
informatico, il ricorrente rileva come i giudici d’appello abbiano omesso di considerare
che la frode perpetrata dalla società cessionaria dei beni e costituita dal pagamento
degli stessi con assegni risultati rubati, non risulterebbe soltanto da uno scambio
epistolare tra le due società, bensì anche dagli atti del procedimento avviato in
relazione a tale fatto dalla Procura di Napoli ed acquisiti al fascicolo del dibattimento.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente propone analoghe doglianze con riguardo al reato di
bancarotta documentale, rilevando la contraddittorietà della motivazione resa dalla
Corte distrettuale sul punto. Ed infatti per un verso gli stessi giudici d’appello avrebbero
ammesso come l’accesso del curatore alle scritture contabili fosse stato parziale a
causa del sequestro delle medesime in altro procedimento, mentre per l’altro avrebbero
comunque concluso per la loro complessiva inattendibilità, senza che questa fosse stata
effettivamente verificata in concreto. Con il quarto ed ultimo motivo si lamenta infine il
difetto di motivazione sulla contestata entità del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.
1.1 Infondato è in particolare il primo motivo, atteso che la sentenza impugnata precisa
come la BMW sia stata ceduta a titolo oneroso per una somma che non risulta essere
stata incassata dalla fallita, mentre le obiezioni sollevate dal ricorrente circa l’avvenuta
restituzione del veicolo alla società di leasing – oltre a non spiegare l’annotazione
contabile della cessione – risultano meramente assertive.
1.2 Generica risulta invece la doglianza relativa alla distrazione del materiale
informatico contenuta nel secondo motivo. Il ricorrente ha infatti contestato la
motivazione resa dalla Corte distrettuale sull’irrilevanza della corrispondenza prodotta
dalla difesa, rilevando come la stessa avrebbe ignorato l’avvenuta documentazione
della pendenza presso la Procura di Napoli di un procedimento in merito alla presunta
frode subita dalla fallita per il mancato pagamento del suddetto materiale. In che cosa

leasing e successivamente restituita nel momento in cui la fallita non era stata più in

consista tale documentazione, però, il ricorso non lo spiega, omettendo di individuare
con la sufficiente precisione – atteso che il vizio dedotto è sostanzialmente quello del
travisamento della prova non valutata – quali sarebbero i documenti colpevolmente
trascurati dai giudici d’appello.
2. Infondato è anche il terzo motivo, atteso che, per come emerge dalla motivazione di
entrambe le sentenze di merito, il curatore ha avuto modo di prendere cognizione del

esame presso la stessa Guardia di Finanza che l’aveva operato e in parte ricostruendolo
attraverso i documenti trattenuti dal consulente della fallita. Ed è proprio con riguardo
a quanto potuto visionare che lo stesso curatore ha formulato il giudizio di
inattendibilità delle registrazioni che ha consentito ai giudici di merito di giustificare la
condanna per il reato di bancarotta documentale. Sul punto, dunque, le censure del
ricorrente si rivelano per l’appunto infondate o meramente assertive, limitandosi in
ultima sostanza a ribadire l’incompleto accesso del curatore alla contabilità, senza però
confrontarsi con la specifica linea argomentativa seguita in merito dalla sentenza
impugnata.
3. Del tutto inammissibile si rivela infine il quarto ed ultimo motivo, vuoi per la sua
intrinseca genericità, vuoi perché manifestamente infondato, atteso che all’imputato è
stato irrogato il non più ulteriormente modulabile minimo della pena.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27/2/2014

contenuto delle scritture contabili oggetto di sequestro, in parte procedendo al loro

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