Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14970 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14970 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Giacobazzi William, nato a Nonantola, il 4/12/1929;

avverso la sentenza dell’11/5/2012 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Roberto Chiossi, che ha concluso chiedendo raccoglimento
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza dell’Il maggio 2012 la Corte d’appello di Bologna confermava la
condanna alla pena di giustizia di Giacobazzi William per il reato di bancarotta

Data Udienza: 27/02/2014

fraudolenta patrimoniale commesso nella sua qualità di titolare della holding individuale
omonima dichiarata fallita il 19 giugno 1998.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato che con unico motivo deduce
la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello, eseguita presso
il difensore di fiducia del Giacobazzi e non al domicilio eletto dal medesimo; nullità
tempestivamente eccepita all’udienza dell’Il maggio 2012 ed erroneamente rigettata

all’art. 157 comma 8 bis c.p.p.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile.
1.1 Dagli atti

– cui la Corte ha accesso in ragione della natura processuale

dell’eccezione sollevata dal ricorrente – emerge che il giudice dell’appello, rilevando
all’udienza dell’i marzo 2012 la nullità della notifica all’imputato del decreto di
citazione, ne disponeva la rinnovazione per l’udienza dell’Il maggio 2012. Sempre il 1°
marzo 2012 veniva depositata l’elezione di domicilio effettuata dall’imputato presso la
sua abitazione di Lampedusa e conseguentemente il decreto veniva trasmesso alla
locale Stazione dei Carabinieri per la notifica.
1.2 I militari non procedevano pere) ad effettuarla (apparentemente senza svolgere
alcun concreto accertamento sull’idoneità del domicilio o qualsiasi tentativo di notificare
l’atto all’indirizzo loro indicato), rilevando come il Giacobazzi non fosse residente
sull’isola, bensì a Modena e provvedevano a trasmettere la pratica alla locale Stazione
dell’Arma, che, in data 30 aprile 2012, effettuava la suddetta notifica a mani del figlio
non convivente dell’imputato. Nel frattempo la cancelleria della Corte d’appello
(ricevuta per conoscenza la lettera di trasmissione dei Carabinieri di Lampedusa)
provvedeva autonomamente e con successo, ai sensi dell’art. 161 comma 4 c.p.p., a
notificare il 4 aprile 2012 all’imputato il decreto di fissazione della nuova udienza
presso il suo difensore di fiducia.
1.3 All’udienza dell’il maggio 2012 la difesa eccepiva la nullità della notifica effettuata
presso la residenza del Giacobazzi, rilevando sia l’intempestività della stessa per il
mancato rispetto del termine a comparire, sia il fatto che la stessa fosse stata compiuta
a mani di persona non compiutamente identificata e comunque non convivente con
l’imputato.
1.4 Con l’ordinanza in pari data, oggetto delle lamentele del ricorrente, la Corte
distrettuale rigettava l’eccezione rilevando la sostanziale superfluità della notifica

dalla Corte distrettuale, secondo il ricorrente, anche mediante l’inconferente riferimento

effettuata presso la residenza del Giacobazzi (e conseguentemente l’irrilevanza delle
irregolarità che eventualmente la caratterizzavano), in quanto il procedimento di
notificazione già si era a quel momento concluso con successo ai sensi dell’art. 161
comma 4 c.p.p. mediante la tempestiva notifica dell’atto destinato all’imputato presso il
difensore di fiducia. Notifica ritenuta valida ancorchè il suddetto difensore avesse in
precedenza comunicato ai sensi dell’art. 157 comma 8 bis c.p.p. la sua indisponibilità
ad assumere la qualifica di domiciliatario legale del proprio assistito e ciò sulla base

2. Dall’illustrata ricostruzione dei fatti processuali emerge in maniera evidente che la
nullità della notifica del decreto di citazione effettuata, ai sensi dell’art. 161 comma 4
c.p.p., presso il difensore sia stata eccepita dall’imputato per la prima volta con
l’odierno ricorso, atteso che l’eccezione proposta dinanzi alla Corte d’appello ha
riguardato esclusivamente la validità e la tempestività della diversa notifica svolta
presso la residenza del Giacobazzi ed a mani del di lui figlio non convivente.
2.1 La nullità eccepita con il ricorso deve dunque ritenersi intempestivamente dedotta.
Nel caso di specie, infatti, si versa non già nell’ipotesi dell’omessa notifica – atteso che
la notificazione del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di
fiducia anzichè presso il domicilio eletto dall’imputato deve ritenersi comunque idonea a
determinare una conoscenza effettiva dell’atto in ragione del rapporto fiduciario
esistente tra l’assistito ed il proprio difensore

(ex multis Sez. 2, n. 35345 del 12

maggio 2010, Rummo, Rv. 248401) – bensì in quella della notifica in forme diverse da
quelle prescritte, la quale integra una nullità a regime intermedio. Nullità che doveva
pertanto essere dedotta entro i termini previsti dagli artt. 180 e 182 comma 2 c.p.p.. Il
che, come chiarito, non è avvenuto, non avendo il difensore dell’imputato, presente
all’udienza dell’Il maggio 2012, rilevato alcunché in ordine alla notifica da egli stesso
ricevuta.
2.2 Non di meno il ricorso risulta inammissibile anche per difetto di specificità, atteso
che, il ricorrente, una volta stabilito che la notifica non è stata omessa ma soltanto
irregolarmente eseguita, non ha saputo indicare il concreto pregiudizio derivato in
ordine alla conoscenza dell’atto stesso e all’esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n.
34558 del 10 maggio 2012, P., Rv. 253276; Sez. 6, n. 28971 del 21 maggio 2013,
Fanciullo Giuseppe, Rv. 255629).

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.

della rilevata intempestività di tale comunicazione.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27/2/2014

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