Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14969 del 27/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 14969 Anno 2014
Presidente: VESSICHELLI MARIA
Relatore: PISTORELLI LUCA

SENTENZA

sul ricorso presentato da:
Pisciotta Aniello, nato a Pagani, il 21/12/1961;

avverso la sentenza del 4/10/2012 della Corte d’appello di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Oscar
Cedrangolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 4 ottobre 2012 la Corte d’appello di Salerno confermava la
condanna di Pisciotta Aniello per i reati di violenza privata e danneggiamento commessi
al fine di ottenere la somministrazione di bevande alcoliche all’interno di un bar di

Data Udienza: 27/02/2014

Pagani, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, rimodulava in senso
favorevole all’imputato la pena complessivamente irrogatagli.
2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l’imputato articolando tre motivi. Con il
primo deduce violazione della legge processuale rilevando l’insufficienza del compendio
probatorio di riferimento a giustificare l’affermazione di responsabilità dell’imputato per
i reati ascrittigli, mentre con il secondo e il terzo lamenta correlati vizi motivazionali del

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte distrettuale ha confermato la condanna dell’imputato per i reati in
contestazione rilevando, in maniera logica e coerente alle risultanze processuali, come i
fatti dedotti in imputazione risultassero provati dalle concordi dichiarazioni delle
persone presenti nel bar al momento della loro consumazione.
All’esauriente motivazione contenuta nella sentenza impugnata il ricorrente oppone
invece generiche e ripetitive doglianze, che sostanzialmente si risolvono nell’apodittica
affermazione del difetto della prova della responsabilità dell’imputato, priva di
qualsivoglia specifico riferimento alla linea argomentativa seguita dai giudici d’appello o
anche solo al compendio probatorio di riferimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processualcit e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/2/2014

provvedimento impugnato sul medesimo punto.

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