Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14967 del 18/03/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 14967 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Como
nel proc. c/o
Giuliano Massimo, nato a Sesto San Giovanni il 10.10.73
Basso Raffaele, nato a Sesto San Giovanni il 5.6.57
Siracusa Vincenzo, nato a Cernusco sul Naviglio l’1.10.66
Sala Massimiliano, nato a Mortara il 18.3.66
indagati art. 2 D.Lgs. 74/00
avverso la ordinanza del Tribunale per il Riesame di Como del 4.10.13

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
P.M. nella persona del P.G. dr. Aldo Policastro, che ha chiesto una
Sentito il
declaratoria di inammissibilità del ricorso;

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Il procedimento nel quale si
inserisce il presente ricorso ha avuto origine con la iscrizione di una notizia di reato per
violazione dell’art. 8 d.lgs 74/00 a carico di Rigamonti Murizio (emissione di fatture per operazioni
inesistenti). In seguito, è stato iscritto altro procedimento a carico di Giuliano Massimo ed altri

Data Udienza: 18/03/2014

per violazione dell’art. 2 stesso d.lgs

(concernente, cioè, la utilizzazione delle fatture false la cui emissione

era stata contestata al Rigamonti).

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione, il P.M. procedente ha, pertanto, proposto
ricorso dinnanzi a questa S.C. deducendo erronea applicazione della legge.
Innanzitutto, egli fa notare che lo stesso Tribunale per il Riesame, pur respingendo, ha
riconosciuto valida la sua obiezione secondo cui, nella specie, vi sarebbe connessione
teleologica e non probatoria ed ha soggiunto che vi è giurisprudenza che riconosce la
possibilità di connessione teleologica ex art. 12 lett. c) c.p.p. anche nel caso di non identità
tra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo (sez. VI, 23.9.10, n. 37014).
Si ribatte, quindi, che l’argomento usato dal Tribunale – secondo cui la disciplina sulla
competenza di cui all’art. 18 d.lgs 74/00, in quanto speciale, deve prevalere su quella generale — non trova
applicazione nel caso in esame ove si controverte di una ipotesi di connessione teleologica di
cui, invece, l’art. 18 non si occupa.

3. Considerazioni in diritto -La questione sollevata con il ricorso in esame evidenzia una
problematica sulla quale, era già emerso un contrasto interpretativo tra le sezioni di questa
Corte concernente il dubbio se, ai fini della configurabilità della connessione teleologica
prevista dall’art. 12, lett. c), c.p.p., sia richiesta o meno identità fra gli autori del reato-fine e
quelli del reato-mezzo.
La decisione impugnata dal P.M. si è basata espressamente su un recente precedente di
questa stessa sezione (sez. III, 29.2.12, Lombardi, Rv. 252761) che, a sua volta, non aveva fatto altro
che allinearsi all’orientamento dominante secondo cui, ai fini della configurabilità del caso di
connessione di cui all’art. 12, lett. c), c.p.p. (c.d. connessione teleologica), è necessario che
ricorrano due condizioni, e cioè: a) che dei reati per cui si procede, gli uni siano stati commessi
per eseguire gli altri; b) che il reato-fine sia realizzato dalla stessa persona o dalle stesse
persone che hanno commesso il reato mezzo.
In tal senso, sono state numerose le pronunzie nel tempo ( ex plurius:Sez. I, 16.10.91, Barretta,
n. 3799 Rv.

188844; Sez. I, 9.3.95, Pischedda, n. 3385 Rv. 200701; Sez. I, 2.12.98, Archinà, n. 1495

Rv. 212270; Sez. I, 20.4.04,

Leonardi, n. 19066 Rv. 228654; Sez. I, 27408, Avitabile, n. 23591, Rv. 240205).

Il ricorrente, però, nel caso in esame, evoca una – abbastanza recente – decisione,
dissenziente di questa S.C. (sez. VI, 23.9.10, n. 37014) cui può unirsi altra pronuncia, più risalente,
della Sez. V (13.6.98, Altissimo, n. 10041, Rv. 211391) e sviluppa argomenti sui quali questo Collegio
ritiene esservi spazio per un approfondimento che condurrebbe a ribadire l’orientamento
minoritario.
Ed infatti – così come bene e più diffusamente illustrato nella sentenza della VI sezione appena citata occorre valorizzare la formulazione letterale del testo normativo di cui all’art. 12 c.p.p. perché,
diversamente, sarebbe da considerare del tutto irrilevante la modifica apportata all’originaria
disposizione dal D.L. 20 novembre 1991, n. 367 (conv. L. zo gennaio 1992, n. 8) che – eliminando il
precedente riferimento ad un unico imputato o ai medesimi imputati concorrenti, e
diversamente da quanto previsto alla lett. b) – ha privilegiato e mantenuto – con la nuova
formulazione della lett. c) – quale criterio per la ricorrenza dell’ipotesi di connessione, il solo
requisito oggettivo del nesso teleologico.

2

Nell’ambito di detto procedimento, il P.M. ha, quindi, chiesto al G.i.p. la emissione di un
provvedimento di sequestro preventivo per equivalente a carico di tutti gli indagati ma il G.i.p.,
per il Giuliano e gli altri, ha respinto negando la propria competenza territoriale.
Secondo il giudice di merito, infatti, il reato ascritto agli indagati per l’art. 2 doveva
considerarsi connesso solo probatoriamente con quello ascritto al Rigamonti ed ha ricordato
che, in materia, vigono le norme speciali di cui all’art. 18 d.lgs 74/00 secondo cui – sussistendo
connessione probatoria – la competenza per territorio va individuata nel luogo in cui il contribuente
ha il domicilio fiscale.
La decisione è stata confermata dal Tribunale per il Riesame dinanzi al quale il P.M.
aveva impugnato la citata reiezione.

La questione assume rilievo peculiare nella definizione del caso specifico (di cui si occupa il
riguardante la possibilità di considerare la sussistenza di connessione teleologica tra i
reati di cui all’art. 2 e quello di cui all’art. 8 d.lgs 74/00.
Come riconosciuto dallo stesso Tribunale (nel provvedimento impugnato) non può esservi
dubbio, sul piano logico, che, tra la condotta di chi predisponga fatture per operazioni
inesistenti – al fine precipuo di agevolare un terzo (così come da definizione dell’art. 8) – e la condotta del terzo
utilizzatore di tali fatture (art. 2) vi sia una connessione teleologica patente.
Il Tribunale, però, ha – come si anticipava – negato le ragioni del P.M. impugnante, sia, in
base alla evocazione dell’indirizzo giurisprudenziale prevalente della diversità di soggetti, sia
attraverso ulteriori argomenti (specialità dell’art. 18 d.lgs 74/00, rispetto all’art. 12 c.p.p., autonomia della
ricorso)

che, però, questo Collegio ritiene superabili.
Ne consegue che l’unico punto da risolvere, a monte, è – e resta – il potenziale conflitto
interpretativo in tema di connessione teleologica (nel caso di diversità di autori tra reato-fine e reatomezzo) che si radicalizzerebbe qualora si optasse per l’indirizzo minoritario.

Si impone, quindi, previamente, ai sensi dell’art. 618 c.p.p. una rimessione della
questione all’attenzione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte.

P.Q.M.
Visto l’art. 618 c.p.p.
rimette
il ricorso dinanzi alle Sezioni Unite

Così deciso il 18 marzo 2014
Il Presidente

disciplina degli artt. 2 ed 8, mancanza di un concorso di persone tra gli autori – se diversi – di tali ultime fattispecie)

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