Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14966 del 25/02/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14966 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De Nisi Mario, nato il 27/11/1994
avverso l’ordinanza del 20/09/2013 del Tribunale di Napoli.
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Udito l’avv. Federico Paolucci, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Data Udienza: 25/02/2014
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RITENUTO IN FATTO
1.11 Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 20/09/2013 – provvedendo
sulla richiesta di riesame, presentata nell’interesse di Mario De Nisi, avverso
l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Ariano Irpino, con la quale veniva
disposta nei confronti del De Nisi la misura coercitiva dell’obbligo di dimora, in
relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 – respingeva il gravame.
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva che i decreti di autorizzazione delle intercettazioni delle conversazioni
telefoniche erano stati emessi senza che sussistessero i presupposti di fatto e di
diritto richiesti dall’art. 267, comma 1, cod. proc. pen.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale di Napoli ha congruamente motivato i punti fondamentali della
decisione, evidenziando:
a)che, all’atto dell’emissione dei decreti di autorizzazione dell’intercettazione )
sussistevano gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/1990, poiché le utenze intercettate erano riconducibili a soggetti coinvolti in
modo reiterato nell’attività di acquisto e spaccio di stupefacenti;
b)che le intercettazioni autorizzate erano indispensabili ai fini delle indagini,
perché necessarie ad accertare nella sua oggettiva dimensione e dinamica
l’attività di spaccio di stupefacenti (vedi ordinanza impugnata pagg. 2 – 4).
2. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché meramente
ripetitive di quanto esposto in sede di riesame. Sono, altresì, infondate perché in
contrasto con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del merito.
3. Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Mario De Nisi,
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00
2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 25 Febbraio 2014.