Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14965 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 14965 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Tancredi Luigi, nato il 27/04/1965

avverso l’ordinanza del 09/08/2013 del Tribunale di Potenza.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Uditi gli avv.ti Francesco Picca e Antonio Minghella, difensori di fiducia del
ricorrente, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 25/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Potenza, con ordinanza emessa il 09/08/2013 provvedendo sulla richiesta di riesame, presentata nell’interesse di Luigi
Tancredi, avverso l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Potenza, in data
10/07/2013, con la quale veniva disposta la misura degli arresti domiciliari nei
confronti del predetto Tancredi, indagato in ordine al reato di cui all’art. 416 cod.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva che non sussistevano a carico di Luigi Tancredi
i gravi indizi di
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colpevolezza ■rdel reato di truffa né -quello di associazione a delinquere finalizzato
all’esercizio abusivo di scommesse.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Potenza, mediante un esame analitico, esaustivo ed
immune da errori di diritto delle risultanze processuali – quanto ai gravi indizi di
colpevolezza in ordine al reato di cui all’art. 416 cod. pen., l’unico per cui è stata
emessa la misura degli arresti domiciliari – ha accertato, allo stato degli atti, che
Luigi Tancredi – nella condizioni di tempo e di luogo, come individuati in atti aveva realizzato, in concorso con il fratello Antonio Tancredi, un’associazione
criminale finalizzata all’esercizio abusivo di scommesse on line, nonché di truffe
ai danni di giocatori cui veniva offerto il gioco del poker on line fuori dei circuiti
legali. Di detta associazione facevano parte Pasquale Pace, Trumbari Marco,
Davide Verducci, quali referenti distrettuali dei club (luoghi ove il gioco illegale
veniva materialmente esercitato dagli avventori); Giovanni Manuelli, quale
«referente regionale; nonchè Daniele Gruogo, Andrea Ciucco, Luciano Pietratasít,
nonché altri soggetti con ruoli di sostegno.
1.2. Le esigenze cautelari sono state ravvisate nella necessità di evitare il
concreto ed attuale pericolo del reiterarsi di altri reati della stessa specie per cui
si procedeva. Pericolo desumibile dalla modalità del fatto; dalla complessità della
struttura; dai notevoli guadagni (vari milioni di euro) percepiti dall’indagato e
derivanti dai molteplici siti adibiti all’esercizio abusivo del poker on line. Le sale
2

pen. – respingeva il gravame.

da gioco gestite da Luigi Tancredi ed Antonio Tancredi erano ancora attive nella
città di Potenza.
1.3. La misura degli arresti domiciliari era proporzionata all’entità dei fatti ed
alla personalità dell’indagato (vedi su tutti i punti trattati l’ordinanza impugnata
pagg. 2 – 7).

2. Le censure dedotte nel ricorso – circoscritte ai gravi indizi di colpevolezza
– sono generiche sia perché ripetitive di quanto esposto in sede di riesame; sia

della decisione impugnata.
Dette doglianze, peraltro – quantunque prospettate come violazione di legge
e/o vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cpp – costituiscono nella
sostanza eccezioni in punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi
logici della decisione impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito.
Si chiede, in realtà, al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per
pervenire ad una diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi
difensiva del ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità
perché in violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
[Giurisprudenza consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez.
U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv
210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del
14/04/2006, rv 233381].

3.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Tancredi
Luigi, con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 25 Febbraio 2014.

perché non correlate in modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base

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