Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14963 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 14963 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Boci Kristaq, nato il 23/04/1970

avverso l’ordinanza del 02/08/2013 del Tribunale di Lecce.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito l’avv. Francesca Conte, difensore di fiducia del ricorrente Boci Kristaq, che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 25/02/2014

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RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Lecce, con ordinanza emessa il 02/08/2013 – provvedendo
sulla richiesta di riesame, presentata nell’interesse di Boci Kristaq, avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce, in data 24/07/2013, con la quale era
stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del
predetto Boci Kristaq indagato in ordine al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, mediante articolate argomentazioni,
esponeva che nella fattispecie non ricorrevano né i gravi indizi di colpevolezza
del reato contestato, né le esigenze cautelari.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Lecce – quanto ai gravi indizi di colpevolezza – mediante
un esame analitico, esaustivo ed immune da errori di diritto delle risultanze
processuali finora acquisite al procedimento, ha accertato, allo stato degli atti )
che Boci Kristaq – nelle condizioni di tempo e di luogo coe individuate in atti – è
stato sorpreso da operanti della PG nel mentre era alla guida dell’auto VW Golf
tg AA615HA (unitamente ad altri soggetti indicati in atti) nella quale erano
trasportati kg. 3,40 di eroina. Lo stupefacente era occultato in un doppiofondo
ricavato nel cerchione della ruota posteriore sinistrg. L’indagato era consapevole
della presenza nell’auto del quantitativo di cocaina trasportato.
1.2. Quanto alle esigenze cautelari il Tribunale ha congruamente motivato
sul punto evidenziando che sussisteva il pericolo concreto sia di fuga desumibile dalla condotta dell’indagato che, nell’immediatezza dell’intervento di
PG, aveva tentato di allontanarsi precipitosamente mettendo a rischio
l’incolumità degli operanti della PG – sia del reiterarsi di reati della stessa specie
per cui si procedeva. Detto ultimo pericolo era desumibile: dalla gravità del
fatto; dall’inserimento dell’indagato in un contesto associativo criminale
particolarmente attivo; dai precedenti specifici dello stesso.
(Vedi sui punti finora trattati ord. imp. Pagg. 2 – 3)

– respingeva il gravame.

2. Le censure dedotte nel ricorso sono sostanzialmente generiche perchè
ripetitive di quanto esposto in sede di riesame, senza presentare alcun elemento
di novità giuridicamente rilevante. Sono, altresì, infondate perché in contrasto
con quanto accertato e congruamente motivato dal giudice del riesame (vedi
ordinanza impugnata pagg. 1 – 3).
Dette doglianze, peraltro, costituiscono eccezioni in punto di fatto, poiché
non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione impugnata, ma alle
valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà, al giudice di

interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del ricorrente.
Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in violazione della
disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza consolidata: Sez. U,
n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del 29/01/1996, rv 203428;
Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n. 1004 del 31/01/2000, rv
215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Boci Kristaq
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.000,00

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 comma 1 ter
Disp. Att. cpp.
Così deciso il 25 Febbraio 2014.

legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una diversa

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