Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14962 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 14962 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Ambrosini Assunta, nata il 27/10/1946
Cirella Michele, nato il 16/12/1937

avverso l’ordinanza del 15/05/2013 del Tribunale di Napoli.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 25/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 15/05/2013 – provvedendo
sull’appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., proposto nell’interesse di Assunta
Ambrosini e Michele arena avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, in data
12/03/2013, con la quale veniva respinta la richiesta di revoca del sequestro
preventivo, come disposto in atti con provvedimenti del 18/05/2010 e

2. Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo
violazione di legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
2.1. In particolare i ricorrenti esponevano che nella fattispecie, essendo
stata già emessa sentenza di 10 grado, anche se di condanna, erano cessati gli
effetti reali delle misure cautelari.
Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, con sentenza, in
data 24/12/2012 dichiarava Assunta Ambrosini e Michele Cirella colpevoli dei
reati di cui all’art. 44 lett. b) d.P.R. 380/2001 ed altro, ivi compreso quello di cui
all’art. 349 cod. pen. Il Tribunale con detta sentenza statuiva il dissequestro
temporaneo delle opere in sequestro finalizzato alla loro demolizione ed al
ripristino dello stato dei luoghi.
Successivamente il Tribunale, a seguito di domanda di restituzione
dell’immobile in sequestro, rigettava l’istanza presentata dagli interessati.
La difesa di Assunta Ambrosini e Michele Cirella proponeva Appello, ex art.
322 bis cod. proc. pen.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza emessa il 15/05/2013, respingeva
l’appello.
Entrambi gli imputati proponevano l’attuale ricorso per Cassazione.

2. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva
che le censure dedotte nel ricorso sono infondate per le seguenti ragioni
principali:
2.1. Non sussiste – diversamente da quanto argomentato dalla difesa nel
ricorso – l’obbligo della immediata restituzione delle opere sequestrate nel caso
2

22/09/2010 – respingeva il gravame.

di sentenza di condanna. Detta restituzione è prevista soltanto nel caso di
sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ai sensi dell’art. 323,
comma 1, cod. proc. pen.
2.2. Il Tribunale ha congruamente motivato sulla permanenza del pericolo
concreto ed attuale del protrarsi delle conseguenze del reato – anche
successivamente alla ultimazione delle opere – in relazione all’aggravio
urbanistico conseguente all’uso del manufatto sequestrato; manufatto ubicato in

3.Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Assunta Ambrosini e Michele
Cirella, con condanna degli stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 25 Febbraio 2014.

zona agricola e sismica (vedi ordinanza impugnata pag. 3).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA