Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14961 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 14961 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Cobianchi Luigi, nato il 21/03/1947

avverso l’ordinanza del

1- ‘1A 3
del Tribunale di Padova.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. // Meisnezmikki2

c)ÌtCA`

DEPOSITATA M CANCELLERIA

IL

– 1 r 20 14
LLIERE
L

1

haiia

r(

Data Udienza: 25/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Padova, con ordinanza emessa il 10/07/2013 provvedendo sulla richiesta di riesame, avanzata nell’interesse di Luigi
Cobianchi, avverso il decreto di sequestro preventivo come disposto dal Gip del
Tribunale di Padova, in data 10/06/2013 – respingeva il gravame.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

2.1. In particolare il ricorrente, nella sostanza, esponeva che nella
fattispecie non ricorrevano i presupposti di fatto e di diritto richiesti per il
sequestro preventivo per equivalente, ex artt. 322 ter cod. pen., 1, comma 143,
L. 24/12/2007 n. 244. Trattavasi di beni riconducibili nel patrimonio della srl
Romtrafo e della Montraf srl; entrambi persone giuridiche, che erano soggetti
giuridici diversi dall’autore del reato; che come tali non rispondevano dei reati
tributari ai sensi della L. 231/2001.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Gip del tribunale di Padova, con decreto emesso in data 10/06/2013
disponeva il sequestro preventivo per equivalente dei seguenti beni: a) una
imbarcazione a motore anno costruzione 2002, modello Viki 32 Sedan matricola
dello scafo VLNS 3201E202, denominato Sanremo 32, di proprietà della
Romtrafo srl, società con sede in Romania; b) due conti correnti presso Unicredit
nn. 101454409 e 100824511, intestati a Montraf srl, con sede in Agna (PD); il
tutto in ordine all’art. 2 d.lgs 74/2000, come contestato in atti a Luigi Cobianchi,
attuale rappresentante legale della Romtrafosrl e già rappresentante legale della
Montraf srl.
1.2. Luigi Cobianchi proponeva istanza di riesame davanti al Tribunale di
Padova, che con ordinanza in data 10/07/2013, respingeva il gravame.

2. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva
che il Tribunale di Padova ha congruamente motivato i punti fondamentali della
decisione, mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi ord.
imp. pagg. 1 – 3).

2

legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto esposto
in sede di riesame. Sono altresì infondate per le seguenti ragioni principali:
2.1. I beni oggetto di sequestro preventivo erano nella concreta disponibilità
del Capobianchi (vedi ordinanza impugnata pag. 2).
2.2. Le predette società Romtrafii srl e Montraf srl, nella realtà costituivano
“società schermo”, utilizzate dall’indagato onde conseguire in modo surrettizio e

d iretto

~-

il profitto del reato, apparentemente cchyrésso a vantaggio delle predette

persone giuridiche (vedi sul punto sez. III sent. n. 25774 del 14/06/2012; sez.

2.3. Le doglianze dedotte nel ricorso, peraltro, costituiscono eccezioni in
punto di fatto, poiché non inerenti ad errori di diritto o vizi logici della decisione
impugnata, ma alle valutazioni operate dai giudici di merito. Si chiede, in realtà,
al giudice di legittimità una rilettura degli atti probatori, per pervenire ad una
diversa interpretazione degli stessi, più favorevole alla tesi difensiva del
ricorrente. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità perché in
violazione della disciplina di cui all’art. 606 cod. proc. pen. [Giurisprudenza
consolidata: Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, rv 207944; Sez. U, n. 930 del
29/01/1996, rv 203428; Sez. I, n. 5285 del 06/05/1998, rv 210543; Sez. V, n.
1004 del 31/01/2000, rv 215745; Sez. V, n. 13648 del 14/04/2006, rv 233381].

3.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Luigi
Cobianchi con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 25 Febbraio 2014.

III sent. n. 15349 del 23/10/2012).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA