Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14960 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 14960 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Barbalace Paola Maria, nata il 16/07/1977

avverso l’ordinanza del 18/09/2013 del Tribunale di Roma.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 25/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 18/09/2013 – provvedendo
sulla richiesta di riesame, avanzata nell’interesse di Paola Maria Barbalace,
avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Tivoli,
in data 10/07/2013 – respingeva il gravame.

2. L’interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

2.1. In particolare la ricorrente, sostanzialmente, esponeva che le opere
abusive erano di modeste dimensioni, ultimate da tempo, in ordine alle quali non
sussisteva alcun pericolo concreto dell’aggravio del carico urbanistico.
Tanto dedotto, la ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
1.1. Il Tribunale di Catania, mediante un esame analitico, esaustivo ed
immune da errori di diritto delle risultanze processuali finora acquisite al
procedimento, ha accertato, allo stato degli atti / che Paola Maria Barbalace nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti – aveva realizzato
abusivamente vari manufatti, ed ossia:
a)un fabbricato rurale destinato ad abitazione in muratura, costituito da un
piano terra ed un piano sottotetto;
b)un manufatto prefabbricato tipo container, dalle dimensioni di mt. 7 x
2,50 ed un’altezza di mt. 2,70 circa;
c) una costruzione in lamiera e pali metallici avente la dimensione di mt.
5,10 x 6,60 ed un’altezza media di t. 2,90, con all’interno una struttura in
muratura dalle dimensioni di mq 10 x 2,40 h;
d)una baracca in legno con copertura in lamiera dalle dimensioni di mq
17,40 x mt. 2 h.

2. Le esigenze cautelari sono state ravvisate nella necessità di evitare il
pericolo concreto dell’aggravarsi delle conseguenze del reato, mediante
l’aggravio urbanistico, determinato dall’insufficienza delle infrastrutture già
sussistenti e poste a servizio dell’area (vedi ord. imp. Pagg. 1 – 8)
3. Le censure dedotte nel ricorso sono generiche perché non correlate in
modo giuridicamente pertinente alle ragioni poste a base della decisione
2

legge, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

impugnata. Sono, altresì, infondate perché in contrasto con quanto accertato e
congruamente motivato dal Tribunale di Roma (vedi ordinanza impugnata, in
particolare pagg. 5 – 8).
Dette censure, peraltro, costituiscono Zin eccezioni in punto di fatto,
attinenti alla fondatezza in concreto dell’accusa. Trattasi di censure non
consentite in sede di legittimità ed in materia di misure cautelari reali, dovendo il
sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell’astratta possibilità di
sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato,

[Giurisprudenza di legittimità consolidata; richiamata per ultimo dalla Corte
Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07].

3.Va dichiarato inammissibile, pertanto, il ricorso proposto da Paola Maria
Barbalace, con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 25 Febbraio 2014.

senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell’accusa

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