Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14959 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 14959 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Schilirò Vincenzo, nato il 22/06/1964

avverso l’ordinanza del 20/06/2013 del Tribunale di Catania.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 25/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1.11 Tribunale di Catania, con ordinanza emessa il 20/06/2013 provvedendo sull’appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen., proposto nell’interesse
di Vincenzo Schilirò, quale rappresentante legale della “Ruggero Settimo srl”,
avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Catania, in data 19/03/2013, con la
quale era stata respinta la richiesta di revoca del sequestro preventivo, già

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente, sostanzialmente, esponeva mediante
articolate argomentazioni che trattavasi di intervento edilizio assentito dal
competente Ufficio Comunale, in conformità alla normativa edilizia regionale di
cui agli artt. 3 – 4 L.R. Sicilia n. 6/2010
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è infondato.
1.1AI Gip del tribunale di Catania, con decreto in data 16/07/2012
disponeva il sequestro preventivo di un immobile, ubicato in Catania, oggetto di
intervento di nuova costruzione, realizzato dalla “Ruggero Settimo srl”, mediante
demolizione di un preesistente fabbricato (un palazzetto dei primi del novecento
e composto da due piani) e successiva ricostruzione di un nuovo edificio con
diversa sagoma, maggiore volume ed altezza di mt. 21,50, con sei piani fuori
terra.
1.2.1i Gip del Tribunale di Catania, con ordinanza in data 19/03/2013,
respingeva la richiesta di revoca del predetto sequestro preventivo.
La “Ruggero Settimo srl”, in persona del suo rappresentante legale,
proponeva appello ex art. 322 bis cod. proc. pen. davanti al Tribunale di Catania
che, con ordinanza del 20/06/2013, respingeva il gravame.
La difesa della “Ruggero Settimo srl” proponeva l’attuale ricorso per
Cassazione.

2. Tanto premesso sui termini essenziali della fattispecie in esame, si rileva
che il Tribunale di Catania ha congruamente motivato i punti fondamentali della

2

disposto con decreto in data 16/07/2012 – respingeva il gravame.

decisione, mediante valutazioni di merito, immuni da errori di diritto (vedi ord.
imp. pagg. 3 – 8)
Le censure dedotte nel ricorso sono meramente ripetitive di quanto esposto
in sede di Appello, ex art. 322 bis cod. proc. pen. Sono comunque infondate per
le seguenti ragioni principali:
2.1.11 manufatto realizzato dalla “Ruggero Settimo srl” costituiva un
intervento di nuova costruzione poiché detto edificio – rispetto a quello
preesistente – presentava un aumento consistente di volume, una maggiore

incremento del carico urbanistico. Necessitava, pertanto, il permesso di
costruire.
2.2. Non era sufficiente, ai fini della validità del titolo abilitativo, la
presentazione della Super Dia, ex art. 22, comma 3 lett. b), d.P.R. 380/2001,
come effettuato in concreto dalla “Ruggero Settimo srl”. Nella fattispecie de qua,
invero, era necessario, prima che fosse iniziata qualsiasi attività edilizia una
preliminare ed esaustiva valutazione da parte del competente Ufficio Tecnico del
Comune di Catania della compatibilità del nuovo intervento edilizio / come
progettato dalla citata società / sia con gli strumenti urbanistici vigenti nella zona
in questione; sia con i parametri normativi previsti dall’art. 3 L.R. n. 6/2010
(cosiddetta legge casa).
2.3. Le ulteriori censure dedotte nel ricorso, sempre in relazione alla
legittimità e validità giuridica dell’intervento edilizio de quo, costituiscono, nella
sostanza, eccezioni in punto di fatto, attinenti alla fondatezza in concreto
dell’accusa. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia
di misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola
verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in
una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta
fondatezza dell’accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata; richiamata per
ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. N. 153 del 04/05/07].

3. Non risultano dedotte doglianze inerenti al “periculum in mora”.

4.Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Vincenzo Schilirò, con
condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte
3

altezza, un maggior numero di piani e di unità immobiliari, con notevole

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 25 Febbraio 2014.

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