Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14958 del 18/02/2014


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 14958 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da : Scicchitano Filippo, n. a Genova il 28/03/1984;

avverso la sentenza della Corte di cassazione in data 12/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;

RITENUTO IN FATTO

1. Scicchitano Filippo ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della
Corte di cassazione del 12/07/2013 lamentando che la stessa, rigettando il
ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova del
12/02/2013 per il reato di cui all’art. 186, comma 2, del Codice della strada per
essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, non avrebbe rilevato
l’intervenuta prescrizione del reato in data 31/05/2013 e, quindi, anteriormente
alla pronuncia della sentenza stessa.

Data Udienza: 18/02/2014

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Se è ben vero, infatti, come ricordato dal ricorrente, che è ammissibile, avverso
sentenza della Corte di cassazione, il ricorso straordinario per errore di fatto sulla

effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una
svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa
estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto
(cfr. Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Rv. 250528), nella specie, tuttavia, la
prescrizione del reato, di cui si lamenta la mancata rilevazione, non è maturata
anteriormente alla sentenza del 12/07/2013 di questa Corte.
Il termine di prescrizione della contravvenzione in oggetto, decorrente dal
31/05/2008, è venuto infatti a scadere in data 17/07/2013 : al termine
complessivo di anni cinque, comprensivo della interruzione, così calcolato per
effetto degli artt. 157 c.p. e 161, comma 2, c.p., deve infatti aggiungersi, nella
specie,

ex art. 159, comma 1, n. 3, c.p., l’ulteriore periodo di giorni

quarantasette a titolo di sospensione conseguente al rinvio della udienza dal
05/03/2009 al 21/04/2009 per legittimo impedimento del Difensore
rappresentato da intervento chirurgico (vedi verbale della relativa udienza in
atti).

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014

Il ConyJglire est.

Il Presidente

prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia

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