Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14957 del 18/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 14957 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da : Genovese Luigi, n. a Torre Annunziata il 05/02/1985;

avverso la ordinanza del Tribunale di Napoli in data 15/07/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Genovese Luigi propone ricorso per cassazione avverso la ordinanza del
Tribunale del riesame di Napoli con cui è stata confermata, in relazione al reato
di cui agli artt. 73 e 80 del d.P.R. n. 309 del 1990, la misura della custodia
cautelare in carcere disposta dal G.i.p. presso lo stesso Tribunale per avere
partecipato ad una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti operante in Napoli e altre parti del territorio nazionale ed estero
nonché per una cospicua serie di cessioni di sostanze stupefacenti.

Data Udienza: 18/02/2014

2. Lamenta con un primo motivo la erronea applicazione dell’art. 309, comma 5,
c.p.p. essendovi già stato un precedente provvedimento da parte del Tribunale
del riesame nei confronti del medesimo fatto che ha condotto all’annullamento
dell’ordinanza di custodia cautelare per omessa trasmissione degli atti posti a
fondamento della decisione e in particolare dei brogliacci da cui si poteva
evincere l’identificazione di Genovese. Dette lacune non sono state colmate dalla

richiesti, così venendo reiterata la violazione dell’art. 309, comma 5, c.p.p..

3. Con un secondo motivo lamenta la erronea applicazione degli artt. 73 e 74 del
d.P.R. n. 309 del 1990 e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con
riguardo alla partecipazione contestata all’indagato alla associazione a delinquere
e ai requisiti propri del sodalizio criminoso. Premette che all’indagato è stato
contestato in relazione al sodalizio illecito capeggiato da Perez e Cimmino
unicamente il ruolo di acquirente dello stupefacente; evidenzia che tuttavia in
relazione a tale posizione nell’ordinanza si afferma unicamente che questi è stato
contattato tramite SMS da Cimmino una volta importato lo stupefacente in Italia
tramite Perez.

4. Con un terzo motivo lamenta la violazione di legge e la mancanza e manifesta
illogicità della motivazione con riferimento ai reati ex art. 73 del d.P.R. n. 309
del 1990 di cui agli addebiti sub C, D, F, H, I, 3,K, M, N, P, Q, contestando
segnatamente la sussistenza degli elementi valorizzati invece dall’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Il primo motivo è inammissibile.
Va ricordato che, in tema di riesame delle misure cautelari personali,
l’accertamento sulla completezza della trasmissione degli atti ai sensi dell’art.
309, commi 5 e 10, c.p.p., spetta solo al giudice di merito. Ne consegue che la
Corte di cassazione può dichiarare l’inefficacia della misura solo se la
questione sia stata dedotta ed il relativo contraddittorio sia stato instaurato
dinanzi al giudice di merito (cfr. Sez. 6, n. 45911 del 26/09/2011, Scalercio, Rv.
251181; Sez. 4, n. 287 del 29/01/1999, Signoretti, Rv. 214880).

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decisione nuova non essendo stati inviati al Tribunale in alcun modo gli atti

Nella specie, premesso che l’ordinanza impugnata davanti al Tribunale del
riesame è evidentemente nuova e diversa da quella già dichiarata inefficace una
prima volta, va rilevato che nessuna doglianza in ordine alla mancata
trasmissione del brogliaccio appare essere stata sollevata sul punto dinanzi al
Tribunale stesso.

Va anzitutto rilevato che gli elementi caratterizzanti l’associazione a delinquere
sono stati, dall’ordinanza, ricavati dai frequentissimi contatti, relazioni ed
iniziative criminose anche di considerevole spessore, dai mezzi finanziari a
disposizione del gruppo di considerevole entità ricavabili dai chiari riferimenti,
nelle intercettazioni effettuate, ai pagamenti ricevuti o dovuti per notevoli
importi, nonché dalla pluralità di persone già arrestate e infine dalla
preoccupazione degli indagati di assicurare, in occasione degli arresti dei sodali,
l’assistenza per le necessità di vita e per assicurare la difesa del gruppo. Se a ciò
si aggiunge l’ulteriore valorizzazione dell’uso di un deposito (di cui al capo k),
l’utilizzo di imbarcazioni, individuate in particolare da Cimmino Gennaro, per il
trasporto dello stupefacente dal Nord Africa all’Europa, e la rilevata interazione
sempre tra i medesimi personaggi secondo schemi e modalità abituali e
collaudati, deve ritenersi che la motivazione del provvedimento dia logica e
congrua spiegazione, sotto il profilo della gravità indiziaria, della sussistenza
dell’ipotesi associativa in relazione ad un sodalizio finalizzato ad introdurre in
Italia ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.
Quanto al ruolo svolto nel sodalizio stesso dal ricorrente, e considerato che gli
elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine
effettivamente realizzati ben possono essere influenti nel giudizio relativo
all’esistenza del vincolo associativo e all’inserimento dei soggetti
nell’organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di
criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle
modalità della loro esecuzione (Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Procopio, Rv.
247435), non appare corrispondente a quanto appare trarsi dall’ordinanza
impugnata, in particolare con riferimento ai singoli reati attribuibili all’indagato,
l’assunto difensivo secondo cui, in definitiva, Genovese sarebbe stato un mero
destinatario di parte dello stupefacente importato.
Quanto infatti ai singoli reati ex art. 73 cit., il Tribunale ha dato anzitutto una
adeguata motivazione circa l’attribuzione a Genovese della varie utenze
telefoniche su cui sono intervenute le conversazioni valorizzate per ritenere la
sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
3

6. Il secondo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati.

Ciò posto, con riferimento poi agli specifici episodi, il Tribunale ha dato conto in
termini adeguati, tenuto conto dello stadio processuale impegnato, degli
elementi indiziari fondamentalmente tratti dal contenuto delle conversazioni che
consentono, secondo una logica e ragionevole interpretazione del significato
delle parole (specie laddove il termine “vino” viene usato per indicare lo
stupefacente), nella presente sede pertanto insindacabile (cfr., tra le altre,

08/01/2008, Gionta e altri, Rv. 239724), di attribuire a Genovese,
segnatamente, le condotte di acquisto da Sorvillo Lucio di una partita di droga
(capi c, d), di cooperazione e mantenimento dei contatti nella condotta di
trasporto e cessione di 20 kg. di hashish a Gallo Lucio e Scarpa Pasquale (capo
f), di accompagnamento, quanto meno, insieme a Cherillo Natale, da Roma a
Napoli, del corriere Balzano Antonio che aveva provveduto a ritirare e
trasportare stupefacente giunto dall’Olanda (capo h), di coordinazione e tenuta
delle comunicazioni nel trasporto di stupefacente a Roma (capo i), di aiuto nei
confronti di Sorvillo, impegnato a trasportare altro stupefacente sempre a Roma
(capo j), di partecipazione, mediante la richiesta di rassicurazione che tutto
andasse bene, allo “stoccaggio” di stupefacente, importato dalla Spagna ed
effettuato da Sorvillo, poi tratto in arresto (capo k), di pagamento e fornitura di
cellulare al corriere Balzano da utilizzare per un successivo spostamento (capo
m), di tramite nell’ importazione e acquisto di stupefacente e di apprestamento
anche di mezzi per prelevare uno dei partecipanti, giunto in stazione a Roma per
consentirne l’incontro con gli altri partecipi (capo n), di monitoraggio del tragitto
di corriere trasportante ulteriore quantitativo (capo p), e, infine, di
accompagnamento a bordo di motociclo dell’acquirente di kg. 60 di hashish
Acampa Antonio (capo q).
Di contro le doglianze del ricorrente, lungi dal sindacare la logicità e congruità
della motivazione del provvedimento, appaiono, a ben vedere, proporre, sul
piano meramente fattuale e ripercorrendo analiticamente il contenuto degli esiti
delle intercettazioni, una diversa valutazione degli elementi considerati
dall’ordinanza.
In ogni caso, ove anche fosse vero che Genovese si sia limitato ad acquistare lo
stupefacente, va ricordato che l’ associazione per delinquere finalizzata al
traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in
essere da persone accomunate dall’identico interesse di realizzazione del profitto
mediante il commercio di droga, ma anche nell’ipotesi di un vincolo durevole che
accomuna il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa la ricevono
per immetterla nel mercato del consumo, non essendo di ostacolo alla
4

Sez.6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez.6, n. 17619 del

costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune né la
diversità di scopo personale, né la diversità dell’utile, ovvero il contrasto tra gli
interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo
svolgimento dell’intera attività criminale (cfr. , tra le tante, da ultimo, Sez. 6, n.
3509 del 10/01/2012, Ambrosio e altri, Rv. 251574).

delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle
ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia
trasmesso al Direttore dell’istituto penitenziario competente a norma dell’art. 94,
comma 1 ter,, disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014

Il Co igl ere est.

Il Presidente

7. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento

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