Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14954 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 14954 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Orlando Pietro, nato il 08/08/1978

avverso la sentenza del 16/07/2013 del Tribunale di Milano.

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
Udito il Procuratore Generale, in persona del dott. Giuseppe Volpe che ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Udito il difensore avv. //

Data Udienza: 25/02/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 16/07/2013, ex art. 444
cod. proc. pen., applicava nei confronti di Pietro Orlando – imputato del reato di
cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, come contestato in atti (ossia l’acquisto e la
cessione al fine di spaccio di vari chilogrammi di cocaina) – la pena di anni due
di reclusione ed C 8.000,00 di multa; in continuazione con quella di anni cinque e
mesi quattro di reclusione ed C 20.000,00 di multa, inflitta con sentenza del Gup

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge e vizio di motivazione, ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche e comunque
manifestamente infondate. Il Tribunale di Milano – tenuto conto, peraltro, della
peculiare natura processuale della sentenza di applicazione pena, ex art. 444 cpp
– ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione; ivi
comprese: la non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 129 cpp per
l’assoluzione nel merito dell’imputato e la congruità della pena, come concordata
tra le parti ed applicata in atti.
4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Pietro Orlando
con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e della sanzione
pecuniaria che si determina in C 1.500,00.

P.Q.M.

La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 25 Febbraio 2014.

del Tribunale di Milano in data 18/03/2009, irrevocabile il 30/03/2010.

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