Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14951 del 29/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 14951 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tidona Silvana, nata a Ragusa il 05/01/1962
avverso la sentenza del 02/07/2013 della Corte di appello di Catania
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Gioacchino Izzo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
intervenuta prescrizione;
udito per l’imputato

,

Data Udienza: 29/01/2014

f

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 2 luglio 2013,
confermava la decisione con la quale Silvana Tidona, appellante avverso la
sentenza emessa in data 28 giugno 2012 dal Tribunale di Ragusa, veniva
condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di due mesi di arresto ed euro
7.000,00 di ammenda, perché ritenuta colpevole: del reato di cui all’art. 44,
comma 1, lett. b) d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 per avere realizzato, in qualità di

del 2005 del Comune di Ragusa, un Kartodromo, un manufatto con struttura in
profilati di ferro zincato ed uno accessorio in mattoni forati, nonché in difformità
alla C.E. n. 20 del 2006 del comune di Ragusa un campo di calcio e un manufatto
destinato a spogliatoio, oltre ai reati satelliti di cui agli artt. 64, 65,71,72 e 93,
94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 per fatti accertati in data 26 febbraio 2008.
Nel rigettare i motivi di appello, la Corte territoriale riteneva corretta la
decisione del giudice di merito quanto alla affermazione di responsabilità e
stimava infondata l’eccezione di prescrizione rigettando i rilievi diretti a spostare
la data di consumazione del reato in epoca antecedente a quella
dell’accertamento dei fatti.

2. Per l’annullamento della sentenza impugnata ricorre per cassazione, a
mezzo del proprio difensore, Silvana Tidona, affidando le doglianza a due motivi
con i quali denuncia illogicità ed assenza di motivazione in ordine
all’accertamento della data dei consumazione dei reati che, secondo le
testimonianze in atti, sarebbero stati commessi nell’anno 2006 (primo motivo) e
denuncia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 157 e 158 cod. pen.
avendo la Corte di merito errato nel ritenere che il termine di prescrizione
decorresse dall’accertamento degli addebiti e non dalla consumazione delle
contestate contravvenzioni, con la conseguenza di non aver ritenuto prescritti i
reati (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è manifestamente infondato.

2. Invero, la motivazione della Corte territoriale, che ha fissato alla data di
accertamento del reato (28 febbraio 2008) il dies a quo per la decorrenza del
termine di prescrizione, è giuridicamente errata radicando il vizio di violazione
4

dt legge per avere erroneamente calcolato il termine massimo di prescrizione dei
reati, avuto anche riguardo agli eventi sospensivi, alla data del 2 febbraio 2014.

2

proprietaria e committente dei lavori e in difformità alla concessione edilizia n.

Va in proposito ricordato che il reato urbanistico ha natura di reato
permanente la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e
perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (Sez. U,
27/02/2002, n. 17178, Cavallaro, Rv. 221399) ossia con la cessazione dei lavori
di costruzione del manufatto, a qualsiasi causa dovuta (parte motiva Sez. U.,
cit).
Nel

caso di specie, al cospetto di un’attività edilizia abusiva ma

pacificamente ultimata alla data di accertamento del reato (28 febbraio 2008), è

una data necessariamente antecedente a quella dell’accertamento.
E’ vero che grava comunque sull’imputato che voglia giovarsi della causa
estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in
proposito dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso (Sez.
3, del 24/03/2009, n. 19082, Cusati, Rv. 243765; Sez. 3, del 17/04/2000, n.
10562, Fretto, Rv. 217575).
Nondimeno la ricorrente ha assolto l’onere a suo carico nel corso del primo
giudizio ed il Tribunale, sebbene abbia diversamente considerato la prova
testimoniale ed i fatti allegati a dimostrazione della conclusione dei lavori in
epoca antecedente alla data di accertamento dei fatti, ha comunque indicato,
seppure presuntivamente, alla data dell’i marzo 2007 ed alla data del 19
dicembre 2012 il termine di prescrizione massima per i reati contestati ossia
radicando la maturazione della causa estintiva

in

date antecedenti

all’emanazione della sentenza di appello.

3. Da quanto rilevato, emerge che, sulla base dei due motivi proposti, il
ricorso ha instaurato un valido rapporto giuridico processuale di un nuovo grado
di giudizio non affetto da inammissibilità, il che conduce al vaglio anche ufficioso
della presenza di eventuali cause di non punibilità ex articolo 129 cod. proc.
pen., vaglio interdetto esclusivamente dalla declaratoria di inammissibilità

(ex

multis Sez. U, 22/11/2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266), nella specie non

sussistente, con la conseguenza che ora i reati devono ritenersi prescritti anche
sul rilievo che la dichiarazione di non doversi procedere per estinzione del reato
del quale sia incerta la data di commissione (o di cessazione della permanenza)
non esige come condizione per essere adottata che l’incertezza sia assoluta;
anche una incertezza relativa (determinata dal contrasto, dall’ambiguità o
imprecisione delle risultanze processuali) può giustificare la pronuncia di favore
per l’imputato, in base al principio che il dubbio sulla sussistenza della causa
estinta va risolto nel senso della sua affermazione anziché in quello della sua
negazione, non essendo ammissibile una soluzione dubitativa nel giudizio in
ordine all’estinzione del reato (Sez. 2, 14/03/1997, n. 6476, Righi, Rv. 208228).
3

di tutta evidenza come il termine di prescrizione dei reati dovesse attestarsi ad

4. Deve pertanto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata – con
conseguente venir meno dell’ordine di demolizione – per la estinzione dei reati a
causa di intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere i reati estinti
per prescrizione.

Così deciso il 29/01/2014

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