Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1495 del 12/07/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1495 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PIETTA DANIELE N. IL 04.09.1985
Avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA del 02/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, viste le
conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.

2.

3.

Con sentenza in data 2 ottobre 2012 la Corte d’appello di Brescia, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia in data 15 marzo 2011,
concedeva all’appellante il beneficio della
appellata da Pietta Daniele,
sospensione condizionale della pena.
Il Pietta era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per
rispondere del reato di cui all’art. 187 commal e 1 bis C.,d.S. per guida in
stato di alterazione psico-fisica in conseguenza dell’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, causando un incidente stradale.
Avverso tale decisione proponeva ricorso il Pietta a mezzo del proprio
difensore deducendo la violazione di legge in relazione al reato contestato ed
all’art. 533 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’affermazione di penale responsabilità del Pietta è stata fondata dai giudici di
merito sull’esito degli esami ematochimici effettuati sull’imputato presso
l’ospedale di Manerbio, poco dopo che lo stesso era stato coinvolto in un
incidente stradale, che avevano dato uso positivo quanto all’uso di
cannabinoidi, nonché sulla circostanza che i carabinieri , intervenuti a seguito
della segnalazione dell’incidente, avevano notato che il Pietta presentava occhi
arrossati e movimenti sconnessi.

Data Udienza: 12/07/2013

In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia riconosciuto
la condizione di alterazione psico-fisica dell’imputato per effetto dell’assunzione
di sostanze stupefacenti al momento del fatto in contrasto con il consolidato
orientamento giurisprudenziale a tenore del quale, ai fini della configurabilità
del reato in esame, è necessario che lo stato di alterazione venga accertato
attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici.
Sulla base di tali premesse, in forza delle stesse cognizioni scientifiche
comunemente note, il giudice d’appello avrebbe dovuto- secondo quanto
sostenuto dal ricorrente- convincersi dell’insufficienza dell’accertamento dello
stato di alterazione da assunzione di stupefacenti riscontrato dalla sola
positività dell’esame ematochimico , là dove non associata ad ulteriori
accertamenti, con il conseguente mancato superamento del criterio del
ragionevole dubbio in ordine alla relativa responsabilità penale.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia
riscontrato lo stato di alterazione dell’imputato sulla base di ulteriori elementi
indiziari privi dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, effettivamente,
ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l’effetto di sostanze
stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell’auto non può essere
desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per
l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto
stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall’art. 187 C.d.S.,
comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di
un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione
alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Sez. 4, n. 6995 del
09/01/2013 , Rv. 254402; Cass., Sez. 4, n. 47903/2004, Rv. 230508; Cass.,
Sez. 4, n. 20247/2006, Rv. 234464).
Nel caso di specie, la corte d’appello, correttamente muovendo da tali
premesse, ha sottolineato come, ferma l’indiscutibilità che il risultato delle
analisi non possa costituire di per sè prova certa del reato in esame, può
comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione
derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta
attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi
indiziari, costituenti indici sintomatici dell’alterazione conseguente all’uso di
sostanze stupefacente.
Quanto alla doglianza relativa al tipo di accertamento effettuato, questa corte
di legittimità che ha avuto occasione di sottolineare come, ai fini della
configurabilità della contravvenzione di guida sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti (art. 187 c.d.s.), lo stato di alterazione del conducente dell’auto
non deve essere necessariamente accertato attraverso l’espletamento di una
specifica analisi medica (la stessa corte territoriale ha peraltro giustamente
sottolineato che è semmai l’analisi delle urine che fornisce minori certezze
quanto al momento dell’assunzione delle sostanze stupefacenti), ben potendo
il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell’avvenuta
precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all’apprezzamento delle
deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Cass., Sez. 4,
n. 48004/2009, Rv. 245798).
In buona sostanza, sebbene questa corte di legittimità abbia affermato – come
sopra ricordato- che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida
sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di
alterazione del conducente dell’auto venga accertato nei modi previsti dal
comma 2 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di
liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni
(Cass., Sez. 4, n. 14803/2006, Rv. 234032), la stessa non ha ritenuto
indispensabile l’espletamento di una specifica analisi medica per affermare la
sussistenza dell’alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli
accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in
cui il fatto si è verificato.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

4.

Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte
Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell’art. 187 C.d.S.
ha affermato trovarsi “in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla
concorrenza dei due elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di
polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici
sintomatici, l’altro, consistente nell’accertamento della presenza, nei liquidi
gejologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a
prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato
quantitativo, ma gli effetti che l’assunzione di quelle sostanze può provocare in
concreto nei singoli soggetti” (C. Cost., ord. n. 277/2004)” (Cass., Sez. 4, n.
48004/2009, Rv. 245798, cit).
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi
pienamente sufficiente, ai fini dell’accertamento della colpevolezza
dell’imputato, l’avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica
(costituito dall’accertamento ematochimico compiuto) in associazione ai dati
sintomatici rilevati al momento del fatto.
Gli elementi sintomatici nella specie valorizzati dalla corte territoriale (occhi
arrossati, movimenti sconnessi, comportamento alla guida) sono stati da
quest’ultima adeguatamente considerati e valutati sulla base di una
motivazione in sè pienamente congrua e logicamente lineare.
Al riscontro dell’infondatezza delle ragioni di doglianza avanzate dal ricorrente
segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

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