Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14948 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 14948 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: DI NICOLA VITO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli
nei confronti di
Carriola Pasquale, nato a Napoli il 29/09/1981
Bogliari Stefano, nato a Città di Castello il 14/09/1980
Salis Gian Luca, nato Città di Castello il 06/03/1976
avverso la sentenza del 05/04/2013 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele
Mazzotta, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Diana Iraci Borgia che ha concluso per il rigetto del
ricorso del P.G.;

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 5 aprile 2013,
in riforma della sentenza pronunciata in data 19 novembre 2012 dal Gup presso
il Tribunale della medesima città, appellata da Pasquale Carriola, Stefano
Bogliari e Gian Luca Salis, esclusa la contestata aggravante di cui all’art. 80,
comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e concesse le circostanze attenuanti
generiche valutate equivalenti alla residua contestata aggravante ed alla recidiva

mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa ciascuno, confermando nel
resto l’impugnata sentenza.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di
Napoli, affidando il gravame ad un unico motivo con il quale si duole dell’erronea
esclusione dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 sul rilievo che,
essendo stata contestata agli imputati la detenzione illecita di gr. 2.183 di
sostanza stupefacente del tipo “cocaina” con una percentuale di principio attivo
del 72,8% pari a grammi 1.435 netti, il giudice ha ritenuto di escludere
l’aggravante dell’ingente quantità, ritenuta al contrario sussistente dal primo
giudice, applicando il “criterio determinativo” sancito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 36358 del 2012.
Tuttavia, si osserva come si sarebbe dovuto attentamente considerare come
il dato ponderale che, nel caso di specie, risulta superiore ai due chilogrammi,
dovesse, nella specie, valutarsi unitamente all’elevatissimo grado di purezza,
della sostanza sequestrata ed all’ambito territoriale di destinazione, dovendosi
infatti avere riguardo, secondo il ricorrente, al grave pericolo per la salute
pubblica, derivante dal cd. “allargamento delle piazze di spaccio” dovuto alla
“elevazione del livello di offerta” ed al conseguente “calo del prezzo di acquisto”
che lo smercio di tale quantitativo di cocaina avrebbe comportato per la
possibilità di soddisfare le richieste di numerosissimi, soprattutto giovani,
consumatori in ambito territoriale ristretto, apparendo la sostanza, prelevata in
zona «Scampia» di Secondigliano, notoria piazza di spaccio, verosimilmente
destinata al luogo di residenza degli imputati, Città di Castello, cittadina in cui
tale quantitativo di cocaina particolarmente “pura” avrebbe saturato l’illecito
mercato di sostanze stupefacenti.
Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale,
l’aggravante andava configurata, derivando da ciò l’annullamento dell’impugnata
sentenza.

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per il solo Bogliari, rideterminava la pena loro inflitta in quella di anni cinque,

3. In data 13 gennaio 2014, il difensore di Gian Luca Salis ha fatto pervenire
memoria con la quale eccepisce l’inammissibilità (in quanto fondato su censure
di mero fatto) e l’infondatezza (in quanto in controtendenza rispetto ai principi
affermati dalle Sezioni Unite penali) dell’avverso ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal P.G. è inammissibile nei limiti e sulla base delle

2. Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’ad. 80,
comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, le Sezioni Unite di questa Corte hanno
ritenuto che, in tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti, l’aggravante della ingente quantità non è di norma ravvisabile
quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi
(valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11
aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito,
quando tale quantità sia superata (Sez. U, 24/05/2012, n. 36258, P.G. e Biondi,
Rv. 253150).
Si tratta di un orientamento che fonda sul presupposto che proprio il
dettato del comma 1-bis, lett. a), dell’ad. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, rinviando
alla apposita tabella, attribuisce un ruolo di primario rilievo alle “soglie”, al di
sotto delle quali il possesso delle sostanze stupefacenti si presume per uso
esclusivamente personale (fermo restando che, vedendosi in tema di
presunzione relativa, essa può essere vinta quando, per altre circostanze
sintomatiche, quali le modalità di presentazione, il confezionamento frazionato o
altro, l’accusi provi la destinazione allo spaccio di dette sostanze).
L’introduzione dei criteri tabellari ha dunque consentito di assegnare
predominante risalto al dato quantitativo, in relazione alle dosi ricavabili con la
conseguenza che proprio dal riferimento al “sistema tabellare” e dal rilievo
(diretto e riflesso) che esso ha nel sistema, si può e si deve, secondo la ratio
decidendi delle Sezioni Unite del 2012, trarre la conclusione che è necessario

individuare un parametro numerico anche per la determinazione del concetto di
ingente quantità.
Infatti, se il legislatore ha positivamente determinato la soglia quantitativa, di punibilità (dunque un limite “verso il basso”), consegue che
l’interprete ha il compito di individuare una soglia al di sotto della quale, secondo
i dati offerti dalla fenomenologia del traffico di sostanze stupefacenti, non possa
parlarsi di ingente quantità (un limite, quindi, “verso l’alto”).

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considerazioni che seguono.

Il dato quantitativo costituisce dunque un parametro determinante ed
ineludibile sia per stabilire (ai sensi del comma 1-bis, lett. a, dell’art. 73) la
soglia al di sotto della quale si presume l’uso personale, sia per la individuazione
dell’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 (unitamente ad altri dati,
parimenti valutabili da parte del giudice), sia per la configurabilità dell’ipotesi
aggravata di cui ai comma 2 dell’art. 80.
Esaminato compiutamente il panorama rispetto al quale, ai fini della
configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità, la giurisprudenza di

ribadito come i valori numerici, in quanto “misuratori di grandezza”,
costituiscano necessariamente l’oggetto dell’attività valutativa del giudice che sia
chiamato a pronunziarsi sulla conformità di tali grandezze rispetto ad (elastici)
parametri normativi, cui occorre dare concretezza, giungendo alla conclusione
che, avuto riguardo alle singole sostanze indicate nella tabella allegata al d.m.
11 aprile 2006, non può certo ritenersi “ingente”, un quantitativo di sostanza
stupefacente che non superi di 2000 volte il predetto valore-soglia (espresso in
mg nella tabella), dovendo il riferimento essere operato, piuttosto che al valore
ponderale globale, alle dosi-soglia, individuando in 2000 il limite al di sotto del
quale non potrà essere di norma contestata e ritenuta l’aggravante della ingente
quantità, atteso che a tale limite corrispondono, in linea di massima, i valori
ponderali individuati come “medi” (rectius: non eccezionali) dalla giurisprudenza
di merito.
Le Sezioni Unite hanno tuttavia precisato come non si tratti di una
rigorosa valutazione statistica, ma di una valutazione operata su dati processuali
(essendo, peraltro, la verità processuale l’unica conoscibile dal giudice), che, pur
con inevitabili margini di approssimazione, possono e devono essere assunti.
La soglia così stabilita definisce perciò tendenzialmente il limite
quantitativo minimo, nel senso che, al di sotto di essa, la “ingente quantità” non
potrà essere di regola ritenuta; al di sopra, viceversa, deve comunque soccorrere
la valutazione in concreto del giudice del merito.
In altre parole, i parametri sopra enunciati non determinano – di per sé e
automaticamente – se superati, la configurabilità dell’aggravante.
Essi, invero,valgono solo in negativo, nel senso che, al di sotto degli
accennati valori quantitativi, l’aggravante (ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309
del 1990) deve ritenersi, in via di massima, non sussistente e su questa linea si
è assestata anche la successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 4,
20/12/2012, n. 6369 (dep. 08/02/2013 ), Casale, Rv. 255098; Sez. 4,
18/01/2013, n. 10618, Grasso ed altro,Rv. 254913; Sez. 2, del 18/10/2013, n.
44220, Lizzio ed altri, Rv. 257666) alla quale occorre dare continuità al fine di
attribuire senso e ragione all’attività nomofilattica, perseguendo principi di
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legittimità si era in precedenza espressa, le Sezioni Unite del 2012 hanno

certezza del diritto e di pari trattamento delle regiudicande, in applicazione del
principio di uguaglianza, attraverso la ragionata osservanza dei precedenti, quali
casi regolati simili.

3. Consegue da ciò come, al di sotto del limite quantitativo, al Giudice del
merito non sia affatto interdetto di ritenere la configurabilità dell’aggravante
dell’ingente quantità delle sostanze stupefacenti detenute come, allo stesso
modo, non sia interdetto, nel caso di superamento del predetto limite, al

In entrambi i casi, tuttavia, occorre, una precisa e specifica motivazione
al riguardo, che deve essere maggiormente rigorosa nel primo caso, qualora
dovesse ritenersi la configurabilità dell’aggravante de qua pur in presenza di una
quantità inferiore a 2.000 volte il valore massimo, invertendosi, in tal caso, il
rapporto tra regola (che esclude la configurabilità dell’aggravante) ed eccezione
(che solo in casi eccezionali consente di ritenerla).
Ed è di tutta evidenza che, ai fini del ribaltamento di tale condivisibile
logica, tratta dalla giurisprudenza di legittimità attraverso una rigorosa
interpretazione del sistema positivo, il puro e semplice riferimento
“all’allargamento della piazza di spaccio”, come elemento fattuale, che possa far
ritenere la configurabilità dell’aggravante non può essere ritenuto unico criterio
valido per predicarne la sussistenza, in quanto una tale conseguenza è insita
nella commercializzazione illecita di cospicue e rilevanti quantità di stupefacenti,
non necessariamente ingenti, sicché l’onere motivazionale al riguardo deve
investire ulteriori elementi aggiuntivi che, di volta in volta, caratterizzano la
fattispecie concreta in modo da consentire al Giudice del merito di sussunnerla,
cognita causa, nella fattispecie astratta delineata dal legislatore nell’art. 80,

comma 2, T.U. stup.
Nella specie, la Corte territoriale, avendo escluso la configurabilità
dell’aggravante per essere la quantità detenuta inferiore al valore soglia come in
precedenza determinato, si è uniformata a tali principi, dovendosi sottolineare
come l’obbligo di motivazione debba ritenersi implicito e pienamente assolto
qualora il giudice del merito non inverta il rapporto tra regola ed eccezione
(stimando la configurabilità dell’aggravante in presenza di una quantità che
superi di 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia) della
soglia ed escludendola nel caso inverso), laddove la doglianza del ricorrente,
Procuratore generale, fonda su un rischio di allargamento della piazza di spaccio
dovuto al numero delle dosi ricavabili, criterio che, da un lato, è insufficiente da
solo per ritenere l’ingente quantità e che, dall’altro, introduce elementi fattuali
(calo del prezzo di acquisto, elevazione del livello di offerta) che non ammettono

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medesimo Giudice di escluderla.

il sindacato di legittimità e che sono peraltro insiti nel generico concetto di
“allargamento della piazza di spaccio”.
Ne consegue, in conformità al parere espresso dal Procuratore generale di
udienza, l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

Così deciso il 28/01/2014

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