Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14943 del 13/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 14943 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZURICH INSURANCE PLC
nella qualità di persona offesa nel procedimento nei confronti di
IGNOTI
avverso il decreto del G.I.P. del Tribunale di NAPOLI, in data 16.1.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 16.1.2013, il G.I.P. del Tribunale di Napoli
dispose l’archiviazione del presente procedimento iscritto contro ignoti
per il reato di cui all’art. 642 cod. pen.
Avverso tale provvedimento ricorre tramite il difensore la ZURICH
INSURANCE PLC, quale persona offesa dal reato deducendo la violazione
dell’art. 410 cod. proc. pen. e la nullità del decreto impugnato, per avere
il giudice disposto l’archiviazione del procedimento nonostante
l’opposizione avanzata da essa persona offesa nei confronti della richiesta
di archiviazione del P.M.; deduce che il giudice avrebbe potuto decidere

Data Udienza: 13/03/2014

de plano, senza fissare l’udienza camerale, solo dichiarando inammissibile
la opposizione della persona offesa, e non trascurando di prenderla in
esame.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il G.I.P. di Napoli ha disposto l’archiviazione del procedimento con

l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona
offesa; con ciò incorrendo nella violazione dell’art. 410, comma 2 e 3,
cod. proc. pen.
Invero, come ha statuito questa Corte suprema, in presenza di
opposizione della persona offesa alla richiesta presentata dal pubblico
ministero, perché possa essere pronunciato il decreto di archiviazione “de
plano”, ossia senza la fissazione dell’udienza prevista dall’art. 409 comma
2 cod. proc. pen., il giudice per le indagini preliminari deve verificare sia
l’infondatezza della notizia di reato, sia il difetto di ammissibilità
dell’opposizione. In ordine a tale ultima condizione, il giudice è tenuto a
delibare l’ammissibilità dell’opposizione, con riferimento all’obbligo
dell’opponente di indicare l’oggetto dell’investigazione suppletiva (e dei
relativi elementi di prova) e alla sussistenza dei profili della pertinenza e
rilevanza delle indagini richieste, esplicitando, con adeguata motivazione,
le ragioni della rilevata inammissibilità (Cass., Sez. 2, n. 158 del
27/11/2012 Rv. 254062; Sez. 6, n. 10682 del 05/02/2003 Rv. 224286).
Perciò, il provvedimento assunto “de plano” dal giudice per le indagini
preliminari, nonostante l’opposizione della persona offesa, è illegittimo
qualora il giudice, invece di delibare sull’ammissibilità dell’opposizione, si
limitati a valutare il merito della richiesta del pubblico ministero in ordine
alla fondatezza dell’accusa (Cass., Sez. 3, n. 24536 del 20/03/2013 Cc.
Rv. 255457).
Non avendo il G.I.P. in alcun modo delibato l’ammissibilità della
opposizione della persona offesa, il decreto di archiviazione risulta affetto
dalla nullità di cui all’art. 409 comma 6 cod. proc. pen. Non rimane,
pertanto, che annullare il provvedimento impugnato e rimettere gli atti al
Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.

2

decreto adottato de plano, senza prendere neppure in considerazione

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione

Penale, addì 13 marzo 2014.

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