Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 14942 del 13/03/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 14942 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
TUCCILLO Elio, n.1’8.5.1943;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina, in data 6.12.2012;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Maria Giuseppina
Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito, per l’imputato, l’Avv. Gianfranco Testa, che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina rigettò la
richiesta di sequestro preventivo, avanzata dalla locale Procura della
Repubblica ai sensi dell’art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n. 306,
relativamente alle somme di denaro, ai titoli e alle giacenze liquide di
pertinenza di Tuccillo Elio, indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e
317 cod. pen., per avere, nella sua qualità di ufficiale giudiziario,
costretto i soggetti implicati nelle procedure esecutive, a versargli somme

Data Udienza: 13/03/2014

di denaro al fine di evitare che l’esecuzione si chiudesse in modo negativo
o venisse rinviata sine die.
L’ordinanza del G.I.P. venne appellata dal Pubblico Ministero e il
Tribunale di Latina, con ordinanza dell’1.2.2012, accogliendo il gravame,
dispose il sequestro richiesto dalla locale Procura della Repubblica.
Avverso tale ordinanza, propose ricorso per cassazione l’indagato e
questa Suprema Corte, con sentenza in data 5.7.2012, annullò il

nuovo esame.
Con ordinanza del 6.2.2013, il Tribunale di Latina, decidendo quale
giudice di rinvio, accolse l’appello del pubblico ministero, disponendo il
sequestro delle somme dei titoli e delle giacenze liquide dell’indagato
nella parte eccedente il reddito dichiarato di euro 41.479,00.
Ricorre per cassazione il difensore del Tuccillo, deducendo la
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 322 ter cod. pen. e dell’art. 12
sexies D.L. n. 306/1992 in cui sarebbe incorso il Tribunale, quale giudice

di rinvio, per non avere osservato il principio di diritto dettato da questa
Corte suprema con riguardo alla necessità di motivare congruamente la
sproporzione tra le disponibilità di denaro dell’indagato e il reddito dallo
stesso dichiarato; secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di
procedere ad una ricostruzione storica complessiva della situazione
patrimoniale dell’indagato, soffermandosi solo su due assegni dell’importo
complessivo di C 360.000,00 incassati dal Tuccillo per una vicenda che lo
vede indagato di truffa ai danni di Nocella Mariangela; somma questa che
non sarebbe sequestrabile, sia perché non collegata al delitto di
concussione per il quale si procede e collegata invece ad un reato (quello
di truffa) non compreso tra quelli che – ai sensi dell’art. 12 sexies cit. legittimano il sequestro, sia perché appartenente a persona estranea al
reato, così essendo sottratta alla confisca dallo stesso disposto dell’art.
322 ter cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Con sentenza del 5.7.2012, questa Corte annullò il provvedimento
impugnato, disponendo che il giudice di rinvio provvedesse a verificare la

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provvedimento impugnato e rinviò allo stesso Tribunale di Latina per un

sussistenza della sproporzione tra il patrimonio dell’indagato e il suo
reddito tenendo conto della sua evoluzione con riferimento ad un congruo
lasso temporale e, in ogni caso, tenendo conto dei due assegni circolari
esibiti e dei rapporti negoziali intercorsi tra il Tuccillo e la società Edilmec.
La doglianza del ricorrente riguarda l’erroneo accertamento della
sproporzione tra reddito e patrimonio del Tuccillo, con esclusivo
riferimento alla inclusione – nella valutazione della sproporzione – della
seguito della truffa commessa in danno di Nocella Mariangela (somma
ricavata dalla sottrazione, dall’originario importo di euro 360.000,00
portata dai due assegni, della somma di euro 120,000,00 consegnata alla
Nocella).
Orbene, ritiene la Corte che il giudice di rinvio, nel disporre il
sequestro della somma proveniente dalla truffa commessa in danno della
Nocella, ha violato il disposto dell’art. 12 sexies D.L. n. 306/1992.
E invero, il Tribunale, una volta accertato che la somma in questione
appartiene alla Nocella (in quanto derivante dalla truffa commessa in
danno della stessa) e non al Tuccillo, non avrebbe potuto considerarla ai
fini della verifica della sproporzione tra il reddito dell’indagato e il suo
patrimonio. Si tratta di una somma che, appartenendo ad un terzo
estraneo al procedimento, avrebbe potuto essere sottoposta a sequestro
nell’ambito del procedimento penale relativo alla truffa che vede la
Nocella persona offesa dal reato, ma non nell’ambito del presente
procedimento al quale la Nocella è in ogni modo estranea.
Non rimane, dunque, che annullare l’ordinanza impugnata e rimettere
il procedimento al Tribunale di Latina, per nuovo esame che tenga conto
del principio sopra enunciato.
P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Latina per nuovo
esame.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, il 13.3.2014.

somma di euro 240.000,00 derivante dagli assegni incassati dal Tuccillo a

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